DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 795
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto, per la provincia di Verona, il contratto collettivo 4 giugno 1960, per le lavoratrici addette alla monda del riso, stipulato tra l'Unione Provinciale Agricoltori, la Federazione Coltivatori Diretti, i Sindacati Liberi, l'Unione italiana Lavoratori, la Federbraccianti, al quale ha aderito, in data 14 settembre 1961, la Federazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 17 della provincia di Verona, in data 22 luglio 1961, del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale e' stato stipulato, per la provincia di Verona, il contratto collettivo 4 giugno 1960, relativo alle lavoratrici addette alla monda del riso, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutte le lavoratrici addette alla monda del riso nella provincia di Verona.
GRONCHI FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 150, foglio n. 43. - VILLA
Allegato
CONTRATTO COLLETTIVO 4 GIUGNO 1960, PER LE LAVORATRICI ADDETTE ALLA MONDA DEL RISO NELLA PROVINCIA DI VERONA. Parte di provvedimento in formato grafico
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