DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1962, n. 961

Type DPR
Publication 1962-03-14
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Veduto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modifiche con legge 24 giugno 1950, numero 465;

Veduta la legge 18 marzo 1958, n. 349;

Sulla

proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro; Decreta:

Art. 1

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Genova il 27 dicembre 1961 per il finanziamento di un posto di assistente ordinario presso la cattedra di medicina del lavoro della Universita' di Genova.

Art. 2

E' istituito, ai sensi dell'art. 1 (sub. art. 13-bis) della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente ordinario in aggiunta a quelli gia' assegnati alla Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Genova.

Art. 3

I contributi annui a carico della Cassa marittima tirrena vengono determinati in L. 1.600.000 (unmilioneseicentomila) per il mantenimento del posto di cui al precedente art. 2 e in L. 320.000 (trecentoventimila) da destinarsi al trattamento economico di cessazione dal servizio che possa spettare al titolare del posto stesso.

Art. 4

L'Universita' degli studi di Genova si obbliga a versare allo Stato sia l'ammontare degli emolumenti effettivamente dovuti al titolare del posto sia il contributo di cui al precedente art. 3 da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante al titolare del posto stesso.

Art. 5

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, oppure vengano meno o risultino insufficienti, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente art. 2 sara' senz'altro soppresso ed il titolare cessera' immediatamente dal servizio.

GRONCHI GUI - TREMELLONI

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 20 luglio 1962

Atti del Governo, registro n. 157, foglio n. 34. - VILLA

Convenzione istituzione di un posto di assistente Facolta' di medicina Universita' di Genova-art. 1

Convenzione per l'istituzione di un posto di assistente di ruolo alla cattedra di "Medicina del lavoro" presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Genova. L'anno millenovecentosessantuno, a questo di 27 del mese di dicembre, in Genova, via Balbi 5, in una sala del Rettorato dell'Universita' degli studi, innanzi a me dott. Mario Alburno, direttore amministrativo della predetta Universita' e funzionario delegato alla stipulazione degli atti e contratti dell'Universita' stessa, giusta il decreto rettorale in data 21 luglio 1951, con rinuncia, di comune accordo, alla presenza di testimoni, sono comparsi personalmente i signori: Prof. avv. Carlo Cereti fu Fausto, da Genova, nella sua qualita' di rettore dell'Universita' degli studi di Genova, espressamente delegato dal Consiglio di amministrazione della predetta Universita' alla stipula del presente atto, con deliberazione in data 10 novembre 1961; Prof. dott. Giovanni Galletto Savoretti fu Mario da Genova, nella sua qualita' di presidente della Cassa marittima tirrena, espressamente delegato alla stipula del presente atto, con delibera del Comitato esecutivo della Cassa marittima tirrena in data 4 luglio 1961; i quali dando esecuzione a precedenti accordi, premesso: a) che, in conformita' delle moderne esigenze del progresso della scienza medica, l'attivita' dell'Istituto di medicina del lavoro ha subito un grande incremento, e che per il suo normale funzionamento si e' reso necessario provvedere all'istituzione di un posto di assistente di ruolo; b) che il Comitato esecutivo della Cassa marittima tirrena, le cui finalita' istituzionali armonizzano con l'attivita' dell'istituto di medicina del lavoro, in considerazione del fatto che l'incremento degli studi di medicina del lavoro nel particolare settore marittimo possono apportare notevole contributo al miglioramento delle prestazioni assicurative e dell'assistenza sanitaria in genere della Cassa, e' venuto nella determinazione di convenzionale un posto di assistente presso la cattedra di Medicina del lavoro: c) che il Consiglio della Facolta' di medicina e chirurgia e il Consiglio di amministrazione dell'Universita' degli studi di Genova, con rispettive deliberazioni del 4 dicembre 1961 e del 10 novembre 1961, hanno deliberato, nell'ambito delle rispettive competenze, di accettare, col piu' vivo compiacimento, la offerta della Cassa marittima tirrena e hanno approvato alla unanimita' lo schema predisposto per la relativa convenzione da stipularsi fra le parti. Tutto cio' premesso, detti signori, della cui identita' personale e piena capacita' giuridica io sono certo, stipulano, nelle vesti su indicate, la seguente convenzione: Art. 1. Presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Genova, sara' istituito, ai sensi dell'art. 13-bis della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente, in aggiunta a quelli assegnati alla predetta Facolta', da destinarsi alla cattedra di "Medicina del lavoro". Il trattamento giuridico ed economico, nonche' il trattamento di quiescenza del titolare del predetto posto di assistente, sara' quello previsto dalla legge 18 marzo 1958, n. 349, riguardante le norme sullo stato giuridico e economico degli assistenti universitari.

Convenzione istituzione di un posto di assistente Facolta' di medicina Universita' di Genova-art. 2

Art. 2. La Cassa marittima tirrena assume l'obbligazione di corrispondere all'Universita' di Genova, per il finanziamento del posto di assistente, annualmente, la somma corrispondente agli emolumenti fissi spettanti al titolare del posto stesso, compresi gli oneri fiscali e l'ammontare delle ritenute che, sugli stipendi del predetto assistente, dovranno essere operate in conto entrate del Tesoro, a decorrere dalla data di nomina del titolare. Le somme da versare in quattro rate trimestrali anticipate sono determinate in lire 1.600.000 (unmilioneseicentomila) per l'ammontare della spesa media prevista per il posto di assistente, e in lire 320.000 (trecentoventimila) per la costituzione di uno speciale fondo per provvedere allo eventuale trattamento economico di cessazione dal servizio.

Convenzione istituzione di un posto di assistente Facolta' di medicina Universita' di Genova-art. 3

Art. 3. Qualora, in seguito a variazioni del trattamento economico del personale assistente disposto dallo Stato, la somma di cui al precedente articolo risultasse inferiore a quella che l'Universita' di Genova e' tenuta a versare allo Stato, la Cassa marittima tirrena versera' annualmente, all'Universita', la somma occorrente per integrare la differenza suddetta fermo restando che l'inadempienza a tale obbligo comportera' senza altro la decadenza della convenzione; il posto di cui trattasi sara' soppresso e il titolare cessera' dal servizio.

Convenzione istituzione di un posto di assistente Facolta' di medicina Universita' di Genova-art. 4

Art. 4. La presente convenzione s'intendera' inoltre decaduta: a) se non venga rinnovata alla scadenza, o alle successive scadenze, di cui al successivo art. 6: b) se vengono a cessare per qualsiasi motivo e in qualsiasi momento cio' si avveri i mezzi finanziari previsti dalla presente convenzione. In tutti i casi suddetti, il posto di assistente si intendera' senz'altro soppresso e il titolare cessera' immediatamente dal servizio.

Convenzione istituzione di un posto di assistente Facolta' di medicina Universita' di Genova-art. 5

Art. 5. L'Universita' degli studi di Genova si obbliga, in esecuzione della presente convenzione: a) a versare allo Stato annualmente l'ammontare complessivo degli emolumenti dovuti all'assistente che verra' assegnato all'istituendo posto di ruolo, compresi gli oneri fiscali, nonche' l'ammontare delle ritenute che, sullo stipendio del detto assistente, dovranno essere operate in conto entrate del Tesoro; b) ad aggiungere alla dotazione della cattedra suddetta le eventuali economie che si rendessero disponibili dopo il versamento allo Stato delle somme dovute per i titoli di cui alla precedente lettera a).

Convenzione istituzione di un posto di assistente Facolta' di medicina Universita' di Genova-art. 6

Art. 6. La presente convenzione avra' la durata di anni dieci, con decorrenza dalla data di nomina del titolare dell'istituendo posto di assistente, e si intendera' tacitamente rinnovata per un ulteriore periodo di dieci anni, ove non sia denunziata da una delle parti contraenti almeno un anno prima della sua scadenza.

Convenzione istituzione di un posto di assistente Facolta' di medicina Universita' di Genova-art. 7

Art. 7. La presente convenzione, che e' stipulata nell'interesse dell'Universita' degli studi di Genova, e' esente dalla tassa di registro, ai sensi dell'articolo 55 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con [regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592). Essa sara' esecutiva non appena verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica il decreto che ne disporra' l'approvazione e istituira' il posto di ruolo. Il presente atto, ricevuto dal sottoscritto ufficiale rogante e redatto in numero di cinque facciate e ventuno righe di questa facciata da persona di mia fiducia, viene letto al comparenti che lo approvano perche' conforme al mandato a ciascuno di essi conferito dai rispettivi organi deliberanti. Dopodiche' viene cosi' firmato: Carlo CERETI, in detta qualita' Giovanni GALLETTO SAVORETTI Mario ALBURNO, rogante Registrato a Genova, Ufficio registro, Atti pubblici 8 gennaio 1962, Vol. 61, n. 4516, gratis. - Il direttore: (firma illeggibile).

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