LEGGE 14 agosto 1862, n. 762
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visti, per la provincia di Milano:
il contratto collettivo 26 giugno 1959, per gli operai dipendenti da ditte esercenti cave di sabbia e ghiaia, stipulato tra il Sindacato provinciale produttori sabbia e affini, l'Associazione degli industriali di Monza e della Brianza e la Federazione italiana lavoratori legno edili ed affini - C.G.I.L., la Federazione nazionale edili ed affini - U.I.L., la Federazione provinciale lavoratori costruttori ed affini - C.I.S.L.. cui ha aderito l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L;
il contratto collettivo 1 ottobre 1959, per gli impiegati dipendenti da ditte esercenti cave di sabbia e ghiaia, stipulato tra il Sindacato provinciale produttori sabbia ed affini, l'Associazione degli industriali di Monza e della Brianza e la Federazione provinciale lavoratori del legno, edili ed affini, la Federedili provinciale ed affini, la Federazione nazionale edili ed affini, cui ha aderito l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L.;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 3 della provincia di Milano, in data 4 maggio 1960, dei contratti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali sono stati stipulati, per la provincia di Milano: - il contratto collettivo 26 giugno 1959, per gli operai dipendenti da ditte esercenti cave di sabbia e ghiaia; il contratto collettivo 1 ottobre 1959, per gli impiegati dipendenti, da ditte esercenti cave di sabbia e ghiaia; sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti anzidetti, annessi al presente decreto. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti cave di sabbia e ghiaia nella provincia di Milano.
GRONCHI FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 11 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 150, foglio n. 3. - VILLA
Allegato
CONTRATTO COLLETTIVO 26 GIUGNO 1959 PER GLI OPERAI DIPENDENTI DA DITTE ESERCENTI CAVE DI SABBIA E GHIAIA, NELLA PROVINCIA DI MILANO. Parte di provvedimento in formato grafico CONTRATTO COLLETTIVO 1 ottobre 1959 PER GLI IMPIEGATI DIPENDENTI DA DITTE ESERCENTI CAVE DI SABBIA E GHIAIA NELLA PROVINCIA DI MILANO. Parte di provvedimento in formato grafico
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