DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 847

Type DPR
Publication 1962-01-02
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto l'accordo collettivo 23 novembre 1954, relativo all'applicazione del conglobamento alla Regione Siciliana;

Visto il contratto collettivo nazionale 1 ottobre 1959, per i lavoratori addetti alle industrie della macinazione e della pastificazione;

Visto, per la provincia di Palermo, l'accordo collettivo 2 ottobre 1959, e relativa tabella, per gli addetti all'industria della macinazione e della pastificazione, stipulato tra la Sezione Industriali Mugnai, la Sezione Industriali Pastificatori e il Sindacato Mugnai e Pastai - C.G.I.L. -, il Sindacato Provinciale Lavoratori Prodotti Industrie Alimentari - C.I.S.L. -, il Sindacato Provinciale Lavoratori Industrie Alimentari - U.I.L. -, il Sindacato Provinciale Lavoratori Pastifici C.I.S.N.A.L. -;

Visto per la provincia di Agrigento:

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 2 della provincia di Palermo, in data 15 aprile 1960, n. 4 della provincia di Agrigento, in data 30 maggio 1960, del contratto e degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico

I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali sono stati stipulati: - per la provincia di Palermo, l'accordo collettivo 2 ottobre 1959, relativo agli addetti all'industria della macinazione e della pastificazione; - per la provincia di Agrigento, il contratto collettivo 16 settembre 1952, relativo ai lavoratori dipendenti dalle aziende esercenti l'industria della macinazione e della pastificazione, l'accordo collettivo 13 agosto 1956, relativo al rinnovo del predetto contratto collettivo 16 settembre 1952 e alla determinazione dei minimi di retribuzione per gli operai dipendenti da aziende esercenti molini e pastifici, l'accordo collettivo 11 gennaio 1958, relative alla proroga con modifiche del contratto collettivo 16 settembre 1952 per gli addetti all'industria della macinazione e della pastificazione, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto e degli accordi collettivi anzidetti, annessi al presente decreto, purche' compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese della macinazione e della pastificazione delle province di Palermo e Agrigento.

GRONCHI FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 13 giugno 1962

Atti del Governo, registro n. 150, foglio n. 79. - VILLA

Allegato

ACCORDO COLLETTIVO 2 OTTOBRE 1959 PER GLI ADDETTI ALL'INDUSTRIA DELLA MACINAZIONE E DELLA PASTIFICAZIONE DELLA PROVINCIA DI PALERMO. Parte di provvedimento in formato grafico CONTRATTO COLLETTIVO 16 SETTEMBRE 1952 PER I LAVORATORI DIPENDENTI DALLE AZIENDE ESERCENTI L'INDUSTRIA DELLA MACINAZIONE E DELLA PASTIFICAZIONE DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO. Parte di provvedimento in formato grafico ACCORDO COLLETTIVO 13 AGOSTO 1956 PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO 16 SETTEMBRE 1952 E LA DETERMINAZIONE DEI MINIMI DI RETRIBUZIONE PER GLI OPERAI DIPENDENTI DA AZIENDE ESERCENTI MOLINI E PASTIFICI DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO. Parte di provvedimento in formato grafico ACCORDO COLLETTIVO 11 GENNAIO 1958 PER LA PROROGA CON MODIFICHE DEL CONTRATTO COLLETTIVO 16 SETTEMBRE 1952 PER GLI ADDETTI ALL'INDUSTRIA DELLA MACINAZIONE E DELLA PASTIFICAZIONE DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO. Parte di provvedimento in formato grafico

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