DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 953

Type DPR
Publication 1962-01-02
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto l'accordo nazionale di scala mobile 24 settembre 1952, per i salari agricoli;

Visto il patto collettivo nazionale di lavoro 15 febbraio 1957, per i braccianti agricoli avventizi;

Visto il patto collettivo nazionale di lavoro 26 marzo 1961, per i salariati fissi dell'agricoltura;

Visti, per la provincia di Forli':

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino della provincia, di Forli', n. 14: in data 19 novembre 1960, n. 20 in data 2 dicembre 1960, n. 26 in data 27 febbraio 1961, e n. 32 in data 31 luglio 1961, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico

I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali sono stati stipulati, per la provincia di Forli': - il patto collettivo 31 ottobre 1953, e l'accordo collettivo 14 dicembre 1958, relativi ai salariati fissi; - l'accordo collettivo 31 ottobre 1956, relativo agli addetti ai lavori di semina dei cereali; - l'accordo collettivo 28 settembre 1959, relativo agli addetti ai lavori di vendemmia; - il contratto collettivo 1 giugno 1960, relativo ai braccianti agricoli avventizi; sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del patto, del contratto e degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto, purche' compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori considerati nel patto, nel contratto e negli accordi di cui al primo comma, dipendenti dalle imprese agricole della provincia di Forli'.

GRONCHI FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 luglio 1962

Atti del Governo, registro n. 153, foglio n. 28. - VILLA

Accordi

PATTO COLLETTIVO 31 OTTOBRE 1953, PER I SALARIATI FISSI DELL'AGRICOLTURA DELLA PROVINCIA DI FORLI'. Parte di provvedimento in formato grafico ACCORDO COLLETTIVO 14 DICEMBRE 1958, PER LA LIQUIDAZIONE DEI CONTI DI FINE ANNO DEI SALARIATI FISSI DELLA PROVINCIA DI FORLI'. Parte di provvedimento in formato grafico ACCORDO COLLETTIVO 31 OTTOBRE 1956, PER GLI ADDETTI Al LAVORI DI SEMINA DEI CEREALI DELLA PROVINCIA DI FORLI'. Parte di provvedimento in formato grafico ACCORDO COLLETTIVO 28 SETTEMBRE 1959, PER GLI ADDETTI AI LAVORI DELLA PROVINCIA DI FORLI' Parte di provvedimento in formato grafico CONTRATTO COLLETTIVO 1 giugno 1960, PER I BRACCIANTI AGRICOLI AVVENTIZI DELLA PROVINCIA DI FORLI'. Parte di provvedimento in formato grafico

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.