DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 752
Relazione per il Sig. Presidente della Repubblica in merito al decreto legislativo recante norme sul trattamento economico e normativo del personale direttivo ed insegnante delle classi legalmente riconosciuto gestite dagli istituti non statali di educazione e di istruzione.
Signor Presidente,
l'unito decreto legislativo, che mi onoro di sottoporLe, regola, in attuazione delle leggi 14 luglio 1959, n. 741 e 1 ottobre 1960, n. 1027, i rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali e' stato stipulato il contratto collettivo nazionale 30 giugno 1960, relativo al personale direttivo ed insegnante delle classi legalmente riconosciute gestite dagli istituti non statali di educazione e di istruzione.
L'art. 28 del contratto prevede la costituzione di un organo paritetico, denominato "Commissione di Conciliazione", cui e' demandata la decisione delle controversie eventualmente insorgenti nell'applicazione ed interpretazione del contratto medesimo.
Ad evitare dubbi interpretativi, deve escludersi che tale Commissione di Conciliazione costituisca una giurisdizione speciale.
In conseguenza deve ritenersi che le parti possono sempre avvalersi della facolta' di adire l'Autorita' giudiziaria ordinaria.
Roma, addi' 2 gennaio 1962
SULLO
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale 30 giugno 1960, e relative tabelle, per il personale direttivo ed insegnante delle classi legalmente riconosciute gestite dagli istituti non statali di educazione ed istruzione, stipulato tra la Federazione italiana Istituti non Statali di Educazione e di Istruzione, l'Associazione Nazionale Istituti non Statali di Educazione e di Istruzione e il Sindacato Nazionale degli Insegnanti Scuole non Statali, con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori, il Sindacato Nazionale Insegnanti Privati, con l'assistenza della Federazione italiana Sindacati Artisti e Professionisti;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, numero 188 in data 29 luglio 1961, del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale e' stato stipulato il contratto collettivo nazionale 30 giugno 1960, relativo al personale direttivo e insegnante delle classi legalmente riconosciute gestite dagli istituti non statali di educazione ed istruzione, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratto anzidetto, annesso al presente decreto. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutto il personale direttivo e insegnante delle classi legalmente riconosciute gestite dagli istituti non statali di educazione e istruzione.
GRONCHI FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 2 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 152, foglio n. 17. - VILLA
Contratto Collettivo
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE 30 GIUGNO 1960 PER IL PERSONALE DIRETTIVO E' INSEGNANTE DELLE CLASSI LEGALMENTE RICONOSCIUTE GESTITE DAGLI ISTITUTI NON STATALI DI EDUCAZIONE E' DI ISTRUZIONE. Parte di provvedimento in formato grafico
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