DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 832
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto, per la provincia di Bari, il contratto collettivo, 20 giugno 1952 per le guardie campestri dipendenti dai consorzi di vigilanza campestre, stipulato tra la Federazione Provinciale dei Consorzi di Vigilanza Campestre e la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L. -, l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L.-;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 12 della provincia di Bari, in data 9 agosto 1960, dei contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale e' stato stipulato, per la provincia di Bari, il contratto collettivo 20 giugno 1952, relativo alle guardie campestri dipendenti dai consorzi di vigilanza campestre, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutte le guardie campestri dipendenti dai consorzi di vigilanza campestre, della provincia di Bari.
GRONCHI FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 11 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 150, foglio n. 5. - VILLA
Contratto Collettivo
CONTRATTO COLLETTIVO 20 GIUGNO 1952 PER LE GUARDIE CAMPESTRI DIPENDENTI DAI CONSORZI DI VIGILANZA CAMPESTRE DELLA PROVINCIA DI BARI. Parte di provvedimento in formato grafico
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