DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 944

Type DPR
Publication 1962-01-02
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto l'accordo interconfederale 12 giugno 1954 per il conglobamento e il riassetto zonale delle retribuzioni per i settori industriali;

Visti, per la provincia di Parma:

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, numero 31, della provincia di Parma, in data 31 maggio 1960, degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico

I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali sono stati stipulati, per la provincia di Parma: - l'accordo collettivo 25 febbraio 1955, relativo al conglobamento delle retribuzioni nei settori delle industrie alimentari e calzaturiere e all'assegnazione di una cifra ad personam agli impiegati delle aziende industriali; - l'accordo collettivo 1 marzo 1955, relativo al conglobamente delle retribuzioni degli operai nei settori delle industrie alimentari e delle calzature; - l'accordo collettivo 1 marzo 1955, relativo alla determinazione della quota ad personam agli impiegati dipendenti dalle aziende industriali; sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi collettivi anzidetti, annessi al presente decreto, purche' compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale del conglobamento e del riassetto zonale delle retribuzioni per i settori industriali. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli impiegati dipendenti dalle imprese esercenti attivita' industriali e gli operai dipendenti dalle imprese alimentari e calzaturiere della provincia di Parma.

GRONCHI FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 3 luglio 1962

Atti del Governo, registro n. 152, foglio n. 25. - VILLA

Accordi

ACCORDO COLLETTIVO 25 FEBBRAIO 1955, RELATIVO AL CONGLOBAMENTO DELLE RETRIBUZIONI NEI SETTORI DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI E CALZATURIERE E ALL'ASSEGNAZIONE DI UNA CIFRA "AD PERSONAM" AGLI IMPIEGATI DELLE AZIENDE INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI PARMA. Parte di provvedimento in formato grafico ACCORDO COLLETTIVO 1 marzo 1955, PER IL CONGLOBAMENTO DELLE RETRIBUZIONI DEGLI OPERAI NEI SETTORI DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI E DELLE CALZATURE DELLA PROVINCIA DI PARMA. Parte di provvedimento in formato grafico ACCORDO COLLETTIVO 1 marzo 1955 RELATIVO ALLA DETERMINAZIONE DELLA QUOTA "AD PERSONAM" AGLI IMPIEGATI DIPENDENTI DALLE AZIENDE INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI PARMA. Parte di provvedimento in formato grafico

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