DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 936

Type DPR
Publication 1962-01-02
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto l'accordo collettivo nazionale 7 luglio 1960, e relative tabelle, modificativo del contratto collettivo nazionale 30 maggio 1958, per il trattamento economico e normativo del personale impiegatizio ed operaio dipendente dalle agenzie marittime raccomandatarie, agenzie aeree e pubblici mediatori marittimi, stipulato fra la Federazione Nazionale Agenti Raccomandatari Marittimi, Agenti Aerei e Pubblici Mediatori Marittimi, "Federagenti", con l'intervento della Confederazione Generale del Traffico e dei Trasporti, e la Federazione italiana Autoferrotramvieri e Internavigatori - C.G.I.L. -, la Federazione italiana Lavoratori Trasporti e Ausiliari del Traffico - C.I.S. L. -, la Unione italiana Lavoratori Trasporti e Ausiliari del Traffico - U.I.L. -; al quale ha aderito, in data 7 gennaio 1961, la Federazione Nazionale Lavoratori Trasporti ed Ausiliari del Traffico - C.I.S.N.A.L. -;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 175, del 10 luglio 1961, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico

I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali e' stato stipulato l'accordo collettivo nazionale 7 luglio 1960, relativo al personale impiegatizio ed operaio dipendente dalle agenzie marittime raccomandatarie, agenzie aeree e pubblici mediatori marittimi, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle agenzie marittime raccomandatarie, agenzie aeree e pubblici mediatori marittimi.

GRONCHI FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 3 luglio 1962

Atti del Governo, registro n. 152, foglio n. 28. - VILLA

Accordo collettivo

ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 7 LUGLIO 1960 PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEL PERSONALE IMPIEGATIZIO ED OPERAIO ALLE DIPENDENZE DELLE AGENZIE MARITTIME RACCOMANDATARIE AGENZIE AEREE E PUBBLICI MEDIATORI MARITTIMI. Parte di provvedimento in formato grafico

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