DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 779

Type DPR
Publication 1962-01-02
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto l'accordo interconfederale 24 settembre 1952, per il computo dell'indennita' di contingenza agli effetti dell'indennita' di anzianita' e degli scatti periodici di anzianita' ai lavoratori dipendenti dalle aziende municipalizzate;

Visto l'accordo interconfederale 2 dicembre 1954, e relativa tabella, sul conglobamento delle retribuzioni e sul riassetto zonale per i lavoratori dipendenti dalle aziende municipalizzate;

Visto l'accordo interconfederale 12 aprile 1957, e relativa tabella, sulla scala mobile delle retribuzioni per i lavoratori dipendenti dalle aziende municipalizzate;

tutti stipulati tra la Confederazione della Municipalizzazione e la Confederazione Generale italiana del Lavoro, la Confederazione italiana Sindacati Lavoratori, la Unione italiana del Lavoro;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 200 del 18 settembre 1961, degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico

I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali sono stati stipulati, relativamente ai lavoratori dipendenti dalle aziende municipalizzate; l'accordo interconfederale 24 settembre 1952, relativo al computo della indennita' di contingenza agli effetti dell'indennita' di anzianita' e degli scatti periodici di anzianita'; l'accordo interconfederale 2 dicembre 1954, relativo al conglobamento delle retribuzioni e al riassetto zonale; l'accordo interconfederale 12 aprile 1957, relativo alla scala mobile delle retribuzioni; sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle aziende municipalizzate.

GRONCHI FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 13 giugno 1962

Atti del Governo, registro n. 150, foglio n. 76. - VILLA

Accordo

ACCORDO INTERCONFEDERALE 24 SETTEMBRE 1952 PER IL COMPUTO DELLA INDENNITA' DI CONTINGENZA AGLI EFFETTI DELLA INDENNITA' DI ANZIANITA' E DEGLI SCATTI PERIODICI DI ANZIANITA' AI LAVORATORI DIPENDENTI DALLE AZIENDE MUNICIPALIZZATE. Parte di provvedimento in formato grafico ACCORDO INTERCONFEDERALE 2 DICEMBRE 1954 RELATIVO AL CONGLOBAMENTO DELLE RETRIBUZIONI E RIASSETTO ZONALE PER I LAVORATORI DIPENDENTI DALLE AZIENDE MUNICIPALIZZATE. Parte di provvedimento in formato grafico ACCORDO INTERCONFEDERALE 12 APRILE 1957 RELATIVO ALLA SCALA MOBILE DELLA RETRIBUZIONE PER I LAVORATORI DIPENDENTI DALLE AZIENDE MUNICIPALIZZATE. Parte di provvedimento in formato grafico

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