LEGGE 3 agosto 1862, n. 753
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 199, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale 28 luglio 1960, e relative tabelle, per il personale addetto alla organizzazione produttiva e alla produzione, stipulato tra l'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici e la Federazione italiana Sindacati Nazionali Assicuratori, la Federazione italiana Sindacati Nazionali Assicuratori Lavoratori, la Federazione Nazionale Assicuratori, il Sindacato Assicuratori - Gruppo I.N.A. -, il Sindacato indipendente Lavoratori - Gruppo I.N.A.-, il Sindacato Nazionale Assicuratori - Gruppo I.N.A. -, il Sindacato Nazionale Assicuratori Privati, il Sindacato Nazionale Funzionari Imprese Assicuratrici, il Sindacato Unitario Assicuratori - Gruppo I.N.A. -;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 176 in data 10 luglio 1961, del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali e' stato stipulato il contratto collettivo nazionale 28 luglio 1960, relativo al personale addetto alla organizzazione produttiva ed alla produzione, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto collettivo anzidetto, annesso al presente decreto. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutto il personale addetto alla organizzazione produttiva ed alla produzione nelle imprese assicuratrici.
GRONCHI FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 3 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 152, foglio n. 31. - VILLA
Contratto Collettivo
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE 28 LUGLIO 1960 PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA ORGANIZZAZIONE PRODUTTIVA E ALLA PRODUZIONE. Parte di provvedimento in formato grafico
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