LEGGE 21 agosto 1862, n. 793

Type Legge
Publication 1862-08-21
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 2 maggio 1957, per i dirigenti di aziende commerciali; Visto il contratto collettivo nazionale 28 settembre 1959 concernente modifiche del contratto collettivo nazionale di lavoro 2 maggio 1957, per i dirigenti di aziende commerciali; Visti, per la Liguria: - l'accordo collettivo regionale 10 luglio 1953, per i dirigenti dipendenti dalle case di commercio con l'estero, stipulato tra l'Associazione Ligure Commercio Estero ad il Sindacato Ligure Dirigenti di Aziende Commerciali; - l'accordo collettivo regionale 30 luglio 1960, per le retribuzioni dei dirigenti dipendenti dalle case di commercio con l'estero, stipulato tra la Associazione Ligure Commercio Estero e l'Associazione Ligure Dirigenti delle Attivita' Commerciali Ausiliarie, dei Servizi e Similari di Pubblico Interesse; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 35 della provincia di Genova, in data 2 agosto 1961, degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha ascoltato l'anteticita'; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale sono stati stipulati, per la Liguria, gli accordi collettivi 10 luglio 1953 e 30 luglio 1960, relativi ai dirigenti dipendenti dalle case di commercio con l'estero, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto, purche' compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i dirigenti dipendenti dalle imprese esercenti il commercio con l'estero nella Liguria. Il presente decreto, munito del sigillo del Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 2 gennaio 1962 Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addi' 13 giugno 1962 Atti del Governo, registro n. 130, foglio n. 83 - VILLA

Accordo

ACCORDO COLLETTIVO REGIONALE 10 LUGLIO 1953, PER I DIRIGENTI DIPENDENTI DALLE CASE DI COMMERCIO CON L'ESTERO NELLA LIGURIA Parte di provvedimento in formato grafico ACCORDO COLLETTIVO REGIONALE 30 LUGLIO 1960 PER LE RETRIBUZIONI DEI DIRIGENTI DIPENDENTI DA CASE DI COMMERCIO CON L'ESTERO NELLA LIGURIA. Parte di provvedimento in formato grafico

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