LEGGE 14 agosto 1862, n. 800
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale 21 ottobre 1958, per gli impiegati di aziende agricole e forestali;
Visti, per la provincia di Modena:
il contratto collettivo 3 settembre 1949, stipulato tra l'Associazione Provinciale Agricoltori e il Libero Sindacato Provinciale Tecnico ed Impiegati di Aziende Agricole, la Sezione Provinciale Tecnici e Dirigenti di Aziende Agricole; al quale ha aderito, in data 20 settembre 1960, la Confederterra Provinciale;
l'accordo collettivo 4 agosto 1958, stipulato tra la Associazione Provinciale Agricoltori e la Sezione Provinciale Tecnici e Dirigenti di Aziende Agricole, il Sindacato Provinciale Impiegati e Tecnici Agricoli.
Visto, per la provincia di Terni, il contratto collettivo integrativo 1 febbraio 1956, e relativa tabella, stipulato tra l'Unione Provinciale dell'Agricoltura, l'Associazione Provinciale Concedenti a Mezzadria e l'Associazione Provinciale Dirigenti ed Impiegati Tecnici ed Amministrativi di Aziende Agricole e Forestali; al quale hanno aderito, in data 10 luglio 1960, l'Unione Sindacale Provinciale del Lavoro - C.I.S.L. -, La Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L. -, la Camera Provinciale del Lavoro - U.I.L., in data 14 luglio 1960, l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L.-;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 26 della provincia di Modena, in data 29 settembre 1960 n. 14 della provincia di Terni, in data 30 agosto 1960, dei contratti e dell'accordo sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali sono stati stipulati, relativamente agli impiegati tecnici ed amministrativi dipendenti da aziende agricole e forestali; per la provincia di Modena, il contratto collettivo 3 settembre 1949, l'accordo collettivo 4 agosto 1958; per la provincia di Terni, il contratto collettivo integrativo 1 febbraio 1956; sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti e dell'accordo anzidetti, annessi al presente decreto, purche' compatibili con quelle concernenti la disciplina, nazionale della categoria. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli impiegati tecnici e amministrativi dipendenti dalle aziende agricole e forestali delle province di Modena e Terni.
GRONCHI FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 19 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 151, foglio n. 35. - VILLA
Allegato
CONTRATTO COLLETTIVO 3 SETTEMBRE 1949 PER GLI IMPIEGATI TECNICI ED AMMINISTRATIVI DIPENDENTI DA AZIENDE AGRICOLE E FORESTALI DELLA PROVINCIA DI MODENA. Parte di provvedimento in formato grafico ACCORDO COLLETTIVO 1 AGOSTO 1958 Parte di provvedimento in formato grafico CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 1 febbraio 1956 PER GLI IMPIEGATI DI AZIENDE AGRICOLE DELLA PROVINCIA DI TERNI. Parte di provvedimento in formato grafico
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