DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 giugno 1962, n. 850
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 11 e 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359;
Vista la legge 18 dicembre 1879, n. 5188, che reca modifiche alla legge anzidetta;
Sulla
proposta del Ministro per la difesa; Decreta
Art. 1
Le fortificazioni, i fabbricati e le opere in genere destinati alla difesa, da costruirsi dalla Marina militare nei comuni di Avola e Noto (prov. Siracusa) nonche' ogni altra sistemazione necessaria per la funzionalita' dei servizi della Marina militare negli stessi (Comuni) sono dichiarati di pubblica utilita'. Le sistemazioni di cui al precedente comma rientrano nelle ipotesi previste dall'art. 11 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilita'.
Art. 2
All'esproprio degli immobili, nonche' dei diritti immobiliari all'uopo occorrenti, e che verranno designati da Ministro per la difesa, sara' provveduto a norma delle leggi 25 giugno 1865, n. 2359, e 18 dicembre 1879, n. 5188, citate nelle premesse, entro il termine di anni tre decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Il termine entro il quale le opere di cui al precedente art. 1 dovranno essere portate a compimento e' stabilito in anni tre, sempre a far tempo dalla data suddetta.
SEGNI ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 13 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 154, foglio n. 36. - VILLA
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