DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 771
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale 22 settembre 1959, per gli impiegati di aziende alberghiere, stipulato tra la Federazione delle Associazioni italiane Alberghi e Turismo e la Federazione italiana Lavoratori Albergo e Mensa, il Sindacato Nazionale Lavoratori Alberghi, Pensioni, Pubblici esercizi e Termali, con l'assistenza della Federazione italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali ed Affini, la Federazione Nazionale Lavoratori Albergo Mensa e Pubblici Esercizi;
Visto il contratto collettivo nazionale 22 settembre 1959, per il personale salariato dipendente dagli alberghi, hotels meubles, pensioni e locande, e dai ristoranti, caffe' e bars annessi, stipulato tra le medesime parti di cui al predetto contratto in pari data;
Visto l'accordo collettivo 18 febbraio 1957, per la competenza organizzativa della Federazione Associazioni italiane Alberghi Turismo e la Federazione italiana Pubblici Esercizi, stipulato tra le medesime Federazioni predette;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 66 dell'11 aprile 1960, n. 115 del 31 ottobre 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali sono stati stipulati i contratti collettivi nazionali 22 settembre 1959, e l'accordo collettivo 18 febbraio 1957, relativi agli impiegati di aziende alberghiere ed al personale salariato dipendente dagli alberghi, hotels, pensioni e locande, e dai ristoranti, caffe' e bars annessi, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti collettivi e dell'accordo anzidetti, annessi al presente decreto. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese alberghiere.
GRONCHI FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 150, foglio n. 37. - VILLA
Allegato
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE 22 SETTEMBRE 1959 PER GLI IMPIEGATI DI AZIENDE ALBERGHIERE. Parte di provvedimento in formato grafico CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE 22 SETTEMBRE 1959 PER IL PERSONALE SALARIATO DIPENDENTE DA ALBERGHI, HOTELS MEUBLES, PENSIONI E LOCANDE E DAI RISTORANTI CAFFE E BARS ANNESSI. Parte di provvedimento in formato grafico ACCORDO COLLETTIVO 18 FEBBRAIO 1957 RELATIVO ALLA COMPETENZA ORGANIZZATIVA DELLA FEDERAZIONE ASSOCIAZIONI ITALIANE ALBERGHI-TURISMO E LA FEDERAZIONE ITALIANA PUBBLICI ESERCIZI. Parte di provvedimento in formato grafico
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.