DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 giugno 1962, n. 948

Type DPR
Publication 1962-06-23
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 32 della legge 2 giugno 1961, n. 454, che delega il Governo ad emanare decreti aventi valore di legge per integrare e modificare le norme legislative vigenti in materia degli Enti di cui alle leggi 27 novembre 1939, n. 1780; 31 dicembre 1947, n. 1629; 9 agosto 1954, n. 639; 16 giugno 1927, n. 1100 ed al regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 498; al decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 marzo 1947, n. 281, ovvero istituiti in applicazione della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il parere della Commissione parlamentare richiamata all'ultimo comma del citato articolo 32;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per l'interno, il Ministro per la grazia e giustizia, il Ministro per il bilancio, il Ministro per le finanze, il Ministro per il tesoro, il Ministro per la pubblica istruzione, il Ministro per i lavori pubblici, il Ministro per l'industria e commercio, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, il Ministro per il commercio con l'estero, il Ministro per la sanita' e il Ministro per il turismo; Decreta:

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Finalita'

Gli enti di cui alle leggi 27 novembre 1939, n. 1780; 31 dicembre 1947, n. 1629; 9 agosto 1954, n. 639: 16 giugno 1927, n. 1100 ed al regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 498, al decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 marzo 1947, n. 281, ovvero istituiti in applicazione della legge 21 ottobre 1950, n. 841, fermi restando i compiti istituzionali previsti per ciascuno di essi dalle leggi vigenti, possono intervenire, sotto il controllo e la vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in zone agricole particolarmente depresse, suscettibili di valorizzazione, delimitate ai sensi del comma quarto dell'articolo 32 della legge 2 giugno 1961, n. 454. Per ogni zona e' indicato, con lo stesso decreto di delimitazione, l'ente cui e' demandato di intervenire. Gli enti suddetti assumono anche la qualifica di enti di sviluppo in quanto svolgono le funzioni di cui al presente decreto. Gli interventi sono diretti a realizzare l'aumento del reddito ed il miglioramento delle condizioni di vita, nonche' ad eliminare o ridurre esistenti squilibri. In particolare gli interventi sono diretti a: realizzare o completare le occorrenti opere pubbliche di bonifica, a norma dell'articolo 32, terzo comma, della legge 2 giugno 1961, n. 454, nonche' le altre infrastrutture necessarie alla valorizzazione della zona; promuovere e agevolare la formazione e lo sviluppo di imprese agricole a carattere familiare efficienti e razionalmente organizzate, nonche' l'insediamento nelle campagne; promuovere ed effettuare operazioni di ricomposizione fondiaria; assistere e coadiuvare le singole aziende nell'esecuzione di opere di trasformazione fondiaria; promuovere e favorire la cooperazione agricola e la realizzazione di impianti e attrezzature per la valorizzazione dei prodotti e per il funzionamento dei servizi collettivi; promuovere e favorire ogni altra iniziativa e attivita' per lo sviluppo della produzione agricola e per la valorizzazione economico-agraria delle zone interessate, ivi comprese le attivita' economiche concorrenti allo stesso fine; svolgere ed assistere iniziative di carattere sociale a favore delle popolazioni interessate. Gli interventi suddetti sono programmati e coordinati con quelli di competenza delle altre Amministrazioni interesate allo sviluppo delle zone.

Art. 2

Assunzione dei compiti di bonifica in zone non consorziate

Nelle zone di cui al precedente articolo 1, ricadenti al di fuori dei territori di riforma fondiaria, ma classificate comprensori di bonifica, nelle quali non siano costituiti Consorzi di bonifica, i compiti e le funzioni in materia di bonifica possono essere demandati agli enti, ai sensi dell'articolo 22 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, quando, a giudizio del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, non si ritenga possibile, per l'urgenza degli interventi, procedere alla tempestiva costituzione di Consorzi di bonifica. Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste dichiara, con proprio decreto, la sussistenza delle condizioni di cui al precedente comma.

Art. 3

Limiti degli interventi in zone consorziate

Gli enti, qualora nelle zone delimitate ai sensi del quarto comma dell'articolo 32 della legge 2 giugno 1961, n. 454, vi siano comprensori in cui operano Consorzi di bonifica integrale o di bonifica montana, possono essere autorizzati ad intervenire per i compiti di cui al presente decreto nei comprensori medesimi. Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste concede l'autorizzazione quando l'azione dei Consorzi sia limitata all'esecuzione di opere pubbliche ovvero non possa ritenersi adeguata, in tutto o in parte, ai fini della valorizzazione economico-sociale dei comprensori. Il Ministro puo' stabilire, altresi', limiti e tempi degli interventi che gli enti possono attuare nei comprensori suddetti ai fini del coordinamento con l'attivita' dei Consorzi.

TITOLO II ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE CAPO I PIANI DI VALORIZZAZIONE

Art. 4

Piani di valorizzazione

Per ogni zona delimitata ai sensi del quarto comma dell'art. 32 della legge 2 giugno 1961, n. 454, l'ente provvede alla progettazione di un piano di valorizzazione agraria ai fini dello sviluppo economico sociale del territorio, sentiti gli Ispettorati agrari e forestali competenti per territorio. Esso deve contenere l'indicazione di massima degli interventi e delle opere ritenuti necessari e deve essere depositato nella segreteria dei Comuni interessati per la durata di giorni 30 consecutivi, durante i quali chiunque ha facolta' di prenderne visione. L'effettuato deposito e' reso noto al pubblico mediante avvisi negli albi dei Comuni suddetti. Fino a 30 giorni dopo la scadenza del deposito, gli enti pubblici, le associazioni sindacali e gli altri soggetti interessati possono presentare all'ente le proprie osservazioni. L'ente lo trasmette, quindi, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, allegandovi una relazione contenente le risultanze degli studi e delle indagini eseguite sulle condizioni della zona e sulle cause della depressione; sulle possibilita' e gli indirizzi della valorizzazione, sui piu' convenienti mezzi ed iniziative e sui loro prevedibili risultati, nonche' sul prevedibile ammontare della spesa. Previo parere del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, del Consiglio superiore dei lavori pubblici, per quanto di competenza, il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici e per il tesoro, sentito il Comitato interminesteriale per la ricostruzione, approva il piano ai fini delle attivita' che gli enti possono svolgere ai sensi del presente decreto. Approvato il piano, lo stesso Ministro autorizza l'ente a presentare i programmi di attuazione con la gradualita' consentita dai finanziamenti disponibili. I programmi sono deliberati dagli organi competenti dell'ente e vengono realizzati sulla base delle modalita' e delle prescrizioni stabilite dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste, in sede di approvazione o anche successivamente. La pubblicazione, di cui al secondo comma, non esonera dalle pubblicazioni e dalle altre formalita' prescritte dalle vigenti disposizioni per l'esecuzione di singole opere.

CAPO II RIORDINAMENTO FONDARIO

Art. 5

Ricomposizione fondiaria

Qualora, ai fini dello sviluppo produttivo dei territori ricadenti nelle zone di intervento, sia necessario, secondo le previsioni di massima del piano di cui all'articolo precedente, procedere alla formazione di convenienti unita' fondiarie, mediante ricomposizione di proprieta' frammentate o mediante arrotondamento delle esistenti proprieta', gli enti possono provvedervi, sotto le direttive del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con le norme di cui agli articoli seguenti, a meno che non siano gia' in esecuzione, da parte di Consorzi di bonifica, piani di ricomposizione.

Art. 6

Piano preliminare di riordinamento

Gli enti predispongono il piano preliminare di riordinamento, nel quale sono esposti i criteri per la formazione di convenienti unita' fondiarie. Nel piano suddetto sono, inoltre, indicati: a) la superficie e l'elenco delle ditte catastali interessate alla ricomposizione; b) la previsione di acquisizione di terreni per agevolare il riordinamento e per favorire l'insediamento di servizi ed attivita' utili per la valorizzazione; c) la previsione delle opere pubbliche da eseguire a servizio delle zone interessate; d) la descrizione sommaria delle opere di interesse comune necessarie per la, riunione dei fondi e la migliore utilizzazione di essi e la previsione delle opere particolari a singoli fondi, ammissibili ai benefici ed alle agevolazioni vigenti; e) le prospettive di movimento e di qualificazione delle popolazioni interessate.

Art. 7

Approvazione del piano preliminare di riordinamento

Il piano preliminare e' depositato nella segreteria dei Comuni interessati per 30 giorni consecutivi, durante i quali chiunque puo' prenderne visione. L'effettuato deposito e' reso noto al pubblico mediante manifesti murali. Fino a 30 giorni dopo la scadenza del periodo di deposito, gli interessati possono presentare reclami alla segretaria del Comune, che ne rilascia ricevuta e li rimette agli enti. Gli enti trasmettono il piano con i reclami, le proprie controdeduzioni ed una relazione generale al Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Il Ministro, sentito il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, autorizza gli enti alla redazione del piano definitivo di riordinamento, decidendo in pari tempo sui reclami, ovvero indica le modifiche da apportare al piano preliminare. che restituisce agli enti, per la rielaborazione e per la nuova pubblicazione, ove necessaria. Gli enti, ottenuta l'autorizzazione da parte del Ministro per l'agricoltura e le foreste, provvedono al riordinamento secondo le norme e con gli effetti di cui al Capo IV del Titolo II del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, assumendo le funzioni dei Consorzi di bonifica.

Art. 8

Assistenza per la ricomposizione

Ai fini della ricomposizione fondiaria gli enti possono prestare assistenza tecnica, legale e amministrativa ai proprietari interessati per la stipulazione degli atti di trasferimento o di acquisto dei beni, per le successive annotazioni e trascrizioni sui registri immobiliari, nonche' per la riorganizzazione aziendale dei fondi risultanti dalla ricomposizione medesima.

CAPO III ASSISTENZA TECNICA, ECONOMICA E SOCIALE

Art. 9

Trasformazione fondiaria

Su richiesta degli interessati, gli enti possono provvedere, nel quadro delle previsioni di massima del piano, alla progettazione ed all'assistenza nell'esecuzione di opere di trasformazione fondiaria, con particolare riguardo a quelle di interesse comune a piu' fondi. Per dette ultime opere ed in particolare per i laghetti artificiali e relativi impianti, possono promuovere la costituzione di associazioni ed organismi idonei. Gli enti possono rappresentare gli interessati nei procedimenti per la concessione e la liquidazione di contributi e concorsi statali relativi alle opere suddette e raggruppare le domande, per assoggettarle a comune istruttoria da parte degli organi competenti. A favore delle aziende, che vengono assistite dagli enti nella esecuzione di opere di trasformazione fondiaria, possono essere concesse anticipazioni fino ad un terzo del contributo e liquidazioni sulla base di stati di avanzamento e di collaudi parziali.

Art. 10

Formazione professionale

Gli enti possono svolgere, in favore di tecnici agricoli, di agricoltori e lavoratori agricoli, attivita' dirette alla formazione professionale ed all'aggiornamento. A favore degli imprenditori agricoli possono svolgere, inoltre, attivita' di orientamento mercantile, con particolare riguardo ai moderni indirizzi di gestione aziendale. Per i lavoratori possono essere svolti speciali corsi di formazione e di preparazione professionale intesi ad indirizzarli verso altre attivita' utili per lo sviluppo delle zone di valorizzazione. Gli enti possono collaborare all'attivita' degli Istituti professionali per l'agricoltura al fine di diffondere l'istruzione professionale della gioventu' rurale della zona che abbia adempiuto all'obbligo scolastico. Gli enti possono, altresi' collaborare: alla sperimentazione agraria; a dimostrazioni pratiche applicative, preferibilmente in aziende tipiche; a rassegne, mostre e ad altre manifestazioni divulgative ed orientative di carattere tecnico. Le attivita' di cui al presente articolo sono svelte sotto le direttive del Ministero dell'agricoltura e delle foreste; quelle attinenti a materie di competenza degli Ispettorati agrari compartimentali e provinciali dell'agricoltura, debbono essere coordinate ed approvate dai medesimi Ispettorati.

Art. 11

Credito agrario

Gli enti possono promuovere iniziative dirette a facilitare l'applicazione nelle zone di intervento delle norme contenute nella legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riguardo alla esigenza di diffondere l'attivita' creditizia ed agevolare la concessione del credito di esercizio alle piccole aziende ed alle cooperative agricole. Ove ritenuto necessario per particolari esigenze di sviluppo di determinate localita' delle zone di intervento, gli enti Possono prestare fidejussioni a favore di coltivatori diretti, singoli ed associati, e di cooperative agricole per operazioni di credito agrario di esercizio. Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro, vengono approvate le convenzioni da stipularsi ai fini della disciplina delle condizioni di concessione delle fidejussioni e sono stabiliti i limiti di tempo e d'ammontare, entro i quali esse possono essere accordate.

Art. 12

Valorizzazione della cooperazione

Gli enti promuovono e favoriscono lo sviluppo della cooperazione per la gestione di servizi comuni e per la valorizzazione dei prodotti agricoli, assistendo di preferenza le iniziative assunte dai produttori agricoli. A tal fine gli enti possono: a) assistere o promuovere iniziative per la preparazione e l'aggiornamento professionale di cooperatori e di tecnici per la organizzazione e direzione di imprese cooperative, secondo le direttive del Ministero dell'agricoltura e delle foreste; b) promuovere ed agevolare la costituzione di cooperative, sia di primo grado che di secondo grado, per la gestione di servizi comuni, nonche' per l'acquisto, la costruzione e la gestione di impianti e magazzini collettivi, con speciale riguardo a quelli di cui al primo comma dell'art. 20 della legge 2 giugno 1961, n. 454; c) assistere e favorire le cooperative nella realizzazione, acquisto, miglioramento e ammodernamento degli impianti e delle attrezzature occorrenti per lo svolgimento della loro attivita'. Quando i produttori agricoli non siano costituiti in cooperative, gli enti possono provvedere alla realizzazione degli impianti. Tali impianti saranno tuttavia trasferiti in proprieta' o in gestione alle cooperative di produttori venute successivamente a costituirsi e riconosciute idonee alla gestione dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste a norma del citato art. 20; d) fornire alle cooperative interessate, con particolare riguardo a quelle del Mezzogiorno, l'assistenza tecnica occorrente allo svolgimento della loro attivita', utilizzando, per quanto possibile, la collaborazione delle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, legalmente riconosciute; e) assistere le cooperative nel ricorso al credito. Le attivita' di cui sopra, specialmente nelle zone a prevalente conduzione associata, saranno indirizzate di preferenza alle cooperative di cui siano parte notevole i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti. Quando, ai sensi dell'art. 2535 del Codice civile, la nomina di uno o piu' amministratori o sindaci viene attribuita, dall'atto costitutivo delle societa', agli enti, questi possono provvedervi, qualora abbiano ottenuto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste l'autorizzazione a partecipare alle societa'.

Art. 13

Altre attivita' di assistenza tecnica

Sotto le direttive degli organi competenti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, gli enti possono svolgere altre attivita', quali la divulgazione delle tecniche e dell'impiego di mezzi piu' progrediti, nonche' consulenza ed assistenza per l'organizzazione aziendale. Gli Enti, inoltre. possono promuovere, concorrere allo svolgimento e, in mancanza di adeguate iniziative da parte degli interessati singoli o associati, svolgere direttamente attivita' per la difesa fitosanitaria e per la istituzione di stazioni di monta, di centri di fecondazione artificiale, di centri di meccanizzazione agraria e di vivai. Gli enti possono, altresi', concorrere a sviluppare l'assistenza sanitaria al bestiame, sotto le direttive dei competenti organi del Ministero della sanita'.

Art. 14

Opere ed attivita' di carattere sociale

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