DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 934

Type DPR
Publication 1962-01-02
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo a i lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale 1 agosto 1955, e relativi allegati, per gli impiegati e i commessi dipendenti dalle aziende di credito, stipulato tra l'Associazione Sindacale fra le Aziende di Credito e la Federazione Autonoma Bancari italiani, la Federazione italiana Bancari, la Federazione italiana Dipendenti Aziende di Credito, la Federazione italiana Lavoratori Credito, Esattorie, Assicurazioni, il Sindacato Autonomo Bancari italiani Trieste, il Sindacato Dipendenti Banca Commerciale italiana, l'Unione italiana Bancari;

Visto l'accordo collettivo nazionale 22 aprile 1955, aggiuntivo al predetto contratto collettivo 1 agosto 1955, stipulato tra l'Associazione Sindacale fra le Aziende di Credito, la Banca Nazionale del Lavoro e la Federazione Autonoma Bancari italiani, la Federazione italiana Bancari, la Federazione italiana Dipendenti Aziende di Credito, la Federazione italiana Lavoratori Credito, Esattorie, Assicurazioni, il Sindacato Autonomo Bancari italiani Trieste, il Sindacato Dipendenti Banca Commerciale italiana, l'Unione italiana Bancari;

Visto il contratto collettivo nazionale 1 agosto 1955, e relativi allegati, per il personale ausiliario dipendente dalle aziende di credito stipulato tra l'Associazione Sindacale fra le Aziende di Credito e la Federazione Autonoma Bancari italiani, la Federazione italiana Bancari, la Federazione italiana Dipendenti Aziende di Credito, la Federazione italiana Lavoratori Credito, Esattorie, Assicurazioni, il Sindacato Autonomo Bancari italiani Trieste, il Sindacato Dipendenti Banca Commerciale italiana, l'Unione italiana Bancari;

Visto l'accordo collettivo nazionale 13 luglio 1956, per il trattamento economico degli impiegati, dei commessi e del personale ausiliario dipendenti dalle aziende di credito, stipulato tra l'Associazione Sindacale fra le Aziende del Credito e la Federazione Autonoma Bancari italiani, la Federazione italiana Bancari, il Sindacato Autonomo Bancari italiani Trieste, il Sindacato Dipendenti Banca Commerciale italiana, l'Unione italiana Bancari e, in data 24 luglio 1956, tra l'Associazione Sindacale fra le Aziende di Credito e la Federazione italiana Dipendenti Aziende di Credito;

Visto l'accordo collettivo nazionale 24 ottobre 1956, per la revisione del trattamento economico degli impiegati, dei commessi e del personale ausiliario dipendenti dalle aziende di credito, stipulato tra l'Associazione Sindacale tra le Aziende del Credito e la Federazione Autonoma Bancari italiani, la Federazione italiana Bancari, il Sindacato Dipendenti Banca Commerciale italiana, l'Unione italiana Bancari, la Federazione italiana Dipendenti Aziende di Credito;

Visto l'accordo collettivo nazionale 4 luglio 1959, per gli impiegati, i commessi e il personale ausiliario dipendenti dalle aziende di credito, stipulato tra l'Associazione Sindacale fra le Aziende di Credito e la Federazione Autonoma Bancari italiani, la Federazione italiana Bancari, la Federazione italiana Dipendenti Aziende di Credito, la Federazione italiana Lavoratori Credito, Esattorie, Assicurazioni, il Sindacato Autonomo Bancari italiani Trieste, il Sindacato Dipendenti Banca Commerciale italiana, l'Unione italiana Bancari;

Visto l'accordo collettivo nazionale 13 aprile 1960, e relativa tabella, per il trattamento economico degli impiegati e dei commessi dipendenti dalle aziende di credito stipulato tra l'Associazione Sindacale fra le Aziende di Credito e la Federazione Autonoma Bancari italiani, la Federazione italiana Bancari, la Federazione italiana Dipendenti Aziende di Credito, la Federazione italiana Lavoratori Credito, Esattorie, Assicurazioni, il Sindacato Autonomo Bancari italiani Trieste, il Sindacato Dipendenti Banca Commerciale italiana, l'Unione italiana Bancari;

Visto l'accordo collettivo nazionale 1 giugno 1960, relativo alla parificazione del trattamento retributivo per il personale femminile, rispetto a quello maschile, dipendente dalle aziende di credito, stipulato tra le medesime parti di cui al predetto accordo 13 aprile 1960;

Vista

la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 210 in data 13 novembre 1961, dei contratti e degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita' Sentito il Consiglio dei Ministri Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico

I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale sono stati stipulati: - il contratto collettivo nazionale 1 agosto 1955, relativo agli impiegati e ai commessi dipendenti dalle aziende di credito; - l'accordo collettivo nazionale 22 aprile 1955, aggiuntivo al predetto contratto collettivo 1 agosto 1955; - il contratto collettivo nazionale 1 agosto 1955 relativo al personale ausiliario dipendente dalle aziende di credito; - l'accordo collettivo nazionale 13 luglio 1956, relativo al trattamento economico degli impiegati, dei cono messi e del personale ausiliario dipendenti dalle aziende di credito; - l'accordo collettivo nazionale 24 ottobre 1955, relativo alla revisione del trattamento economico degli impiegati, dei commessi e del personale ausiliario dipendenti dalle aziende di credito; - l'accordo collettivo nazionale 4 luglio 1959, relativo agli impiegati, ai commessi e al personale ausiliario dipendenti dalle aziende di credito; - l'accordo collettivo nazionale 13 aprile 1940, relativo al trattamento economico degli impiegati e dei commessi dipendenti dalle aziende di credito; - l'accordo collettivo nazionale 1 giugno 1960, relativo alla parificazione del trattamento retributivo per il personale femminile, rispetto a quello maschile, dipendenti dalle aziende di credito; sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti e degli accordi collettivi anzidetti, annessi al presente decreto. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli impiegati, i commessi, il personale ausiliario, dipendenti dalle aziende di credito con piu' di 100 dipendenti, dagli istituti di credito di diritto pubblico (cui trovano applicazione gli accordi ed i Contratti collettivi indicati al primo comma. ((1))

GRONCHI FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 3 luglio 1962

Atti del Governo, registro n. 152, foglio n. 26. - VILLA

Accordi collettivi

ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE 1 AGOSTO 1955, PER GLI IMPIEGATI E I COMMESSI DIPENDENTI DALLE AZIENDE DI CREDITO. Parte di provvedimento in formato grafico ACCORDO COLLETTIVO 22 APRILE 1955, AGGIUNTIVO AL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE 1 AGOSTO 1955. PER GLI IMPIEGATI, LE IMPIEGATE E I COMMESSI DIPENDENTI DALLE AZIENDE DI CREDITO. Parte di provvedimento in formato grafico CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE 1 AGOSTO 1955 PER IL PERSONALE AUSILIARIO DIPENDENTE DALLE AZIENDE DI CREDITO. Parte di provvedimento in formato grafico ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE 13 LUGLIO 1956 PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEGLI IMPIEGATI, DELLE IMPIEGATE, DEI COMMESSI E DEL PERSONALE AUSILIARIO DIPENDENTI DALLE AZIENDE DI CREDITO. Parte di provvedimento in formato grafico ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE 24 OTTOBRE 1956, PER LA REVISIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE IMPIEGATIZIO ED AUSILIARIO DIPENDENTE DALLE AZIENDE DI CREDITO. Parte di provvedimento in formato grafico ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE 4 LUGLIO 1959 PER GLI IMPIEGATI, LE IMPIEGATE, I COMMESSI E IL PERSONALE AUSILIARIO DIPENDENTI DALLE AZIENDE DI CREDITO. Parte di provvedimento in formato grafico ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE 13 APRILE 1960 PER LA CORRESPONSIONE DI UNA INDENNITA' DI RISCHIO PER GLI IMPIEGATI, LE IMPIEGATE ED I COMMESSI ADDETTI AL MANEGGIO DI CONTANTI E VALORI E DIPENDENTI DALLE AZIENDE DI CREDITO. Parte di provvedimento in formato grafico ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE 1 GIUGNO 1960 RELATIVO ALLA PARIFICAZIONE DEL TRATTAMENTO RETRIBUTIVO PER IL PERSONALE FEMMINILE, RISPETTO A QUELLO MASCHILE, DIPENDENTE DALLE AZIENDE DI CREDITO. Parte di provvedimento in formato grafico

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