DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 898

Type DPR
Publication 1962-01-02
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma, quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visti, per la provincia di Torino:

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, numero 27, 34 e 39 della provincia di Torino, in data 22 luglio 1960, 29 settembre 1960 e 28 gennaio 1951, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico

I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' artigiane per le quali sono stati stipulati, per la provincia di Torino, gli accordi sotto elencati, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi medesimi, annessi al presente decreto, purche' compatibili, per quanto riguarda le attivita' artigiane per le quali sono stati stipulati appositi contratti collettivi nazionali, con quelle concernenti la relativa disciplina nazionale; - l'accordo collettivo 4 settembre 1945 per i dipendenti da aziende artigiane di muratori, pittori letteristi, stuccatori e decoratori; - l'accordo salariale 15 ottobre 1947 per i dipendenti da aziende artigiane di pittori decoratori e pittori letteristi; - l'accordo salariale 15 ottobre 1947 per i dipendenti da aziende artigiane di muratori, carpentieri, riquadratori e stuccatori; - l'accordo salariale 4 settembre 1945 per i dipendenti da aziende artigiane del marmo, della pietra e affini; - l'accordo salariale 15 ottobre 1947 per i dipendenti da aziende artigiane del marmo e della pietra; - l'accordo salariale 25 settembre 1945 per i dipendenti da aziende artigiane di calzature, riparazione calzature e pantofolerie in pelle; - l'accordo salariale 2 ottobre 1945 per i dipendenti da aziende artigiane tessili di calzifici, maglifici, produzione di ricami, tulli, tende, sciarpe, pizzi, veli, treccie, stringhe, passamani, nastri e tessuti elastici; - l'accordo salariale 5 ottobre 1945 per i dipendenti da aziende artigiane di berretti e di cappelli; - l'accordo salariale 15 ottobre 1947 per i dipendenti da aziende artigiane di berrettai; - l'accordo salariale 15 novembre 1945 per i dipendenti da aziende artigiane esercenti la filatura della lana a mano; - l'accordo salariale 17 dicembre 1945 per i dipendenti da aziende artigiane produttrici di ceramiche l'arte; - l'accordo collettivo 31 gennaio 1946 per gli operai interni dipendenti da aziende artigiane delle calzature a mano ed a macchina, nonche' per i riparatori di calzature; - l'accordo salariale 31 gennaio 1946 per i dipendenti da aziende artigiane di astucci e selle, di pelletterie, di valigie e bauli, di guanti in pelle e cuoio, di selle per cicli e motocicli e di indumenti in pelle; - l'accordo salariale 15 ottobre 1947 per i dipendenti da aziende artigiane di pelletterie; - l'accordo collettivo 14 febbraio 1946, per i dipendenti da aziende artigiane di fotoceramica, fotoincisione, eliografia e cianografia; - l'accordo salariale 21 febbraio 1946 per i dipendenti da aziende artigiane di maglifici; - l'accordo salariale 1 marzo 1946 per i dipendenti da aziende artigiane di forniture militari; - l'accordo salariale 2 marzo 1946 per i dipendenti da aziende artigiane di abrasivi, tele e mole smeriglio; - l'accordo salariale 4 marzo 1946 per i dipendenti da aziende artigiane di pantofole di stoffa; - l'accordo salariale 21 marzo 1946 per i dipendenti da aziende artigiane esercenti attivita' varie dell'abbigliamento; - l'accordo salariale 22 marzo 1946 per i dipendenti da aziende artigiane di produzione e riparazione di strumenti musicali; - l'accordo salariale 18 giugno 1946 per i dipendenti da aziende artigiane di arrotatura e smerigliatura del vetro soffiato; - l'accordo salariale 3 febbraio 1947 per i dipendenti da aziende artigiane di materassai; - l'accordo salariale 3 febbraio 1947 per i dipendenti da aziende artigiane di oreficerie, argenterie, orologerie ed affini; - l'accordo collettivo 10 febbraio 1947 per i lavoratori a domicilio dipendenti da aziende artigiane del l'abbigliamento; - l'accordo salariale 15 ottobre 1947 per i dipendenti da aziende artigiane dell'abbigliamento; - l'accordo salariale 2 ottobre 1947 per i dipendenti da aziende artigiane del legno; - l'accordo salariale 2 ottobre 1947 per i dipendenti da aziende artigiane di lavorazione del ferro e dei metalli; - l'accordo salariale 8 ottobre 1947 per i dipendenti da aziende artigiane di bigiotteria; - l'accordo salariale 8 ottobre 1947 per i dipendenti da aziende artigiane di conciatori di pelli e pellicceria; - l'accordo salariale 8 ottobre 1947 per i dipendenti da aziende artigiane di lavorazione di penne e di pennini stilografici; - l'accordo salariale 8 ottobre 1947 per i dipendenti da aziende artigiane di spazzole e pennelli; - l'accordo salariale 8 ottobre 1947 per i dipendenti da aziende artigiane di vulcanizzazione della gomma; - l'accordo salariale 8 ottobre 1947 per i dipendenti da aziende artigiane di lavorazione delle materie plastiche; - l'accordo salariale 8 ottobre 1947 per i dipendenti da aziende artigiane di prodotti chimici; - l'accordo salariale 15 ottobre 1947 per i dipendenti da aziende artigiane di fabbricanti di bottoni; - l'accordo salariale 15 ottobre 1947 per i dipendenti da aziende artigiane di installatori di impianti elettrici, lattonieri, termosifonisti e fumisti; - l'accordo salariale 15 ottobre 1947 per i dipendenti da aziende artigiane di specchi e cristalli; - l'accordo salariale 15 ottobre 1947 per i dipendenti da aziende artigiane di vetri molati; - l'accordo salariale 15 ottobre 1947 per i dipendenti da aziende artigiane di calzolai; - l'accordo collettivo 16 ottobre 1947 per i lavoranti a domicilio dipendenti da aziende artigiane di confezione scarpe a mano; - l'accordo salariale 25 ottobre 1947 per i dipendenti da aziende artigiane di cartotecnica; - l'accordo salariale 22 dicembre 1947 per i dipendenti da aziende artigiane fotografiche; - l'accordo salariale 30 gennaio 1943 per i dipendenti da aziende artigiane di manufatti di cemento; - l'accordo salariale 28 luglio 1948 per i dipendenti da aziende artigiane di tintorie, stirerie e smacchiatorie di abiti; - l'accordo salariale 15 novembre 1948 per i dipendenti da aziende artigiane di tipografi, litografi, legatori, librai, mettifoglio e di addetti a lavorazioni varie; - l'accordo collettivo 9 maggio 1956 per l'indennita' di vestiario ai lavoratori dipendenti da aziende artigiane tipografiche, litografiche e legatrici; - l'accordo collettivo 30 aprile 1952 i dipendenti da aziende artigiane di lavorazione delle corde a mano nella zona di S. Bernardo (Carmagnola); - l'accordo collettivo 16 settembre 1958 relativo all'indennita' di contingenza per i dipendenti da aziende artigiane. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane esercenti le attivita' indicate negli accordi di cui al primo comma, della provincia di Torino.

GRONCHI FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.