DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 804

Type DPR
Publication 1962-01-02
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normative ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 7 marzo 1948, per i professori d'orchestra dipendenti da imprese di operetta, rivista, varieta', avanspettacolo, e spettacoli similari;

Visto l'accordo collettivo 14 aprile 1951, integrativo del suddetto contratto collettivo nazionale di lavoro, per i professori di orchestra dipendenti da imprese di operetta, rivista, varieta', avanspettacolo e spettacoli similari, oppure teatri e cinematografi ove agiscono le suddette imprese;

Visto, per la provincia di Piacenza, l'accordo collettivo integrativo 26 settembre 1957, stipulato tra l'Associazione Generale italiana dello Spettacolo - Sezione Provinciale - e il Sindacato Orchestrali - Unione Sindacale Provinciale;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 2 della provincia di Piacenza, del 29 febbraio 1960, dello accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico

I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale e' stato stipulato, per la provincia di Piacenza, l'accordo collettivo integrativo 26 settembre 1957, relativo ai professori d'orchestra, assunti con contratto a tempo determinato, dipendenti da teatri e cinemateatri ove agiscono compagnie di operetta, rivista, varieta' e avanspettacolo, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto. Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purche' con esse compatibili. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i professori d'orchestra, assunti con contratto a tempo determinato, dipendenti dai teatri e cinema-teatri ove agiscono imprese di operetta, rivista, varieta' e avanspettacolo, della provincia di Piacenza.

GRONCHI FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 19 giugno 1962

Atti del Governo, registro n. 151, foglio n. 31. - VILLA

Accordo Collettivo

ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 26 SETTEMBRE 1957 PER I PROFESSORI D'ORCHESTRA DIPENDENTI DAI TEATRI E CINEMA-TEATRI OVE AGISCONO COMPAGNIE DI RIVISTA, OPERETTA, VARIETA E AVANSPETTACOLO DELLA PROVINCIA DI PIACENZA. Parte di provvedimento in formato grafico

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