DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 898
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma, quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visti, per la provincia di Torino:
- l'accordo collettivo 4 settembre 1945, per i dipendenti da aziende artigiane di muratori, pittori letteristi, stuccatori e decoratori, stipulato tra l'Associazione Provinciale dell'Artigianato e la Camera del Lavoro;
- l'accordo salariale 15 ottobre 1947, per i dipendenti da aziende artigiane di pittori decoratori e pittori letteristi, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Artigiani e il Sindacato Provinciale Edili della Camera del Lavoro;
- l'accordo salariale 15 ottobre 1947, per i dipendenti da aziende artigiane di muratori, carpentieri, riquadratori e stuccatori, stipulato tra le medesime parti di cui al suddetto accordo salariale di pari data;
- l'accordo salariale 4 settembre 1945, per i dipendenti da aziende artigiane del marmo, della pietra e affini, stipulato tra l'Associazione Provinciale dell'Artigianato e la Camera del Lavoro;
- l'accordo salariale 15 ottobre 1947, per i dipendenti da aziende artigiane del marmo e della pietra, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Artigiani e il Sindacato Provinciale Edili della Camera del Lavoro;
- l'accordo salariale 25 settembre 1945, per i dipendenti da aziende artigiane di calzature, riparazione calzature e pantofolerie in pelle, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Artigiani e la Camera Confederale dei Lavoro;
- l'accordo salariale 2 ottobre 1945, e relative tabelle, per i dipendenti da aziende artigiane tessili di calzifici, maglifici, produzione di ricami, tulli, tende, sciarpe, pizzi, veli, treccie, stringhe, passamani, nastri e tessuti elastici, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Artigiani e la Camera del Lavoro;
- l'accordo salariale 5 ottobre 1945, per i dipendenti da aziende artigiane di berretti e di cappelli, stipulato tra le medesime parti di cui al suddetto accordo 2 ottobre 1945;
- l'accordo salariale 15 ottobre 1947, per i dipendenti da aziende artigiane di berrettai, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Artigiani e il Sindacato Provinciale Abbigliamento della Camera Confederale del Lavoro;
- l'accordo salariale 15 novembre 1945, per i dipendenti da aziende artigiane esercenti la filatura della lana a mano, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Artigiani e la Camera del Lavoro;
- l'accordo salariale 17 dicembre 1945, e relative tabelle, per i dipendenti dalle aziende artigiane produttrici di ceramiche d'arte, stipulato tra le medesime parti di cui al suddetto accordo salariale 15 novembre 1945;
- l'accordo collettivo 31 gennaio 1946, per gli operai interni dipendenti da aziende artigiane delle calzature a mano ed a macchina, nonche' per i riparatori di calzature, stipulato tra l'Associazione Provinciale Artigiani e la Camera Confederale del Lavoro;
- l'accordo salariale 31 gennaio 1946, per i dipendenti da aziende artigiane di astucci e selle, di pelletterie, di valigie e bauli, di guanti in pelle e cuoio, di selle per cicli e motocicli e di indumenti in pelle, stipulato tra le medesime parti di cui al suddetto accordo collettivo di pari data;
- l'accordo salariale 15 ottobre 1947, per i dipendenti da aziende artigiane di pelletterie, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Artigiani e il Sindacato Provinciale Abbigliamento della Camera Confederale del Lavoro;
- l'accordo collettivo 14 febbraio 1946, per i dipendenti da aziende artigiane di fotoceramica, fotoincisione, eliografia e cianografia, stipulato tra l'Associazione Provinciale Artigiani e la Camera del Lavoro;
- l'accordo salariale 21 febbraio 1946, per i dipendenti da aziende artigiane di maglifici, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Artigiani e il Sindacato Tessili della Camera Confederale del Lavoro;
- l'accordo salariale 1 marzo 1946, per i dipendenti da aziende artigiane di forniture militari, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Artigiani e il Sindacato Abbigliamento della Camera del Lavoro;
- l'accordo salariale 2 marzo 1946, per i dipendenti da aziende artigiane di abrasivi, tele e mole smeriglio, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Artigiani e il Sindacato Chimici della Camera Confederale del Lavoro;
- l'accordo salariale 4 marzo 1946, per i dipendenti da aziende artigiane di pantofole di stoffa, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Artigiani e il Sindacato Abbigliamento della Camera Confederale del Lavoro;
- l'accordo salariale 21 marzo 1946, per i dipendenti da aziende artigiane esercenti attivita' varie dell'abbigliamento, stipulato tra le medesime parti di cui al suddetto contratto salariale 4 marzo 1946;
- l'accordo salariale 22 marzo 1946, e relativa tabella, per i dipendenti da aziende artigiane di produzione e riparazione di strumenti musicali, stipulato tra l'Associazione Provinciale dell'Artigianato e il Sindacato Provinciale Arredamento della Camera del Lavoro;
- l'accordo salariale 18 giugno 1946, per i dipendenti da aziende artigiane di arrotatura e smerigliatura del vetro soffiato, stipulato tra l'Associazione Provinciale dell'Artigianato e il Sindacato Vetro-Ceramica della Camera Confederale del Lavoro;
- l'accordo salariale 3 febbraio 1947, per i dipendenti da aziende artigiane di materassi, stipulato tra l'Associazione Provinciale dell'Artigianato e la Camera Provinciale del Lavoro;
- l'accordo salariale 3 febbraio 1947, per i dipendenti da aziende artigiane di oreficerie, argenterie, orologerie ed affini, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Artigiani e il Sindacato Provinciale Arredamento della Camera del Lavoro;
- l'accordo collettivo 10 febbraio 1947, per i lavoratori a domicilio dipendenti da aziende artigiane dell'abbigliamento, stipulato tra l'Associazione Provinciale Artigiani e il Sindacato Provinciale Lavoratori dell'Abbigliamento;
- l'accordo salariale 15 ottobre 1947, per i dipendenti da aziende artigiane dell'abbigliamento, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Artigiani e il Sindacato Provinciale Abbigliamento della Camera Confederale del Lavoro;
- l'accordo salariale 2 ottobre 1947, per i dipendenti da aziende artigiane del legno, stipulato tra la Associazione Provinciale degli Artigiani e il Sindacato Provinciale Arredamento della Camera del Lavoro;
- l'accordo salariale 2 ottobre 1947, per i dipendenti da aziende artigiane di lavorazione del ferro e dei metalli, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Artigiani e la Federazione italiana Operai Metallurgici della Camera del Lavoro;
- l'accordo salariale 8 ottobre 1947, per i dipendenti da aziende artigiane di bigiotteria, stipulato tra la Associazione Provinciale degli Artigiani e il Sindacato Provinciale Arredamento della Camera del Lavoro;
- l'accordo salariale 8 ottobre 1947, per i dipendenti da aziende artigiane di conciatori di pelli e pellicceria, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Artigiani e il Sindacato Provinciale Chimici della Camera del Lavoro;
- l'accordo salariale 8 ottobre 1947, per i dipendenti da aziende artigiane di lavorazione di penne e di pennini stilografici, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Artigiani e il Sindacato Provinciale Arredamento della Camera del Lavoro;
- l'accordo salariale 8 ottobre 1947, per i dipendenti da aziende artigiane di spazzole e pennelli, stipulato tra le medesime parti di cui al suddetto accordo salariale di pari data;
- l'accordo salariale 8 ottobre 1947, per i dipendenti da aziende artigiane di vulcanizzazione della gomma, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Artigiani e il Sindacato Provinciale Chimici della Camera del Lavoro;
- l'accordo salariale 8 ottobre 1947, per i dipendenti da aziende artigiane di lavorazione delle materie plastiche, stipulato tra le medesime parti di cui al suddetto accordo salariale di pari data;
- l'accordo salariale 8 ottobre 1947, per i dipendenti da aziende artigiane di prodotti chimici, stipulato tra le medesime parti di cui al suddetto accordo salariale di pari data;
- l'accordo salariale 15 ottobre 1947, per i dipendenti da aziende artigiane di fabbricanti di bottoni, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Artigiani e il Sindacato Provinciale Abbigliamento della Camera del Lavoro;
- l'accordo salariale 15 ottobre 1947, per i dipendenti da aziende artigiane di installatori di impianti elettrici, lattonieri, termosifonisti e fumisti, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Artigiani ed il Sindacati Provinciale Edili della Camera del Lavoro;
- l'accordo salariale 15 ottobre 1947, per i dipendenti da aziende artigiane di specchi e cristalli, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Artigiani e il Sindacato Provinciale Vetro e Ceramica della Camera del Lavoro;
- l'accordo salariale 15 ottobre 1947, per i dipendenti da aziende artigiane di vetri molati, stipulato tra le medesime parti di cui al suddetto accordo salariale di pari data;
- l'accordo salariale 15 ottobre 1947, per i dipendenti da aziende artigiane di calzolai, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Artigiani e il Sindacato Provinciale Abbigliamento della Camera Confederale del Lavoro;
- l'accordo collettivo 16 ottobre 1947, per i lavoranti a domicilio dipendenti da aziende artigiane di confezione scarpe a mano, stipulato tra le medesime parti di cui al suddetto accordo salariale in data 15 ottobre 1947:
- l'accordo salariale 25 ottobre 1947, per i dipendenti da aziende artigiane di cartotecnica, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Artigiani e la Sezione Provinciale della Federazione italiana Lavoratori Poligrafici e Cartai;
- l'accordo salariale 22 dicembre 1947, per i dipendenti da aziende artigiane fotografiche, stipulato tra le medesime parti di cui al suddetto accordo salariale in data 25 ottobre 1947;
- l'accordo salariale 30 gennaio 1948, per i dipendenti da aziende artigiane di manufatti di cemento, stipulato tra l'Associazione Provinciale Artigiani e il Sindacato Provinciale Lavoratori Edili;
- l'accordo salariale 28 luglio 1948, per i dipendenti da aziende artigiane di tintorie, stirerie e smacchiatorie di abiti, stipulato tra l'Associazione Provinciale Artigiani e il Sindacato Provinciale Tessili della Camera del Lavoro;
- l'accordo salariale 15 novembre 1948, per i dipendenti da aziende artigiane di tipografi, litografi, legatori, librai mettifoglio e di addetti a lavorazioni varie, stipulato tra l'Associazione Provinciale Artigiani e la Sezione Provinciale della Federazione Poligrafici a Cartai:
- l'accordo collettivo 9 maggio 1956, per l'indennita' di vestiario, ai lavoratori delle aziende artigiane tipografiche, litografiche e legatrici, stipulato tra l'Unione Artigiana, l'Artigianato Provinciale, il Sindacato Provinciale Artigiani e la Confederazione Generale italiana, del Lavoro, la Confederazione italiana Sindacati Lavoratori, l'Unione italiana del Lavoro;
- l'accordo collettivo 30 aprile 1952, per i dipendenti da aziende artigiane di lavorazione delle corde a mano nella zona di S. Bernardo (Carmagnola), stipulato tra l'Associazione Provinciale Artigiani e il Sindacato Provinciale Tessili;
- l'accordo collettivo 16 settembre 1958, relativo all'indennita' di contingenza per i dipendenti da aziende artigiane, stipulato tra l'Unione Provinciale Artigiana, l'Associazione Provinciale Artigiani, il Sindacato Provinciale Artigiani e l'Unione italiana del Lavoro, la Confederazione italiana Sindacati Lavoratori, la Camera del Lavoro;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, numero 27, 34 e 39 della provincia di Torino, in data 22 luglio 1960, 29 settembre 1960 e 28 gennaio 1951, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' artigiane per le quali sono stati stipulati, per la provincia di Torino, gli accordi sotto elencati, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi medesimi, annessi al presente decreto, purche' compatibili, per quanto riguarda le attivita' artigiane per le quali sono stati stipulati appositi contratti collettivi nazionali, con quelle concernenti la relativa disciplina nazionale; - l'accordo collettivo 4 settembre 1945 per i dipendenti da aziende artigiane di muratori, pittori letteristi, stuccatori e decoratori; - l'accordo salariale 15 ottobre 1947 per i dipendenti da aziende artigiane di pittori decoratori e pittori letteristi; - l'accordo salariale 15 ottobre 1947 per i dipendenti da aziende artigiane di muratori, carpentieri, riquadratori e stuccatori; - l'accordo salariale 4 settembre 1945 per i dipendenti da aziende artigiane del marmo, della pietra e affini; - l'accordo salariale 15 ottobre 1947 per i dipendenti da aziende artigiane del marmo e della pietra; - l'accordo salariale 25 settembre 1945 per i dipendenti da aziende artigiane di calzature, riparazione calzature e pantofolerie in pelle; - l'accordo salariale 2 ottobre 1945 per i dipendenti da aziende artigiane tessili di calzifici, maglifici, produzione di ricami, tulli, tende, sciarpe, pizzi, veli, treccie, stringhe, passamani, nastri e tessuti elastici; - l'accordo salariale 5 ottobre 1945 per i dipendenti da aziende artigiane di berretti e di cappelli; - l'accordo salariale 15 ottobre 1947 per i dipendenti da aziende artigiane di berrettai; - l'accordo salariale 15 novembre 1945 per i dipendenti da aziende artigiane esercenti la filatura della lana a mano; - l'accordo salariale 17 dicembre 1945 per i dipendenti da aziende artigiane produttrici di ceramiche l'arte; - l'accordo collettivo 31 gennaio 1946 per gli operai interni dipendenti da aziende artigiane delle calzature a mano ed a macchina, nonche' per i riparatori di calzature; - l'accordo salariale 31 gennaio 1946 per i dipendenti da aziende artigiane di astucci e selle, di pelletterie, di valigie e bauli, di guanti in pelle e cuoio, di selle per cicli e motocicli e di indumenti in pelle; - l'accordo salariale 15 ottobre 1947 per i dipendenti da aziende artigiane di pelletterie; - l'accordo collettivo 14 febbraio 1946, per i dipendenti da aziende artigiane di fotoceramica, fotoincisione, eliografia e cianografia; - l'accordo salariale 21 febbraio 1946 per i dipendenti da aziende artigiane di maglifici; - l'accordo salariale 1 marzo 1946 per i dipendenti da aziende artigiane di forniture militari; - l'accordo salariale 2 marzo 1946 per i dipendenti da aziende artigiane di abrasivi, tele e mole smeriglio; - l'accordo salariale 4 marzo 1946 per i dipendenti da aziende artigiane di pantofole di stoffa; - l'accordo salariale 21 marzo 1946 per i dipendenti da aziende artigiane esercenti attivita' varie dell'abbigliamento; - l'accordo salariale 22 marzo 1946 per i dipendenti da aziende artigiane di produzione e riparazione di strumenti musicali; - l'accordo salariale 18 giugno 1946 per i dipendenti da aziende artigiane di arrotatura e smerigliatura del vetro soffiato; - l'accordo salariale 3 febbraio 1947 per i dipendenti da aziende artigiane di materassai; - l'accordo salariale 3 febbraio 1947 per i dipendenti da aziende artigiane di oreficerie, argenterie, orologerie ed affini; - l'accordo collettivo 10 febbraio 1947 per i lavoratori a domicilio dipendenti da aziende artigiane del l'abbigliamento; - l'accordo salariale 15 ottobre 1947 per i dipendenti da aziende artigiane dell'abbigliamento; - l'accordo salariale 2 ottobre 1947 per i dipendenti da aziende artigiane del legno; - l'accordo salariale 2 ottobre 1947 per i dipendenti da aziende artigiane di lavorazione del ferro e dei metalli; - l'accordo salariale 8 ottobre 1947 per i dipendenti da aziende artigiane di bigiotteria; - l'accordo salariale 8 ottobre 1947 per i dipendenti da aziende artigiane di conciatori di pelli e pellicceria; - l'accordo salariale 8 ottobre 1947 per i dipendenti da aziende artigiane di lavorazione di penne e di pennini stilografici; - l'accordo salariale 8 ottobre 1947 per i dipendenti da aziende artigiane di spazzole e pennelli; - l'accordo salariale 8 ottobre 1947 per i dipendenti da aziende artigiane di vulcanizzazione della gomma; - l'accordo salariale 8 ottobre 1947 per i dipendenti da aziende artigiane di lavorazione delle materie plastiche; - l'accordo salariale 8 ottobre 1947 per i dipendenti da aziende artigiane di prodotti chimici; - l'accordo salariale 15 ottobre 1947 per i dipendenti da aziende artigiane di fabbricanti di bottoni; - l'accordo salariale 15 ottobre 1947 per i dipendenti da aziende artigiane di installatori di impianti elettrici, lattonieri, termosifonisti e fumisti; - l'accordo salariale 15 ottobre 1947 per i dipendenti da aziende artigiane di specchi e cristalli; - l'accordo salariale 15 ottobre 1947 per i dipendenti da aziende artigiane di vetri molati; - l'accordo salariale 15 ottobre 1947 per i dipendenti da aziende artigiane di calzolai; - l'accordo collettivo 16 ottobre 1947 per i lavoranti a domicilio dipendenti da aziende artigiane di confezione scarpe a mano; - l'accordo salariale 25 ottobre 1947 per i dipendenti da aziende artigiane di cartotecnica; - l'accordo salariale 22 dicembre 1947 per i dipendenti da aziende artigiane fotografiche; - l'accordo salariale 30 gennaio 1943 per i dipendenti da aziende artigiane di manufatti di cemento; - l'accordo salariale 28 luglio 1948 per i dipendenti da aziende artigiane di tintorie, stirerie e smacchiatorie di abiti; - l'accordo salariale 15 novembre 1948 per i dipendenti da aziende artigiane di tipografi, litografi, legatori, librai, mettifoglio e di addetti a lavorazioni varie; - l'accordo collettivo 9 maggio 1956 per l'indennita' di vestiario ai lavoratori dipendenti da aziende artigiane tipografiche, litografiche e legatrici; - l'accordo collettivo 30 aprile 1952 i dipendenti da aziende artigiane di lavorazione delle corde a mano nella zona di S. Bernardo (Carmagnola); - l'accordo collettivo 16 settembre 1958 relativo all'indennita' di contingenza per i dipendenti da aziende artigiane. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane esercenti le attivita' indicate negli accordi di cui al primo comma, della provincia di Torino.
GRONCHI FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
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