DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 862

Type DPR
Publication 1962-01-02
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale 17 luglio 1951, per il personale dipendente da aziende esercenti il commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici e specialita' medicinali;

Visto l'accordo nazionale 14 ottobre 1954, modificativo del predetto contratto collettivo nazionale 17 luglio 1951;

Visto l'accordo nazionale 7 maggio 1956, modificativo del predetto contratto collettivo nazionale 17 luglio 1951;

Visti, per la provincia di Torino:

Visto, per la provincia di Novara, il contratto collettivo integrativo 16 febbraio 1959, stipulato tra il Sindacato Provinciale Aziende Commerciali all'Ingrosso di Prodotti Farmaceutici e Specialita' Medicinali e la Federazione italiana Sindacati Addetti ai Servizi Commerciali ed Affini - C.I.S.L. -, la Federazione italiana Lavoratori Commercio e Affini - C.G.I.L., la Unione italiana Dipendenti Aziende Commerciali - U.I.L.-;

Visto, per la provincia di Genova, il contratto collettivo integrativo 17 dicembre 1956;, stipulato tra il Sindacato Provinciale Grossisti in Specialita' Medicinali e la Unione Provinciale Sindacale - C.I.S.L. -, la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L.;

Visto, per la provincia di Bergamo, il contratto collettivo integrativo 25 settembre 1956, e relative tabelle, stipulato tra l'Associazione Esercenti e Commercianti e la Unione Sindacale Provinciale, la Camera Confederale del Lavoro, la Unione italiana del Lavoro;

Visto, per la provincia di Bologna, il contratto collettivo integrativo 19 settembre 1957, e relativa tabella, stipulato tra l'Associazione Commercianti e le Federazioni Lavoratori del Commercio - CISL - CGIL - UIL -, al quale ha aderito, in data 10 settembre 1959, la Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori;

Visto, per la provincia di Modena, l'accordo collettivo integrativo 30 giugno 1956, stipulato tra l'Associazione Commercianti e la Camera del Lavoro, l'Unione Sindacale Provinciale, l'Unione italiana Lavoratori;

Visto, per la provincia di Firenze, il contratto collettivo integrativo 13 settembre 1956, stipulato tra l'Associazione Sindacale Toscana Grossisti Specialita', Medicinali e Prodotti Affini e la Federazione Provinciale Lavoratori del Commercio e Aggregati - C.G.I.L. -, la Federazione Provinciale Lavoratori Addetti al Commercio ed Affini - C.I.S.L. -- l'Unione italiana Lavoratori;

Visto, per la provincia di Massa Carrara, il contratto collettivo integrativo 23 luglio 1956, stipulato tra l'Associazione Provinciale Grossisti di Prodotti Farmaceutici e Specialita' Medicinali e l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -;

Visto, per la provincia di Perugia, l'accordo collettivo integrativo 30 settembre 1959, stipulato tra il Gruppo Aziende Distributrici di Specialita' Medicinali e Prodotti Chimico-Farmaceutici e la Carriera Sindacale - C.I.S.L. -, la Carriera Confederale del Lavoro - C.G.I.L. - l'Unione Sindacale - U.I.L.; al quale ha aderito, in pari data, la Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori;

Visto, per la provincia di Bari, l'accordo collettivo integrativo 13 luglio 1959, stipulato tra il Sindacato Provinciale Aziende Distributrici di Specialita' Medicinali e Prodotti Chimico-Farmaceutici e l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, la Unione italiana Lavoratori, la Confederazione Generale italiana del Lavoro, la Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori;

Visto, per la provincia di Brindisi, il contratto collettivo integrativo 1 aprile 1958, e relativa tabella, stipulato tra l'Associazione Commercianti e la Federazione Lavoratori del Commercio - C.I.S.L. -; al quale hanno aderito, in data 10 agosto 1959, l'Unione italiana del Lavoro e l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L. -;

Visti, per la provincia di Lecce:

Visto, per la provincia di Palermo, il contratto collettivo integrativo 2 ottobre 1956, e relativa tabella, stipulato tra la Associazione Provinciale dei Commercianti Grossisti di Prodotti Chimici e Specialita' Medicinali e la Federazione Provinciale dei Lavoratori del Commercio, Ausiliari e Turismo - C.G.I.L. -, la Federazione Provinciale dei Lavoratori Addetti al Commercio - C.I.S.L. -;

Visto, per la provincia di Catania, l'accordo collettivo integrativo 21 settembre 1959, stipulato tra l'Associazione dei Commercianti e la Federazione Provinciale del Commercio - C.G.I.L. - la Federazione Provinciale del Commercio - C.I.S.L. -, la Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori, la Unione italiana del Lavoro;

Visto, per la provincia di Messina, l'accordo collettivo integrativo 30 gennaio 1958, stipulato tra il Gruppo Grossisti Prodotti Medicinali e la Unione Provinciale - C.I.S.N.A.L. -;

Visti, per il territorio di Trieste:

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 8 della provincia di Torino, in data 10 maggio 1960, n. 4 della provincia di Novara, in data 29 agosto 1960, numero 8 della provincia di Genova, in data 19 aprile 1960, n. 1 della provincia di Bergamo, in data 5 aprile 1960, n. 5 della provincia di Bologna, in data 20 agosto 1960, n. 17 della provincia di Modena, in data 21 aprile 1960, n. 2 della provincia di Firenze, in data 15 luglio 1960, n. 3 della provincia di Massa-Carrara, in data 20 luglio 1960, n. 3 della provincia di Perugia, in data 15 novembre 1960, n. 5 provincia di Bari, in data 24 maggio 1960, n. 2 della provincia di Brindisi, in data 18 maggio 1960, n. 4 della provincia di Lecce, in data 10 giugno 1960, n. 1 della provincia di Palermo, in data 1 marzo 1960, n. 10 della provincia di Catania, in data 16 agosto 1960, n. 3 della provincia di Messina, in data 1 luglio 1960, n. 6 del territorio di Trieste, in data 11 luglio 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico

I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' relative al commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici e specialita' medicinali, per le quali sono stati stipulati: - per la provincia di Torino, il contratto collettivo integrativo 13 febbraio 1959, il protocollo 20 novembre 1956, aggiuntivo al contratto collettivo integrativo 29 maggio 1956; - per la provincia di Novara, il contratto collettivo integrativo 16 febbraio 1959; - per la provincia di Genova, il contratto collettivo integrativo 17 dicembre 1956; - per la provincia di Bergamo, il contratto collettivo integrativo 25 settembre 1956; - per la provincia di Bologna, il contratto collettivo integrativo 19 settembre 1957; - per la provincia di Modena, l'accordo collettivo integrativo 30 giugno 1956; - per la provincia di Firenze, il contratto collettivo integrativo 13 settembre 1956; - per la provincia di Massa-Carrara, il contratto collettivo integrativo 23 luglio 1956; - per la provincia di Perugia, l'accordo collettivo integrativo 30 settembre 1959; - per la provincia di Bari, l'accordo collettivo integrativo 13 luglio 1959; - per la provincia di Brindisi, il contratto collettivo integrativo 1 aprile 1958; - per la provincia di Lecce, l'accordo collettivo integrativo 26 maggio 1955, il contratto collettivo integrativo 20 settembre 1956, l'accordo collettivo integrativo 12 novembre 1957; - per la provincia di Palermo, il contratto collettivo integrativo 2 ottobre 1956; - per la provincia di Catania, l'accordo collettivo integrativo 21 settembre 1959; - per la provincia di Messina, l'accordo collettivo integrativo 30 gennaio 1958; - per il territorio di Trieste, l'accordo collettivo integrativo 1 ottobre 1959, il contratto collettivo integrativo 1 ottobre 1959; sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti e degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto. Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purche' con esse compatibili. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti il commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici e specialita' medicinali delle province di Torino, Novara, Genova, Bergamo, Bologna, Modena, Firenze, Massa-Carrara, Perugia, Bari, Brindisi, Lecce, Palermo, Catania, Messina e del territorio di Trieste. il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta, ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addi' 13 giugno 1962 Atti del Governo, registro n. 150, foglio n. 82. - VILLA

Allegato

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