DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 914

Type DPR
Publication 1962-01-02
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1905, n. 741;

Visto l'accordo collettivo nazionale 26 aprile 1954, sulla scala mobile delle retribuzioni per i dirigenti e gli impiegati di aziende agricole e forestali;

Visto il contratto collettivo nazionale 21 ottobre 1958, per gli impiegati tecnici ed amministrativi di aziende agricole e forestali;

Visti, per la provincia di Siena:

tutti stipulati tra l'Unione Provinciale Agricoltori e l'Associazione Provinciale Dirigenti ed Impiegati Tecnici ed Amministrativi di Aziende Agricole 4 Forestali;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 5 della provincia di Siena, in data 28 giugno 1961, del contratto e degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza, sociale che ne ha accertato l'autenticita';

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico

I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali sono stati stipulati, per la provincia di Siena: - l'accordo collettivo 9 gennaio 1957, relativo alla, applicazione della scala mobile agli impiegati che prestano la loro opera contemporaneamente presso piu' aziende agricole e forestali; - l'accordo collettivo 18 maggio 1960, relativo alla determinazione del trattamento economico degli impiegati che prestano la loro opera contemporaneamente presso piu' aziende agricole e forestali; - il contratto collettivo integrativo 18 maggio 1960, relativo agli impiegati dipendenti dalle aziende agricole e forestali; - l'accordo collettivo integrativo 1 agosto 1960, relativo al trattamento economico degli impiegati dipendenti dalle aziende agricole e forestali; sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto e degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto, purche' compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli impiegati tecnici ed amministrativi dipendenti dalle aziende agricole e forestali della provincia di Siena.

GRONCHI FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 3 luglio 1962

Atti del Governo, registro n. 152, foglio n. 36. - VILLA

Accordi collettivi

ACCORDO COLLETTIVO 9 GENNAIO 1957 PER L'APPLICAZIONE DELLA SCALA MOBILE AGLI IMPIEGATI CHE PRESTANO LA LORO OPERA CONTEMPORANEAMENTE PRESSO PIU' AZIENDE AGRICOLE E FORESTALI DELLA PROVINCIA DI SIENA. Parte di provvedimento in formato grafico ACCORDO COLLETTIVO 18 MAGGIO 1960 PER LA DETERMINAZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DEGLI IMPIEGATI CHE PRESTANO LA LORO OPERA CONTEMPORANEAMENTE PRESSO PIU' AZIENDE AGRICOLE E FORESTALI DELLA PROVINCIA DI SIENA. Parte di provvedimento in formato grafico CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 18 MAGGIO 1960 PER GLI IMPIEGATI DI AZIENDE AGRICOLE E FORESTALI DELLA PROVINCIA DI SIENA. Parte di provvedimento in formato grafico ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 1 AGOSTO 1960 PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEGLI IMPIEGATI DIPENDENTI DALLE AZIENDE AGRICOLE E FORESTALI DELLA PROVINCIA DI SIENA. Parte di provvedimento in formato grafico

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