DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 881
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo aziendale 18 gennaio 1956, e relative tabelle, per il personale operaio dipendente dalla Societa' Aerostatica, addetto alla fabbricazione di palloni aerostatici, paracadute, equipaggiamenti per aviatori e fanteria aerea, battelli pneumatici, scafandri, abiti antigas e a lavorazioni affini, stipulato tra l'Unione Industriali del Lazio e la Camera Confederale Provinciale del lavoro di Roma. - C.G.I.L. -, l'Unione Sindacale Provinciale di Roma - C.I.S.L. -, la Camera Sindacale Provinciale di Roma - U.I.L. -;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 6 della provincia di Roma, in data 15 luglio 1960, del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per Id quale e' stato stipulato il contratto collettivo aziendale 18 gennaio 1956, relativo al personale operaio dipendente dalla Societa' Aerostatica, addetto alla fabbricazione di palloni aerostatici, paracadute, equipaggiamenti per aviatori e fanteria aerea, battelli pneumatici scafandri, abiti antigas e a lavorazioni affini, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratto anzidetto, annesso al presente decreto. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalla Societa' Aerostatica addetti alla fabbricazione di palloni aerostatici, paracadute, equipaggiamenti per aviatori e fanteria aerea, battelli pneumatici, scafandri, abiti antigas e a lavorazioni affini.
GRONCHI FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 3 Luglio 1952
Atti del Governo, registro n. 153, foglio n. 42. - VILLA
Contratto collettivo
CONTRATTO COLLETTIVO AZIENDALE 18 GENNAIO 1956 PER IL PERSONALE OPERAIO DIPENDENTE DALLA SOCIETA' AEROSTATICA. Parte di provvedimento in formato grafico
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