LEGGE 3 luglio 1962, n. 887
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il contributo annuo a favore dell'Istituto "Domus Galilaeana", con sede in Pisa, autorizzato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 marzo 1948, n. 472, è elevato, a decorrere dall'esercizio finanziario 1960-61, da lire 800.000 a lire 5.000.000.
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