DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 792

Type DPR
Publication 1962-01-02
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale 21 novembre 1947, per i dipendenti da aziende artigiane di barbieri e misti, parrucchieri per signora ed affini;

Visto, per la citta' di Milano, l'accordo collettivo 1 aprile 1960, sulla istituzione della commissione paritetica per la determinazione delle qualifiche professionali dei lavoranti parrucchieri, stipulato tra la Categoria Parrucchieri per Uomo e Misti della Unione Provinciale Artigiani, l'Associazione Provinciale Artigiani e la F.I.L.C.A.M.S. - Settore Parrucchieri -, la F.I.S.A.S.C.A. - Settore Parrucchieri la U.I.D.A.C.A. - Settore Parrucchieri -;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 40 della provincia di Milano, in data 17 luglio 1961, dello accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico

I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale e' stato stipulato, per la citta' di Milano, l'accordo collettivo 1 aprile 1960, relativo alla istituzione della commissione paritetica per la determinazione delle qualifiche professionali dei lavoranti parrucchieri, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo collettivo anzidetto, annesso al presente decreto, purche' compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoranti dipendenti dalle imprese artigiane di parrucchieri della citta' di Milano. Il presente decreto, munito dei sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addi' 13 giugno 1962 Atti del Governo, registro n. 150, foglio n. 74. - VILLA

Accordo

ACCORDO COLLETTIVO 1 aprile 1960 SULLA ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE PARITETICA PER LA DETERMINAZIONE DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI DEI LAVORANTI PARRUCCHIERI PER LA CITTADI MILANO. Parte di provvedimento in formato grafico

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