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LEGGE 10 agosto 1862, n. 755

Current text a fecha 1970-01-02

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale 27 gennaio 1960, e relative tabelle, per gli addetti agli uffici delle societa' e aziende di navigazione che esercitano l'armamento libero, stipulato tra il Sindacato Generale Armatori e la Federazione italiana Lavoratori del Mare - C.G.I.L. -, la Federazione Nazionale C.I.S.N.A.L.-Mare, il Sindacato Amministrativi Armamento Libero della Federazione italiana Lavoratori del Mare - C.I.S.L. -, il Sindacato Nazionale Dipendenti Aziende di Navigazione;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 190 in data 11 agosto 1961, del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico

I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale e' stato stipulato il contratto collettivo nazionale 27 gennaio 1960, relativo agli addetti agli uffici delle societa' e aziende di navigazione che esercitano l'armamento libero, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto collettivo anzidetto, annesso al presente decreto. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori addetti agli uffici delle imprese di navigazione che esercitano l'armamento libero.

GRONCHI FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 3 luglio 1962

Atti del Governo, registro n. 152, foglio n. 29. - VILLA

Contratto Collettivo

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE 27 GENNAIO 1960 PER GLI ADDETTI AGLI UFFICI DELLE SOCIETA' E AZIENDE DI NAVIGAZIONE CHE ESERCITANO L'ARMAMENTO LIBERO. Parte di provvedimento in formato grafico