DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 1962, n. 946
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2230, e successivi;
Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso.
Dopo l'art. 186, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione del corso di perfezionamento in Economia del turismo, annesso alla Facolta' di economia e commercio, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.
Corso di perfezionamento in Economia del turismo
Art. 187. - E' istituito presso la Facolta' di economia e commercio dell'Universita' di Firenze un corso di perfezionamento in Economia del turismo.
Art. 188. - Al corso sono ammessi i diplomati della scuola di Statistica ed i laureati di qualunque Facolta'. La durata del corso e' di un anno.
Art. 180. - Le materie fondamentali d'insegnamento sono:
1) Economia del turismo:
2) Diritto italiano e comparato sul turismo;
3) Tecnica economica delle imprese turistiche;
4) Statistica del turismo;
5) Pubblicita' e fattori di sviluppo del turismo;
6) Geografia del turismo;
7) Tecnica dei trasporti;
8) Tecnica degli scambi valutari.
I due primi insegnamenti hanno durata annuale; la durata degli altri e' stabilita all'inizio del corso dal direttore.
Ad integrazione degli insegnamenti saranno tenute conferenze ed esercitazioni su argomenti particolari.
Art. 190. - Il corso puo' essere utilizzato dagli Istituti della Facolta' per indagini ed esercitazioni su aspetti del turismo riguardanti le loro materie.
Art. 191. - Gli iscritti debbono sostenere gli esami salle materie indicate e un colloquio finale sopra un argomento approvato dai direttore, con le modalita' stabilite per gli esami della Facolta'.
Art. 192. - Il direttore e i docenti del corso sono nominati dal rettore dell'Universita', su proposta del Consiglio di facolta'.
Art. 193. - Al finanziamento del corso sara' provveduto con le entrate provenienti dal pagamento delle tasse e soprattasse degli iscritti e dai contributi dell'Universita' e di altri Enti.
Art. 194. - Il corso e' amministrato da un Consiglio composto da un rappresentante del rettore, del direttore e da tre rappresentanti degli Enti finanziatori.
Il Consiglio di amministrazione del corso stabilisce le tasse di iscrizione e di esami, sentito il parere del Consiglio di facolta'.
Art. 195. - Agli iscritti che abbiano superato gli esami speciali e sostenuto con esito favorevole il colloquio finale e' rilasciato un certificato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 6 giugno 1962
SEGNI
GUI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato
alla Corte dei conti, addi' 18 luglio 1962 Atti del Governo, registro n. 157, foglio n. 7. - VILLA
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2230, e successivi; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso. Dopo l'art. 186, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione del corso di perfezionamento in Economia del turismo, annesso alla Facolta' di economia e commercio, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi. Corso di perfezionamento in Economia del turismo Art. 187. - E' istituito presso la Facolta' di economia e commercio dell'Universita' di Firenze un corso di perfezionamento in Economia del turismo. Art. 188. - Al corso sono ammessi i diplomati della scuola di Statistica ed i laureati di qualunque Facolta'. La durata del corso e' di un anno. Art. 180. - Le materie fondamentali d'insegnamento sono: 1) Economia del turismo: 2) Diritto italiano e comparato sul turismo; 3) Tecnica economica delle imprese turistiche; 4) Statistica del turismo; 5) Pubblicita' e fattori di sviluppo del turismo; 6) Geografia del turismo; 7) Tecnica dei trasporti; 8) Tecnica degli scambi valutari. I due primi insegnamenti hanno durata annuale; la durata degli altri e' stabilita all'inizio del corso dal direttore. Ad integrazione degli insegnamenti saranno tenute conferenze ed esercitazioni su argomenti particolari. Art. 190. - Il corso puo' essere utilizzato dagli Istituti della Facolta' per indagini ed esercitazioni su aspetti del turismo riguardanti le loro materie. Art. 191. - Gli iscritti debbono sostenere gli esami salle materie indicate e un colloquio finale sopra un argomento approvato dai direttore, con le modalita' stabilite per gli esami della Facolta'. Art. 192. - Il direttore e i docenti del corso sono nominati dal rettore dell'Universita', su proposta del Consiglio di facolta'. Art. 193. - Al finanziamento del corso sara' provveduto con le entrate provenienti dal pagamento delle tasse e soprattasse degli iscritti e dai contributi dell'Universita' e di altri Enti. Art. 194. - Il corso e' amministrato da un Consiglio composto da un rappresentante del rettore, del direttore e da tre rappresentanti degli Enti finanziatori. Il Consiglio di amministrazione del corso stabilisce le tasse di iscrizione e di esami, sentito il parere del Consiglio di facolta'. Art. 195. - Agli iscritti che abbiano superato gli esami speciali e sostenuto con esito favorevole il colloquio finale e' rilasciato un certificato.
SEGNI GUI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 157, foglio n. 7. - VILLA
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