DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 luglio 1962, n. 972

Type DPR
Publication 1962-07-16
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le leggi 24 dicembre 1949, n. 993; 7 dicembre 1952, n. 1846; 3 novembre 1954, n. 1077; 6 marzo 1957, n. 68; 24 luglio 1959, n. 693; 20 dicembre 1960, n. 1527 e 26 gennaio 1962, n. 6;

Viste le tariffe dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto presidenziale 21 dicembre 1961, n. 1339, e successive aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 5 aprile 1959, n. 295, che da' piena ed intera esecuzione all'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, e le successive aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 1976, che ratifica e da esecuzione alle seguenti Convenzioni internazionali firmate dall'Italia a Bruxelles l'11 gennaio 1951;

Convenzione sulla nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali e relativo annesso;

Convenzione sul valore in dogana delle merci e relativi annessi;

Convenzione per la creazione di un Consiglio di Cooperazione doganale e relativo annesso; Protocollo relativo al Gruppo di studi per l'Unione doganale europea;

Vista la legge 25 aprile 1957, n. 358, che ratifica e da' esecuzione al Protocollo di rettifica alla Convenzione di Bruxelles del 15 dicembre 1950 sulla nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali, firmato a Bruxelles il 1 luglio 1955;

Vista la legge 25 giugno 1952, n. 766, che ratifica e da' esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Parigi il 18 aprile 1951: Trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e relativi annessi; Protocollo sui privilegi e le immunita' della Comunita': Protocollo sullo statuto della Corte di giustizia; Protocollo sulle relazioni con il Consiglio d'Europa;

Convenzione relativa alle disposizioni transitorie;

Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, che ratifica e da' esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Roma il 25 marzo 1957: a) Trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica ed atti allegati; b) Trattato che istituisce la Comunita' economica europea ed atti allegati; c) Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunita' europee;

Visti il decreto presidenziale 24 dicembre 1960, n. 1584, che da' applicazione alla decisione del Consiglio dei Ministri delle Comunita' europee del 13 febbraio 1960, che stabilisce la tariffa doganale comune e successive aggiunte e modificazioni;

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessita' di apportare modificazioni al regime daziario per determinati prodotti;

Sentita la Commissione parlamentare, costituita, a norma dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993, e successive aggiunte e modificazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile; Decreta:

Art. 1

Dal 1 luglio 1962 a non oltre il 31 dicembre 1962 si rendono applicabili per i sottoindicati prodotti, importati in Italia da Paesi non membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio: a) il dazio doganale nella misura dell'1% sul valore per le ghise gregge, in lingotti, pani, salmoni o masse, contenenti in peso da 0,3% fino a 1% inclusi di titanio e da 0,5% fino a 1% inclusi di vanadio (voce della tariffa n. 73.01-D-I); b) il dazio doganale nella misura del 4% su valore, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze, per gli sbozzi in rotoli per lamiere, di ferro o di acciaio, non placcati, di larghezza inferiore a metri 1,50 (voce della tariffa n. 73.08-A-I), nei limiti di un contingente di tonnellate 30.000 riservato alle aziende sprovviste di acciaieria, ma dotate di impianti per la laminazione a freddo di coils per la produzione di lamierini laminati a freddo, destinati, in tutto o in parte, alla fabbricazione, con impianti propri, di bande stagnate, lamierini zincati o piombati; c) la sospensione del dazio doganale, nei limiti di un contingente di tonnellate 1.500 e sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze, per le lamiere dette "magnetiche", aventi, qualunque sia il loro spessore, una perdita in watt per kg. non superiore a 0,75 watt - lamiere a cristalli orientati - (voci della tariffa, numeri 73.13-A-I; 73.15-B-VI-a-1); d) la sospensione del dazio doganale, nei limiti di un contingente di tonnellate 1200 e sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze, per la vergella di acciaio fino al carbonio, semplicemente laminata o lavorata a caldo, del diametro compreso fra mm. 4,5 e mm. 5.5 e del tenore in carbonio compreso fra 0,62% e 0,74% destinata alla industria dei pneumatici (voce della tariffa ex 73.15-A-IV-b).

Art. 2

Alla vigente tariffa dei dazi doganali di importazione sono apportate le seguenti rettifiche: a) voce n. 04.05-B-II: aggiungere alla sottovoce il richiamo (3) ed a pie' pagina la nota seguente: "(3) sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze"; b) il primo comma della nota (1) (a pie' pagina della tariffa) riferita alla voce n. 25.01 e' sostituito dal seguente: "E' considerato sale, agli effetti dell'applicazione della legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi, il cloruro di sodio ed ogni altra miscela di sali nella quale il cloro sia in proporzione maggiore di 15.2 ed il sodio di 9.8 per cento"; c) voce 55.09 (segue)-A-II-b-1-aa-a: leggere "alfa" invece di "a"; d) voce 55.09 (segue)-A-II-b-2-aa: in corrispondenza delle sottovoci alfa e beta, aggiungere rispettivamente un asterisco nella colonna del numero di statistica; e) il dazio previsto per i prodotti compresi nella voce di tariffa 84.40-B-II-b-1 (cilindri), per le provenienze dagli altri Stati membri della Comunita' economica europea, scortate dai certificati prescritti, e' rettificato in "13.80%"; f) la numerazione statistica, la denominazione delle merci ed i dazi della voce di tariffa n. 87.06-B-1 sono modificati come segue: ----> Parte di provvedimento in formato grafico <---- g) i dazi previsti per i prodotti compresi nelle voci sottoindicate, per le provenienze dagli altri Stati membri della Comunita' economica europea, scortate dai certificati prescritti, sono rettificati come segue: Voce 91,07: movimenti finiti per orologi tascabili ............................ 2,70% sul valore con una riscossione minima di L. 180 per pezzo, oppu- re 9% sul valore. Voce 91.11-C: movimenti di orologi ta scabili, non finiti .................. 2,70% sul valore con una riscossione minima di L. 180 per pezzo, oppu- re 9% sul valore. Voce 91.11-E: sbozzi di movimenti di orologi tascabili .................... 2,70% sul valore con una riscossione minima di L. 180 per pezzo, oppu- re 9% sul valore. Voce 91.11-F-III-a platine: per movimen ti di orologi tascabili .............. 2,70% sul valore con una riscossione minima di L. 180 per pezzo, oppu- re 9% sul valore.

Art. 3

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto: a) e' sospesa, a non oltre il 31 dicembre 1962, l'applicazione del dazio per il deidroepiandrosterone (voce di tariffa ex 29.13-D-I-b); b) sono ammessi all'importazione in esenzione da dazio, per tutte le provenienze, i prodotti compresi nella voce di tariffa n. 57.02: abaca (canapa di Manilla o "Musa textilis") greggia, in filaccia o preparata, ma non filata; stoppa e cascanti (compresi gli sfilacciati); c) la numerazione statistica, la denominazione delle merci ed i dazi della voce di tariffa 32.03-B-I-b, sono modificati come segue: ----> Parte di provvedimento in formato grafico <----

Art. 4

Dal 1 luglio 1962, i dazi previsti negli articoli del presente decreto 2 (lettere e), f), g) e 3 (lettera c), per le provenienze dagli altri Stati membri della Comunita' economica europea, scortate dai prescritti certificati, sono da sottoporre alla riduzione del 10%, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 377 del 26 giugno 1962.

Art. 5

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

SEGNI FANFANI - TRABUCCHI - PICCIONI - TREMELLONI - LA MALFA - RUMOR - COLOMBO - PRETI - MACRELLI

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 31 luglio 1962

Atti del Governo, registro n. 157, foglio n. 79. - VILLA

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