DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 814
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta, legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto, per la zona di Vicopisano, l'accordo collettivo 5 marzo 1960, per i lavoratori dipendenti dalle aziende artigiane produttrici di terraglie e ceramiche, stipulato tra l'Associazione Provinciale dell'Artigianato e la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L. -, l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 14, della provincia di Pisa, in data 31 luglio 1961, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza, sociale che ne ha accertato l'autenticita';
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali e' stato stipulato, per la zona di Vicopisano. L'accordo collettivo 5 marzo 1960, relativo ai lavoratori dipendenti dalle aziende artigiane produttrici di terraglie e ceramiche, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane produttrici di terraglie e ceramiche della zona di Vicopisano.
GRONCHI FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 149, foglio n. 65. - VILLA
Accordo Collettivo
ACCORDO COLLETTIVO 5 MARZO 1960 PER I LAVORATORI DIPENDENTI DALLE AZIENDE PRODUTTRICI DI TERRAGLIE E CERAMICHE DELLA ZONA DI VICOPISANO. Parte di provvedimento in formato grafico
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