DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 894
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 15 maggio 1959 per i dipendenti da aziende di ristoranti, trattorie, piccole pensioni, locande, piccole trattorie e osterie con cucina che abbiano non piu' di nove camere per alloggio;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 15 maggio 1959 per i dipendenti da aziende di caffe', bars, bottiglierie, birrerie, buffets di stazione, gelaterie, fiaschetteria e di ogni altro esercizio similare ove si somministrino bevande, contemplate nell'art. 86 della legge di P.S., negozi di pasticceria e confetteria, reparti di pasticceria e confetteria annessi a pubblici esercizi;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 22 settembre 1959 per gli impiegati di aziende alberghiere;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 22 settembre 1959 per il personale salariato dipendente dagli alberghi, hotels meubles, pensioni e locande, nonche' ristoranti, caffe' e bars annessi;
Visti l'accordo nazionale 11 ottobre 1957 ed il protocollo aggiuntivo 19 maggio 1958, per l'applicazione della scala mobile al settore dei pubblici esercizi;
Visto l'accordo nazionale 27 gennaio 1948 sulle Commissioni paritetiche di qualifica e di conciliazione, per i dipendenti dalle aziende di cui ai predetti contratti collettivi nazionali di lavoro 15 maggio 1959;
Visto l'accordo 18 febbraio 1957 per la competenza organizzativa della Federazione delle Associazioni italiane Alberghi-Turismo e della Federazione italiana Pubblici Esercizi;
Visti, per la provincia di Pavia:
- l'accordo collettivo 20 dicembre 1949, stipulato tra l'Associazione Provinciale Pubblici Esercizi e il Sindacato Lavoratori Alberghi e Mensa della Camera del Lavoro; al quale ha aderito l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.Na.L. -;
- l'accordo collettivo integrativo stipulato, in pari data, tra le medesime parti di cui all'accordo che precede; al quale ha aderito l'Unione Provinciale del Lavoro - - C.I.S.Na.L.;
- l'accordo collettivo 4 marzo 1952, e relative tabelle, stipulato tra l'Associazione Pubblici Esercizi e la Camera Confederale del Lavoro, la Unione Sindacale Provinciale;
Visto, per la provincia di Piacenza, l'accordo collettivo 1 agosto 1958, e relative tabelle, stipulato tra il Sindacato Provinciale Pubblici Esercizi (caffe', bars, gelaterie, pasticcerie ed ogni altro esercizio similare), il Sindacato Provinciale Alberghi, Ristoranti, Trattorie (ed esercizi similari) e la Unione Sindacale Provinciale, la Camera Confederale del Lavoro, Sindacato Provinciale Lavoratori Albergo Mensa, la Unione italiana del Lavoro;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 3 e n. 4 della provincia di Pavia, in data 4 giugno 1960 e 4 luglio 1960, n. 7 della provincia di Piacenza, in data 13 agosto 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali sono stati stipulati: - per la provincia di Pavia, l'accordo collettivo 20 dicembre 1949, relativo ad personale dipendente dalle aziende di ristorante, alberghi, trattorie, pensioni, locande, piccole trattorie e osterie con cucina; l'accordo collettivo integrativo 20 dicembre 1949, relativo ai personale dipendente da aziende di caffe', bars, bottiglierie, ed esercizi similari; l'accordo collettivo 4 marzo 1952, relativo alla rivalutazione dei salari e degli stipendi per il personale dipendente dai pubblici esercizi; - per la provincia di Piacenza, l'accordo collettivo 1 agosto 1958, relativo ai dipendenti da ristoranti, trattorie, osterie con cucina ed esercizi similari, da caffe', bars, birrerie, pasticcerie, gelaterie, ed esercizi similari, da alberghi e locande; sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto. Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della rispettiva categoria, purche' con esse compatibili. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i dipendenti dalle imprese esercenti le attivita' indicate negli accordi collettivi di cui al primo comma, delle province di Pavia e Piacenza.
GRONCHI FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 23 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 151, foglio n. 57. - VILLA
Accordi collettivi
ACCORDO COLLETTIVO 20 DICEMBRE 1949 PER IL PERSONALE DIPENDENTE DALLE AZIENDE DI RISTORANTE, ALBERGHI, TRATTORIE, PENSIONI, LOCANDE, PICCOLE TRATTORIE E OSTERIE CON CUCINA DELLA PROVINCIA DI PAVIA. Parte di provvedimento in formato grafico ACCORDO COLLETTIVO 20 DICEMBRE 1949, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 27 GENNAIO 1948, PER IL PERSONALE DIPENDENTE DA AZIENDE DI CAFFE, BARS, BOTTIGLIERIE ED ESERCIZI SIMILARI DELLA PROVINCIA DI PAVIA. Parte di provvedimento in formato grafico ACCORDO COLLETTIVO 4 MARZO 1952 DI RIVALUTAZIONE DEI SALARI E DEGLI STIPENDI PER IL PERSONALE DIPENDENTE DAI PUBBLICI ESERCIZI DELLA PROVINCIA DI PAVIA. Parte di provvedimento in formato grafico ACCORDO COLLETTIVO 1 AGOSTO 1958, PER I DIPENDENTI DA RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE CON CUCINA ED ESERCIZI SIMILARI, DA CAFFE, BARS, BIRRERIE, PASTICCERIE, GELATERIE, ED ESERCIZI SIMILARI, DA ALBERGHI E LOCANDE DELLA PROVINCIA DI PIACENZA. Parte di provvedimento in formato grafico
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