LEGGE 17 agosto 1862, n. 774

Type Legge
Publication 1862-08-17
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista, la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 12 marzo 1959, per i dipendenti dalle aziende esercenti l'industria conciaria;

Visto, per la zona di Biella, l'accordo collettivo 2 ottobre 1959, per gli operai dipendenti dalle aziende conciarie, stipulato tra l'Unione Industriale Biellese e la Camera Confederale del Lavoro di Biella - C.G.I.L. -, la Camera Sindacale Biellese - U.I.L. -, l'Unione Sindacale Provinciale di Biella - C.I.S.L. -;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 23 della provincia di Vercelli, in data 21 settembre 1961, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico

I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale e' stato stipulato, per la zona di Biella, l'accordo collettivo 2 ottobre 1959, relativo agli operai dipendenti dalle aziende conciarie, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto, purche' compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese conciarie della zona di Biella.

GRONCHI FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 giugno 1962

Atti del Governo, registro n. 150, foglio n. 44. - VILLA

Accordo Collettivo

ACCORDO COLLETTIVO 2 OTTOBRE 1959 PER GLI OPERAI DIPENDENTI DALLE AZIENDE CONCIARIE DELLA ZONA DI BIELLA (MAGGIORAZIONE DEL 10 PER CENTO PER LE ORE DI LAVORO COMPRESE TRA LA 40ª E LA 48ª ORA SETTIMANALE). Parte di provvedimento in formato grafico

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