DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 luglio 1962, n. 975

Type DPR
Publication 1962-07-16
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le leggi 24 dicembre 1949, n. 993; 7 dicembre 1952, n. 1816; 3 novembre 1954, n. 1077; 6 marzo 1957, n. 68; 24 luglio 1959, n. 693; 20 dicembre 1960, n. 1527 e 26 gennaio 1962, n. 6;

Viste la tariffa dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto Presidenziale 21 dicembre 1961, n. 1339, e successive aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 5 aprile 1950, n. 295, che da' piena ed intera esecuzione all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, e le successive aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 1976, che ratifica e da' esecuzione alle seguenti Convenzioni internazionali firmate dall'Italia a Bruxelles l'11 gennaio 1951: Convenzione sulla Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali e relativo annesso; Convenzione sul valore in dogana delle merci e relativi annessi; Convenzione per la creazione di un Consiglio di Cooperazione doganale e relativo annesso; Protocollo relativo al Gruppo di studi per l'Unione doganale europea;

Vista la legge 25 aprile 1957, n. 358, che ratifica e da' esecuzione al Protocollo di rettifica alla Convenzione di Bruxelles del 15 dicembre 1950 sulla Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali, firmato a Bruxelles il 10 luglio 1955;

Vista la legge 25 giugno 1952, n. 766, che ratifica e del esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Parigi il 18 aprile 1951: Trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e relativi annessi: Protocollo sui privilegi e le immunita' della Comunita'; Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia; Protocollo sulle relazioni con il Consiglio d'Europa Convenzione relativa alle disposizioni transitorie;

Vista la legge 11 ottobre 1957, n. 1203, che ratifica e da' esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Roma il 25 marzo 1957: a) Trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica ed Atti allegati b) Trattato che istituisce la Comunita' economica europea ed Atti allegati; e) Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunita' europee;

Visti il decreto Presidenziale 24 dicembre 1960, n. 1584, che da' applicazione alla decisione del Consiglio dei Ministri delle Comunita' europee del 13 febbraio 1960, che stabilisce la Tariffa doganale comune e successive aggiunte e modificazioni;

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessita' di apportare modificazioni al regime daziario per determinati prodotti;

Sentita la Commissione parlamentare, costituita a norma dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993, e successive aggiunte e modificazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile; Decreta:

Art. 1

Dal 1 luglio 1962 nella tariffa doganale comune della Comunita' economica europea, posta in applicazione con il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1960, n. 1584, e successive aggiunte e modificazioni, e' istituito un dazio forfettario "ad valorem" del 10%, nei confronti delle merci oggetto di piccole spedizioni destinate a privati o contenute nei bagagli personali dei viaggiatori, a condizione che si tratti di importazioni prive di ogni carattere commerciale. Sono considerate come prive di ogni carattere commerciale le importazioni che: - presentano carattere occasionale; - riguardano esclusivamente le merci riservate all'uso personale o familiare dei destinatari, purche' esse, per la loro natura o quantita', non facciano sorgere alcun pregiudizio d'ordine commerciale; - riguardano le merci il cui valore globale non supera le 60 Unita' di conto (U.C.). Il dazio doganale forfettario "ad valorem" del 10% non e' applicabile alle merci importate alle condizioni sopra specificate, qualora il destinatario della spedizione, o il viaggiatore, abbia domandato, prima che sia effettuata, la tassazione in base a tale dazio forfettario, che le merci stesse siano assoggettate ai dazi doganali loro propri. In tal caso tutte le merci oggetto della importazione vengono assoggettate ai dazi loro propri.

Art. 2

Alle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali di importazione, approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1961, n. 1339, sono apportate le seguenti aggiunte: TASSAZIONE CON DAZIO FORFETTARIO DELLE MERCI FORMANTI OGGETTO DI PICCOLE SPEDIZIONI E CONTENUTE NEI BAGAGLI PERSONALI DEI VIAGGIATORI. Art. 48. Dal 1 luglio 1962 si applica il dazio forfettario del 10% sul valore per le merci, di provenienza da Paesi estranei alla Comunita' economica europea, che formano oggetto di piccole spedizioni destinate a privati o contenute nei bagagli personali dei viaggiatori, a condizione che si tratti di importazioni prive di ogni carattere commerciale. Sono considerate come prive di ogni carattere commerciale le importazioni che: - presentano carattere occasionale; - riguardano esclusivamente merci riservate all'uso personale o familiare dei destinatari, purche' esse, per la loro natura o quantita', non facciano sorgere alcun pregiudizio di ordine commerciale; - riguardano merci il cui valore globale non supera le 60 Unita' di conto (U.C.). Il diritto forfettario del 10% e' da considerare come dazio di base, ai sensi dell'art. 14 del Trattato che istituisce la Comunita' economica europea, e conseguentemente, in relazione al livello di riduzione daziaria raggiunto all'interno della Comunita', per le merci importate alle condizioni su indicate in provenienza dagli altri Stati membri della Comunita' tale diritto forfettario si applica, dal 1 luglio 1962, nella misura del 5% sul valore. Sono in ogni caso esclusi dal regime di tassazione forfettaria i generi di monopolio e le merci la cui importazione e' vincolata all'osservanza di formalita' inerenti a disposizioni di carattere sanitario, fitosanitario o di pubblica sicurezza, I dazi doganali forfettari su indicati non sono applicabili alle merci importate alle condizioni sopra stabilite, qualora il destinatario della spedizione, o il viaggiatore, abbia domandato, prima che sia effettuata la tassazione in base a tali dazi forfettari che le merci stesse siano assoggettate ai dazi doganali loro propri. In tale caso tutte le merci oggetto dell'importazione vengono assoggettate ai dazi loro propri.

Art. 3

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

SEGNI FANFANI - TRABUCCHI - PICCIONI - TREMELLONI - LA MALFA - RUMOR - COLOMBO - PRETI - MACRELLI

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 31 luglio 1962

Atti del Governo, registro n. 157, foglio n. 82. - VILLA

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