DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 864
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 11 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale 9 dicembre 1957, per i lavoratori dipendenti dalle aziende esercenti l'attivita' lattiero-casearia;
Visti per la provincia di Cremona:
- l'accordo collettivo 3 aprile 1953, per la corresponsione di un premio di produzione e collaborazione ai dipendenti dalle latterie sociali cooperative;
- l'accordo collettivo 11 maggio 1954, per l'applicazione delle maggiorazioni del lavoro notturno ai dipendenti dalle latterie sociali cooperative;
- l'accordo collettivo 29 marzo 1958, per l'estensione del C.C.N. 9 dicembre 1957 e proroga con modifiche degli accordi 3 aprile 1953 e 11 maggio 1954, per i dipendenti dalle latterie sociali cooperative, tutti stipulati tra l'Unione Latterie Sociali Aziendali e la Camera del Lavoro, l'Unione Sindacale Provinciale;
Visti, per la provincia di Belluno:
- il contratto collettivo 27 giugno 1950, per i lavoratori dipendenti dalle latterie sociali cooperative, stipulato tra l'Unione Provinciale delle Cooperative, la Federazione Provinciale Bellunese delle Cooperative Latterie e Mutue e il Libero Sindacato Provinciale Casari - C.I.S.L. - la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L. -;
- l'accordo collettivo 23 aprile 1953, interpretativo del contratto collettivo 27 giugno 1950, per i dipendenti delle latterie sociali cooperative, stipulato tra la Unione Provinciale delle Cooperative, la Federazione Provinciale Bellunese delle Cooperative e l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -;
- il contratto collettivo 11 settembre 1953, per i dipendenti dalle latterie sociali cooperative, stipulato tra le medesime parti di cui al predetto accordo collettivo 23 aprile 1953;
- l'accordo collettivo 21 ottobre 1954, relativo al conglobamento e riassetto retributivo per i dipendenti dalle latterie sociali cooperative, stipulato, tra l'Unione Provinciale delle Cooperative e il Libero Sindacato Provinciale Casari - C.I.S.L. -;
Visto, per la provincia di Treviso, il contratto collettivo 10 settembre 1959, per i lavoratori dipendenti dalle latterie sociali cooperative, stipulato tra la Federazione Provinciale delle Cooperative e l'Associazione Sindacale Tecnici Caseari;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 16 della provincia di Cremona, in data 21 maggio 1960, n. 2 della provincia di Belluno, in data 26 maggio 1960, n. 16 della provincia di Treviso, in data 10 ottobre 1960, dei contratti e degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale sono stati stipulati, per i lavoratori dipendenti dalle latterie sociali cooperative: - per la provincia di Cremona, l'accordo collettivo 3 aprile 1953. l'accordo collettivo 11 maggio 1954, lo accordo collettivo 29 marzo 1958; - per la provincia di Belluno, il contratto collettivo 27 giugno 1950, l'accordo collettivo 23 aprile 1953, il contratto collettivo 11 settembre 1953, l'accordo collettivo 21 ottobre 1954; - per la provincia di Treviso, il contratto collettivo 10 settembre 1959; sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti e degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto, purche' compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle latterie sociali cooperative delle province di Cremona, Belluno, Treviso.
GRONCHI FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 19 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 151, foglio n. 39. - VILLA
Allegato
ACCORDO COLLETTIVO 3 APRILE 1953 PER LA CORRESPONSIONE DI UN PREMIO DI PRODUZIONE E COLLABORAZIONE AI DIPENDENTI DALLE LATTERIE SOCIALI COOPERATIVE DELLA PROVINCIA DI CREMONA. Parte di provvedimento in formato grafico ACCORDO COLLETTIVO 11 MAGGIO 1954 PER L'APPLICAZIONE DELLE MAGGIORAZIONI DEL LAVORO NOTTURNO Al DIPENDENTI DALLE LATTERIE SOCIALI COOPERATIVE DELLA PROVINCIA DI CREMONA. Parte di provvedimento in formato grafico ACCORDO COLLETTIVO 29 MARZO 1958 PER L'ESTENSIONE DEL CCNL 9 DICEMBRE 1957 E PROROGA CON MODIFICHE DEGLI ACCORDI 3 APRILE 1953 E 11 MAGGIO 1954 DA VALERE PER I DIPENDENTI DALLE LATTERIE SOCIALI COOPERATIVE DELLA PROVINCIA DI CREMONA. Parte di provvedimento in formato grafico CONTRATTO COLLETTIVO 27 GIUGNO 1950 PER I LAVORATORI DIPENDENTI DALLE LATTERIE SOCIALI COOPERATIVE DELLA PROVINCIA DI BELLUNO. Parte di provvedimento in formato grafico ACCORDO COLLETTIVO 23 APRILE 1953 INTERPRETATIVO DEL CC. 27 GIUGNO 1950 PER I DIPENDENTI DALLE LATTERIE SOCIALI COOPERATIVE DELLA PROVINCIA DI BELLUNO. Parte di provvedimento in formato grafico CONTRATTO COLLETTIVO 11 SETTEMBRE 1953 PER I DIPENDENTI DALLE LATTERIE SOCIALI COOPERATIVE DELLA PROVINCIA DI BELLUNO. Parte di provvedimento in formato grafico ACCORDO COLLETTIVO 21 OTTOBRE 1954 RELATIVO AL CONGLOBAMENTI E AL RIASSETTO RETRIBUTIVO PER I DIPENDENTI DALLE LATTERIE SOCIALI COOPERATIVE DELLA PROVINCIA DI BELLUNO. Parte di provvedimento in formato grafico CONTRATTO COLLETTIVO 10 SETTEMBRE 1959 PER GLI OPERAI DIPENDENTI DALLE LATTERIE SOCIALI COOPERATIVE DELLA PROVINCIA DI TREVISO. Parte di provvedimento in formato grafico
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