DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 831
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale 21 ottobre 1958, per gli impiegati di aziende agricole e forestali;
Visto, per la provincia dell'Aquila, il contratto collettivo integrativo 30 novembre 1949, stipulato tra la Associazione Provinciale degli Agricoltori, la Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti e la Libera Confederazione Generale italiana Lavoratori - Settore Terra -, il Sindacato Autonomo Dirigenti ed Impiegati Tecnici ed Amministrativi; al quale ha aderito, in data 3 agosto 1960, la Camera Confederale del Lavoro;
Visto, per la provincia di Pescara, il contratto collettivo integrativo 1 settembre 1959, stipulato tra la Sezione Provinciale della Mezzadria ed il Sindacato Provinciale Impiegati Tecnici ed Amministrativi di Aziende Agricole e Forestali;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 4 della provincia dell'Aquila, in data 30 agosto 1960, numero 6 della provincia di Pescara, in data 14 aprile 1960, dei contratti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali sono stati stipulati, relativamente agli impiegati tecnici ed amministrativi dipendenti dalle aziende agricole e forestali: per la provincia dell'Aquila, il contratto collettivo integrativo 30 novembre 1949; per la provincia di Pescara, il contratto collettivo integrativo 1 settembre 1959; sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti anzidetti, annessi al presente decreto. Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purche' con esse compatibili. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli impiegati tecnici ed amministrativi dipendenti dalle aziende agricole e forestali delle province dell'Aquila e Pescara.
GRONCHI FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 11 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 150, foglio n. 7. - VILLA
Allegato
CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 30 NOVEMBRE 1949 PER GLI IMPIEGATI TECNICI ED AMMINISTRATIVI DI AZIENDE AGRICOLE E FORESTALI DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA. Parte di provvedimento in formato grafico CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 1 settembre 1959 PER GLI IMPIEGATI TECNICI ED AMMINISTRATIVI DI AZIENDE AGRICOLE E FORESTALI DELLA PROVINCIA DI PESCARA. Parte di provvedimento in formato grafico
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