LEGGE 21 agosto 1862, n. 763
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 15 maggio 1959, per i dipendenti da aziende di caffe', bars, bottiglierie, birrerie, buffets di stazione, gelaterie, fiaschetterie ed ogni altro esercizio similare ove si somministrano bevande di cui all'art. 86 della legge di P. S., da negozi di pasticceria e confetteria, reparti di pasticceria e confetteria annessi a pubblici esercizi;
Visto l'accordo nazionale 27 gennaio 1948, sulle Commissioni paritetiche di qualifica e di conciliazione per i dipendenti da ristoranti, trattorie, piccole pensioni, locande, piccole trattorie e osterie con cucina, nonche' per i dipendenti dagli esercizi di cui al contratto che precede;
Visto l'accordo 18 febbraio 1957, per la competenza organizzativa della Federazione delle Associazioni italiane Alberghi-Turismo e della Federazione italiana Pubblici Esercizi;
Visti l'accordo nazionale 11 ottobre 1957 ed il protocollo aggiuntivo 19 maggio 1958, per l'applicazione della scala mobile al settore dei pubblici esercizi;
Visto l'accordo nazionale 15 maggio 1959, per l'estensione del trattamento delle festivita' nazionali ed infrasettimanali al personale dipendente da laboratori di pasticceria, da alberghi diurni, da stabilimenti balneari, marini, fluviali, lacuali e piscinali;
Visto, per la provincia di Agrigento, il contratto collettivo 1 ottobre 1959, e relativa tabella, stipulato tra l'Unione Provinciale dei Commercianti e la C.I.S.L., la C.G.I.L., la C.I.S.N.A.L., la Confederazione Siciliana Lavoratori;
Visto, per la provincia di Avellino, l'accordo collettivo 13 agosto 1954, stipulato tra l'Associazione Provinciale dei Commercianti e la Camera del Lavoro, la C.I.S.L.;
Visto, per la provincia di Benevento, l'accordo collettivo integrativo 31 gennaio 1956, stipulato tra l'Unione Provinciale Commercianti e la C.I.S.L., la Camera del Lavoro, la U.I.L.
Provinciale;
Visto, per la provincia di Chieti, l'accordo collettivo integrativo 18 agosto 1959, e relative tabelle, stipulato tra l'associazione Provinciale dei Commercianti e la C.I.S.L., la U.I.L., la C.G.I.L.;
Visto, per la provincia di Perugia, l'accordo collettivo integrativo 30 settembre 1959, stipulato tra il Sindacato Pubblici Esercizi e la Camera F.I.L.A.M., la F.I.S.A.S.C.A., la U.I.L.A.M.;
Visto, per la provincia di Siracusa, il contratto collettivo integrativo 30 settembre 1959, stipulato tra l'Unione Provinciale dei Commercianti e la Camera Sindacale Provinciale U.I.L., l'Unione Sindacale Provinciale C.I.S.L., la Camera Confederale del Lavoro C.G.I.L.;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 5 della provincia di Agrigento, in data 23 luglio 1960, n. 7 della provincia di Avellino, in data 20 settembre 1960, n. 5 della provincia di Benevento, in data 19 dicembre 1960, n. 2 della provincia di Chieti, in data 30 maggio 1960, n. 9 della provincia di Perugia, in data 5 aprile 1961, n. 4 della provincia di Siracusa, in data 27 giugno 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali sono stati stipulati: - per la provincia di Agrigento, il contratto collettivo 1 ottobre 1959, relativo ai dipendenti da caffe', bars e pasticcerie; - per la provincia di Avellino, l'accordo collettivo 12 agosto 1954, relativo ai dipendenti da caffe', bars, gelaterie e pasticcerie; - per la provincia di Benevento, l'accordo collettivo integrativo 31 gennaio 1956, relativo ai dipendenti da aziende di caffe', bars, bottiglierie, birrerie, buffets di stazione, gelaterie, fiaschetterie ed ogni altro esercizio similare ove si somministrano bevande di cui all'art. 80 della legge di P. S., da negozi di pasticceria e confetteria, reparti di pasticceria e confetteria annessi a pubblici esercizi; - per la provincia di Chieti, l'accordo collettivo integrativo 18 agosto 1959, relativo ai dipendenti da caffe', bars, bottiglierie, birrerie, pasticcerie, gelaterie confetterie ed esercizi similari; - per la provincia di Perugia, l'accordo collettivo integrativo 30 settembre 1959, relativo ai dipendenti da caffe', bars, pasticcerie e confetterie, ecc. e per i laboratori di pasticceria; - per la provincia di Siracusa, il contratto collettivo integrativo 30 settembre 1959, relativo ai dipendenti da caffe', bars, birrerie, buffets di stazione, gelaterie, pasticcerie, sale da ballo; sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti e degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto, purche' compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti le attivita' considerate negli accordi e nei contratti collettivi di cui al primo comma, delle province di Agrigento, Avellino, Benevento, Chieti, Perugia e Siracusa.
GRONCHI FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 11 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 150, foglio n. 2. - VILLA
Allegato
CONTRATTO COLLETTIVO 1 ottobre 1959 PER I DIPENDENTI DA BARS, CAFFE E PASTICCERIE DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO. Parte di provvedimento in formato grafico ACCORDO COLLETTIVO 12 AGOSTO 1954 PER I DIPENDENTI DA CAFFE, BARS, GELATERIE E PASTICCERIE DELLA PROVINCIA DI AVELLINO. Parte di provvedimento in formato grafico ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 31 GENNAIO 1956 PER I DIPENDENTI DA AZIENDE DI CAFFE, BARS, BOTTIGLIERIE, BIRRERIE, BUFFETS DI STAZIONE, GELATERIE, FIASCHETTERIE ED OGNI ALTRO ESERCIZIO SIMILARE OVE SI SOMMINISTRANO BEVANDE DI CUI ALL'ART. 86 DELLA LEGGE DI P.S., DA NEGOZI DI PASTICCERIA E CONFETTERIA, REPARTI DI PASTICCERIA E CONFETTERIA ANNESSI A PUBBLICI ESERCIZI DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO. Parte di provvedimento in formato grafico ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 18 AGOSTO 1959 PER I DIPENDENTI DA CAFFE, BARS, BOTTIGLIERIE, BIRRERIE, PASTICCERIE, GELATERIE, CONFETTERIE ED ESERCIZI SIMILARI DELLA PROVINCIA DI CHIETI. Parte di provvedimento in formato grafico ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 30 SETTEMBRE 1959 PER I DIPENDENTI DA CAFFE, BARS, PASTICCERIE E CONFETTERIE ECC., E PER I LABORATORI DI PASTICCERIA DELLA PROVINCIA DI PERUGIA. Parte di provvedimento in formato grafico CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 30 SETTEMBRE 1959 PER I DIPENDENTI DA CAFFE, BARS, BIRRERIE, BUFFETS DI STAZIONE, GELATERIE, PASTICCERIE, SALE DA BALLO DELLA PROVINCIA DI SIRACUSA. Parte di provvedimento in formato grafico
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