DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 842

Type DPR
Publication 1962-01-02
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 28 luglio 1959, per le aziende e i lavoratori dipendenti che effettuano le cosiddette seconde lavorazioni del vetro quali: lavorazione, decorazione, posa in opera di vetri, cristalli, specchi, fiale, siringhe, termometri, densimetri e simili, apparecchi per uso scientifico e sanitario, occhi artificiali e simili;

Visto, per la provincia di Torino, l'accordo collettivo 30 giugno 1950, relativo all'indennita' sostitutiva di mensa per i dipendenti dalle aziende degli specchi e cristalli, stipulato tra l'Unione Provinciale degli Industriali e il Sindacato Provinciale Vetrai - C.I.S.L. -, il Sindacato Provinciale Lavoratori Vetrai e Ceramisti; al quale ha aderito l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L. -;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 14 della provincia di Torino, in data 15 maggio 1960, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico

I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali e' stato stipulato l'accordo collettivo 30 giugno 1950, relativo alla indennita' sostitutiva di mensa per i dipendenti dalle aziende degli specchi e cristalli della provincia di Torino, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesse al presente decreto, purche' compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i dipendenti dalle imprese esercenti la lavorazione degli specchi e dei cristalli della provincia di Torino.

GRONCHI FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 13 giugno 1952

Atti del Governo, registro n. 150, foglio n. 86. - VILLA

Accordo Collettivo

ACCORDO COLLETTIVO 30 GIUGNO 1950 RELATIVO ALL'INDENNITA' SOSTITUTIVA DI MENSA PER I DIPENDENTI DALLE AZIENDE DEGLI SPECCHI E CRISTALLI DELLA PROVINCIA DI TORINO. Parte di provvedimento in formato grafico

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