DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 1962, n. 963
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, contenente nuove disposizioni sull'Amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, e il relativo regolamento approvato con regio decreto 23 marzo 1924, n. 827;
Visto il regolamento per l'Amministrazione e la contabilita' dei Corpi, Istituti e Stabilimenti militari, approvato con regio decreto 10 febbraio 1927, n. 443, e successive modificazioni;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilita' dei Corpi, Istituti e Stabilimenti militari, approvato con regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 1106, sul decentramento dei servizi del Ministero della difesa;
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Udito il parere della Corte dei conti;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito
il Consiglio dei Ministri Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:
Art. 1
Al regolamento, per l'Amministrazione e la contabilita' dei Corpi, Istituti e Stabilimenti militari, approvato con regio decreto 10 febbraio 1927, n. 443, sono apportate le modifiche di cui agli articoli seguenti.
Art. 2
L'art. 2 e' sostituito dal seguente: "L'ufficiale che, seguendo l'indirizzo e sotto la vigilanza del comandante provvede all'amministrazione del Corpo assume, salve le eccezioni previste dal presente regolamento, la denominazione di relatore. Egli e' il capo dell'Ufficio di amministrazione che e' composto: a) dell'ufficiale che compie le funzioni di direttore dei conti, dell'ufficiale o maresciallo pagatore dell'ufficiale che esplica le funzioni di consegnatario del materiale, dell'ufficiale di matricola; b) degli impiegati civili, dei sottufficiali e dei militari di truppa necessari per il funzionamento dell'Ufficio. Il relatore, qualora sia ufficiale d'Arma, per tutto il tempo in cui esercita la carica e' esonerato da ogni altra attribuzione ordinaria o incarico speciale inerente al grado e alla specialita', salvo che sia diversamente disposto dal presente regolamento. Nei Corpi ed enti a gestione amministrativa complessa, le cui spese, oltre a quelle per ufficiali, sottufficiali e truppa, comprendono anche quelle relative a servizi d'istituto, quali scuole e istituti militari, scuole e centri di addestramento e di specializzazione, scuole ed istituti interforze, distretti militari, ospedali militari stabilimenti militari di pena, la carica di relatore e' devoluta ad un ufficiale superiore del servizio di amministrazione. Negli altri Corpi ed enti a gestione tecnico-amministrativa complessa, quali legioni carabinieri, direzioni di commissariato, Istituto chimico farmaceutico, Istituto geografico militare, posti raccolta quadrupedi, nei quali la carica di relatore sia affidata ad ufficiale d'Arma o dei servizi tecnici, questi e' coadiuvato da un ufficiale superiore del servizio di amministrazione che assume la denominazione di vice-relatore. Al vice-relatore spetta: a) di sostituire il relatore nei casi di impedimento o di assenza; b) di coadiuvare in via permanente il relatore, particolarmente nella direzione dei servizi dei contratti di cassa, di magazzino e di matricola e nel controllo delle spese di viaggio e di missione; c) di assicurare la regolarita' della gestione in contanti, della gestione in materia, la tempestivita' della resa dei conti e la regolarita' delle scritture contabili; d) di firmare i titoli di riscossione e di pagamento e le richieste di carico e di scarico e di esercitare tutti gli altri compiti per esso previsti dal presente regolamento".
Art. 3
L'art. 14 e' sostituito dal seguente: "Della tenuta dei conti dei reparti sono responsabili in proprio sottufficiali in servizio permanente: uno per il materiale e uno per il contante. Detti sottufficiali hanno l'obbligo di presentare i conti stessi per rendere ragione e rispondere contabilmente di quanto ricevono sia in danaro sia in materiale. Rimane ferma la responsabilita' disciplinare del comandante del reparto, in rapporto alla funzione di vigilanza che gli compete".
Art. 4
Dopo l'art. 17 e' inserito l'art. 17-bis: "Nei Corpi presso i quali sono in servizio marescialli in servizio permanente, idonei allo speciale incarico, i compiti disimpegnati dall'ufficiale pagatore sono affidati ad uno di essi".
Art. 5
L'art. 117 e' sostituito dal seguente: "Per sopperire alle spese giornaliere dei vari reparti ed alle piccole spese di magazzino, viene assegnato ai rispettivi sottufficiali incaricati della tenuta dei conti, per determinazione del relatore, apposito fondo permanente".
Art. 6
L'art. 118 e' sostituito dal seguente: "Il fondo per le compagnie e per l'aiutante maggiore in 1ª e' ragguagliato ai bisogni di un mese, e deve, in ogni caso, dai relatore essere aumentato o diminuito secondo che aumentino o diminuiscano le necessita'".
Art. 7
Il primo comma dell'art. 248 e' sostituito dal seguente: Gli oggetti di equipaggiamento si considerano dati in semplice consegna ai singoli; sono quindi fatti risultare nel carico stabilito alla fine dell'anno finanziario di cui all'art. 358".
Art. 8
L'art. 249 e' sostituito dal seguente: "Il comandante di compagnia ha l'obbligo di assicurare la conservazione di tutto il materiale dato in uso al reparto, avvalendosi dell'opera del sottufficiale che lo ha in carico. Il sottufficiale, in relazione agli accertamenti e alle disposizioni del comandante del reparto, da' esecuzione ai provvedimenti di cui agli articoli 320 e 321 nei casi di perdita, avaria o danneggiamento determinati dai sottufficiali e militari di truppa ai materiali loro distribuiti".
Art. 9
L'art. 310 e' sostituito dal seguente: "I materiali in distribuzione alle compagnie sono dati in carico ai marescialli o sergenti maggiori in servizio permanente. I comandanti di compagnia rispondono dei danni causati dall'eventuale non razionale impiego dei materiali in distribuzione alla truppa posta sotto i loro ordini. Gli ufficiali, i sottufficiali e i militari di truppa che hanno in custodia materiali sono responsabili degli oggetti loro affidati, sia provvisoriamente, sia a titolo di dotazione".
Art. 10
L'art. 320 e' sostituito dal seguente: "Gli oggetti smarriti o resi inservibili per incuria sono addebitati a coloro che li hanno in consegna o fatti riparare a carico degli stessi. All'uopo il sottufficiale che ha in carico il materiale, constatata la perdita o il deterioramento, ne da' comunicazione al sottufficiale cui e' affidata la tenuta dei conti del denaro dei reparti, nonche' al consegnatario per le loro rispettive incombenze. In casi di guasti arrecati ai locali occupati dalla truppa ed ai materiali in uso collettivo, il comandante o i comandanti di compagnia interessati dispongono gli accertamenti per individuare l'autore o gli autori del danno, riferendone l'esito al comandante del Corpo, il quale provvede ad elevare l'addebito a carico del responsabile o dei responsabili".
Art. 11
L'art. 358 e' sostituito dal seguente: "I materiali che abbisognano alle compagnie sono dati in carico ai rispettivi sottufficiali responsabili e sono descritti in appositi quaderni annuali sui quali si registrano i buoni di ricevimento e di restituzione nel momento stesso che avvengono le operazioni cui si riferiscono. Alla fine dell'esercizio, chiuso il conto, le compagnie stabiliscono sul quaderno il carico del materiale risultante in consegna riportandolo sul quaderno dello esercizio successivo, salvo quanto e' disposto dall'articolo 248. Tali quaderni di carico sono uniti, quale pane integrante, al conto giudiziale e del consegnatario dei materiali nel magazzino del Corpo".
Art. 12
L'art. 360 e' sostituito dal seguente: "Sui registri sussidiari tenuti dal consegnatario del materiale e sui quaderni di carico delle compagnie si prende nota anche dei movimenti che avvengono nei materiali per passaggi da compagnia a compagnia. In questo caso spetta al sottufficiale che ha in carico il materiale del reparto cedente di ritirare, a proprio discarico, apposito buono che deve essere presentato al consegnatario, del materiale per regolare il carico dei reparti interessati".
Art. 13
L'art. 441 e' sostituito dal seguente: "L'amministrazione dei Comandi di Grandi unita' e del comandi militari territoriali e' attribuita al comandante del Quartier generale, il quale, per la parte amministrativa contabile ha alle dipendenze un ufficiale di amministrazione che provvede alla direzione del servizio contabile ed alla, tenuta dei relativi registri. La disciplina di impiego dei fondi nei cui riguardi esiste limitazione di spesa in relazione alle assegnazioni Bui capitoli di bilancio (quali: addestramento, missioni, benessere, spese generali, spese d'ufficio) e' di competenza del Capo di Stato Maggiore della Grande unita' o del Comando militare territoriale".
Art. 14
L'art. 442 e' sostituito dal seguente: "Ciascun Comando di grande unita' o Comando militare territoriale ha una cassaforte a due chiavi, tenute: una dal comandante del Quartier generale, l'altra dall'ufficiale di amministrazione addetto al Quartier generale".
Art. 15
L'art. 451 e' sostituito dal seguente: "I Comandi militari territoriali, nel cui territorio sono istituiti o funzionano Comandi militari di stazione ed uffici militari imbarchi e sbarchi, designano, a seconda della dislocazione, l'organo territoriale competente ad amministrare detti Comandi ed uffici nei modi stabiliti dal Ministero".
Art. 16
L'art. 527, quale risulta sostituito dal regio decreto 17 ottobre 1935, n. 2005, e' sostituito dal seguente: "Per sopperire principalmente alle spese per l'acquisto dei viveri e del combustibile, e' istituito per ogni militare, all'atto della incorporazione nelle legioni territoriali un fondo permanente di lire 14.000 che e' dato in consegna al comandante della stazione".
Art. 17
L'art. 528, quale risulta sostituito dal regio decreto 17 ottobre 1935, n. 2005 e' sostituito dal seguente: "Alla costituzione del fondo permanente la legione territoriale provvede con un'anticipazione sugli assegni dovuti al militare: tale anticipazione e' recuperata con ritenute mensili di lire 1.000. L'importo dell'anticipazione e' poi trasmesso direttamente dalla legione territoriale al comandante della stazione alla quale il carabiniere sara' assegnato".
Art. 18
L'art. 535, quale risulta sostituito dal regio decreto 17 ottobre 1935, n. 2005, e' sostituito dal seguente: "All'atto della cessazione dal servizio, il fondo permanente viene restituito al militare dal comandante di stazione che ne aveva avuto la consegna. Per i morti e i disertori la restituzione del fondo e' effettuata al momento della sistemazione dei conti con gli aventi diritto".
Art. 19
L'art. 820 e' sostituito dal seguente: "L'ufficio di amministrazione e' diretto dal relatore e ne fa parte, oltre al personale di cui all'art. 2, anche il direttore dei laboratori. Alle sostituzioni, in caso di assenza dei titolari, si procede con criteri analoghi a quelli stabiliti nell'articolo 493".
Art. 20
L'art. 821 e' sostituito dal seguente: "Il relatore deve provvedere anche alla gestione dei laboratori che, a norma del regolamento per gli stabilimenti militari di pena e per le compagnie di disciplina sono istituiti presso i reclusori militari".
Art. 21
L'art. 601 e' sostituito dal seguente: "Negli istituti militari la gestione del contante e del materiale e' attuata dal relatore, giusta il disposto dell'art. 2 del presente regolamento".
Art. 22
L'art. 634 e' sostituito dal seguente: "Nei distretti militari la gestione del contante e del materiale e' attuata dal relatore, giusta il disposto dell'art. 2 del presente regolamento".
Art. 23
L'art. 678 e' sostituito dal seguente: "Negli ospedali militari la gestione del contante e del materiale e' attuata dal relatore, giusta il disposto dell'art. 2 dei presente regolamento".
Art. 24
L'art. 819 e' sostituito dal seguente: "Presso il Comando degli stabilimenti militari di pena la gestione del contante e del materiale e' attuata, dal relatore giusta, il disposto dell'art. 2 del presente regolamento".
Art. 25
Negli articoli 8, 87, 91, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 123, 127 e 179, le parole: "ufficiale pagatore" sono sostituite dalle altre: "ufficiale o maresciallo pagatore". Negli articoli 69, 443, 445 e 449, le parole "Capo di Stato Maggiore" sono sostituite dalle altre: "Comandante del Quartier generale". Negli articoli 209, 210, 211, 403 e 404, le parole "il comandante della compagnia" sono sostituite dalle altre: "il sottufficiale incaricato della tenuta dei conti della compagnia". Negli articoli 269, 270, 272, 273, 275, 276, 321, 322, 357, il riferimento al "comandante o ai comandanti di compagnia o di reparto" si intende sostituito con quello "al sottufficiale o ai sottufficiali che hanno in carico i materiali". Negli articoli 440, 444 e 448, sono aggiunte all'inizio del testo le parole: "I Comandi di Grande unita' e". Il presente decreto, munito del sigillo di Stato sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 9 aprile 1962 GRONCHI FANFANI - ANDREOTTI TREMELLONI Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addi' 23 luglio 1962 Atti del Governo, registro n. 157, foglio n. 35. - VILLA
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