REGIO DECRETO 2 novembre 1862, n. 1002

Type Regio Decreto
Publication 1862-11-02
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

PROMULGA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti Accordi internazionali relativi all'Associazione tra la Comunita' Economica Europea e la Grecia: a) Accordo istitutivo di un'Associazione tra la Comunita' Economica Europea e la Grecia con Protocolli, Atto finale e Scambio di Note, firmati in Atene il 9 luglio 1961 ed Atti connessi; b) Accordo relativo ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguir; per l'applicazione dello Accordo suddetto firmato in Atene il 9 luglio 1961 ed Atti connessi c) Accordo relativo al Protocollo finanziario allegato all'Accordo di cui alla lettera a) firmato in Atene il 9 luglio 1961 ed Atti connessi.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data agli Accordi internazionali indicati nell'articolo precedente a decorrere dal giorno della loro entrata in vigore in conformita' agli articoli 76, 6 e 5 degli Accordi rispettivamente indicati nelle lettere a), b) e c) dell'art. 1.

Art. 3

Il Governo e' autorizzato fino alla scadenza del periodo transitorio stabilito dall'art. 6 dell'Accordo di associazione, ad emanare, con decreti aventi valore di legge ordinaria e secondo i principi direttivi contenuti negli Accordi specificati all'art. 1 della presente legge, le norme necessarie a dare esecuzione agli obblighi derivanti dagli Accordi stessi.

Art. 4

All'onere di lire 75.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge per l'esercizio 1962-63, sara' fatto fronte a carico del fondo globale istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio stesso per provvedere agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

SEGNI FANFANI - PICCIONI - TAVIANI - BOSCO - LA MALFA - TRABUCCHI - TREMELLONI - GUI - RUMOR - MATTARELLA - COLOMBO - BERTINELLI - PRETI

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Accordo-art. 1

Accordo di Associazione tra la Comunita' Economica Europea e la Grecia PREAMBOLO Sua Maesta' il Re dei Belgi, Il Presidente della Repubblica federale di Germania, Il Presidente della Repubblica francese, Il Presidente della Repubblica italiana, Sua Altezza Reale la Granduchessa del Lussemburgo, Sua Maesta' la Regina dei Paesi Bassi, ed il Consiglio della Comunita' Economica Europea, da una parte, e sua Maesta' il Re degli Elleni, dall'altra, determinati a stabilire vincoli sempre piu' stretta fra il popolo greco ed i popoli riuniti nella Comunita' Economica Europea; decisi ad assicurare il costante miglioramento delle condizioni di vita in Grecia e nella Comunita' Economica Europea mediante un piu' rapido progresso economico ed un'armoniosa espansione degli scambi, nonche' a ridurre il divario tra l'economia greca e quella degli Stati membri della Comunita': prendendo in considerazione i particolari problemi che pone lo sviluppo dell'economia greca; riconoscendo che l'appoggio dato dalla Comunita' Economica Europea, agli sforzi del popolo greco diretti ad elevare il suo tenore di vita facilitera' ulteriormente l'adesione della Grecia alla Comunita'; decisi a rafforzare la salvaguardia della pace e della liberta' perseguendo in comune l'ideale che ha ispirato in Trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea; hanno deciso di stipulare un Accordo che crei un'Associazione tra la Comunita' Economica Europea e la Grecia, a norma dell'art. 238 del Trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea e a tal fine hanno designato come loro plenipotenziari: SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI: il sig. Paul-THenri Spaak, Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA: il dott. Gebbart Seelos, Ambasciatore ad Atene; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE: il sig. Maurice Couve de Murville, Ministro degli Affari Esteri; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA: il sig. Emilio Colombo, Ministro dell'Industria e del Commercio; SUA ALTEZZA REALE LA GRANDUCHESSA DEL LUSSEMBURGO: il sig. Eugene Schaus, Vicepresidente del Governo e Ministro degli Affari Esteri; SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI: il dott. II. R. van Houten, Segretario di Stato agli Affari Esteri; IL CONSIGLIO DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA: il prof. dott. Ludwig Erhard, Presidente in carica del Consiglio della Comunita' Economica Europea, Vice-cancelliere e Ministro degli Affari Economici della Repubblica federale di Germania; SUA MAESTA' IL RE DEI GRECI: il sig. P. Kanellopoulos, Vicepresidente del Consiglio dei Ministri il sig. A. Protopapadakis, Ministro del Coordinamento, il sig. E. Averoff-Tossizza, Ministro degli Affari Esteri; i quali, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto le disposizioni che seguono. Art.1. Con il presente Accordo e' istituita un'Associazione tra la Comunita' Economica Europea e la Grecia.

Accordo-art. 2

Art. 2. 1. - L'Accordo di Associazione ha lo scopo di promuovere un rafforzamento continuo ed equilibrato delle relazioni commerciali ed economiche tra le Parti, tenendo pienamente conto della necessita' di assicurare un piu' rapido sviluppo dell'economia greca. ed il miglioramento del livello dell'occupazione e del tenore di vita del popolo greco. 2. - Ai fini enunciati nel paragrafo precedente, la Associazione comporta, alle condizioni e secondo il ritmo previsto dal presente Accordo: a) la creazione di un'unione doganale; b) lo sviluppo di azioni comuni delle Parti e la armonizzazione delle loro politiche nei settori previsti dall'Accordo; c) la messa a disposizione dell'economia greca, nel quadro del Protocollo finanziario allegato all'Accordo, di risorse destinate a facilitare il suo piu' rapido sviluppo.

Accordo-art. 3

Art. 3. Per assicurare l'applicazione ed il progressivo sviluppo del regime di Associazione, le Parti Contraenti si riuniscono in un Consiglio di Associazione che agisce nei limiti delle attribuzioni conferitegli dall'Accordo.

Accordo-art. 4

Art. 4. Le Parti Contraenti adottano tutte le misure di carattere generale o particolare atto ad assicurare l'esecuzione degli obblighi che discendono dall'Accordo. Esse si astengono da qualsiasi misura che possa compromettere la realizzazione degli scopi dell'Accordo.

Accordo-art. 5

Art. 5. 1. - Nel campo di applicazione dell'Accordo e senza pregiudizio delle disposizioni particolari da esso previste, nessuna delle Parti Contraenti esercita e tollera discriminazioni fondate sulla nazionalita', in pregiudizio delle persone fisiche aventi la cittadinanza di un'altra Parte Contraente, quando siano stabilite sul territorio di una di esse. 2. - Per l'applicazione del precedente paragrafo le societa' costituite in conformita' alla legislazione di uno Stato membro della Comunita' o della Grecia ed aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attivita' principale sul territorio di una delle Parti Contraenti, sono equiparate alle persone fisiche. Per societa' si intendono le societa' di diritto civile o di diritto commerciale, ivi comprese le societa' cooperative, e le altre persone giuridiche contemplate dal diritto pubblico o privato, ad accezione delle societa' che non si prefiggono scopi di lucro. 3. - Il Consiglio di Associazione, quando se ne manifesti la necessita', prende ogni decisione atta ad eliminare le discriminazioni di cui al presente articolo.

Accordo-art. 6

Art. 6. L'Associazione e' fondata su un'unione doganale che, fatte salve le eccezioni previste dall'Accordo, si estende al complesso degli scambi di merci e comporta il divieto di dazi doganali all'importazione ed alla esportazione di qualsiasi tassa di effetto equivalente tra gli Stati membri della Comunita' e la Grecia, nonche' l'adozione da parte della Grecia della tariffa doganale comune della Comunita' nei suoi rapporti con i paesi terzi. Il periodo transitorio previsto per realizzare l'unione doganale e' fissato in dodici anni, fatte salve le eccezioni previste dal presente Accordo.

Accordo-art. 7

Art. 7. 1. - Le disposizioni del capitolo I, sezione I, e del capitolo II del presente titolo si applicano: a) alle merci prodotte negli Stati membri della Comunita' o in Grecia, comprese quelle ottenute in tutto od in parte da prodotti provenienti da paesi terzi che si trovino in libera pratica negli Stati membri o in Grecia; b) alle merci in provenienza da paesi terzi che si trovino in libera pratica negli Stati membri o in Grecia. 2. - Sono considerati in libera pratica negli Stati membri o in Grecia i prodotti provenienti da paesi terzi, per i quali siano state adempiute negli Stati membri o in Grecia le formalita' di importazione e siano stati riscossi i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente esigibili e che non abbiano beneficiato di un ristorno totale o parziale di tali dazi o tasse.

Accordo-art. 8

Art. 8. 1. - Le disposizioni del capitolo I, sezione I, e del capitolo II del presente titolo si applicano anche alle merci ottenute negli Stati membri della Comunita' o in Grecia, nella cui fabbricazione siano stati impiegati prodotti in provenienza da paesi terzi che non si trovavano il libera, pratica negli Stati membri o in Grecia. L'ammissione di dette merci al beneficio di queste disposizioni e' tuttavia subordinata alla riscossione, nello Stato di esportazione, di un prelievo la cui aliquota sia pari alla percentuale dei dazi della tariffa doganale comune previsti per i prodotti in provenienza da paesi terzi, impiegati nella loro fabbricazione. Questa percentuale, fissata dal Consiglio di Associazione per ogni periodo da esso prestabilito, e' in rapporto alla riduzione tariffaria concessa alle merci nello Stato di importazione. Il Consiglio di Associazione determina anche le modalita' di riscossione del prelievo, tenendo conto delle disposizioni vigenti, in materia, negli scambi tra gli Stati membri. 2. - Qualora dette disposizioni venissero modificate per gli scambi tra gli Stati membri, il Consiglio di Associazione fissera' le nuove disposizioni da applicarsi tra le Parti Contraenti.

Accordo-art. 9

Art. 9. Le Parti Contraenti determinano i metodi di collaborazione amministrativa per l'applicazione degli articoli 7 ed 8 tenuto conto dei metodi stabiliti dalla Comunita' per gli scambi di merci tra gli Stati membri.

Accordo-art. 10

Art. 10. 1. - Ciascuna Parte Contraente, la quale ritenga che delle disparita' derivanti dall'applicazione dei dazi doganali o delle restrizioni quantitative o di qualsiasi altra misura all'importazione di effetto equivalente, nonche' di ogni altra misura di politica, commerciale, minaccino di provocare deviazioni di traffico o causare difficolta' economiche nel suo territorio, adisce il Consiglio di Associazione, che all'occorrenza puo' raccomandare i metodi atti ad evitare i danni che possono risultarne. 2. - Se si manifestano deviazioni di traffico o difficolta' economiche e la Parte interessata ritiene necessaria un'azione immediata, puo' prendere essa stessa le necessarie misure di salvaguardia notificandole al Consiglio di Associazione, il quale puo' decidere se detta Parte debba modificarle o sopprimerle. 3. - Devono essere scelte con precedenza le misure che turbino il meno possibile il funzionamento dell'Accordo e lo sviluppo normale degli scambi. 4. - Tuttavia, entro il primo anno a decorrere dall'entrata in vigore dell'Accordo, ogni Parte Contraente ha facolta' di stabilire un elenco delle merci che rientrano nella categoria di cui all'articolo 7, paragrafo 1 b), per le quali, in conseguenza delle disparita' dei dazi doganali, essa ritenga che si possano temere deviazioni di traffico per cui non le sia, possibile applicare immediatamente le disposizioni del capitolo I, sezione I, e del capitolo II del presente titolo. Gli elenchi sono trasmessi al Consiglio di Associazione che li esamina periodicamente ai fini della loro graduale abolizione.

Accordo-art. 11

Art. 11. Durante il periodo transitorio previsto dall'art. 6, le Parti Contraenti procedono, nella misura. necessaria al buon funzionamento dell'Associazione, al riavvicinamento delle loro disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia doganale, tenendo conto dei riavvicinamenti gia' operati dagli Stati membri della Comunita'.

Accordo-art. 12

Art. 12. Le Parti Contraenti si astengono dall'introdurre tra loro nuovi dazi doganali o tasse di effetto equivalente all'importazione ed all'esportazione e dall'aumentare quelli che applicano nei loro rapporti commerciali reciproci alla data dell'entrata in vigore dell'Accordo.

Accordo-art. 13

Art. 13. I dazi doganali all'importazione e le tasse di effetto equivalente in vigore tra gli Stati membri della Comunita' da una parte e la Grecia dall'altra parte, sono progressivamente aboliti ad opera di questi alle condizioni stabilite negli articoli 14 e 15 dell'Accordo.

Accordo-art. 14

Art. 14. 1. - Per ogni prodotto, il dazio di base sul quale gli Stati membri della Comunita' devono operare le riduzioni successive e' costituito dal dazio applicato al 1 gennaio 1957, come previsto dell'art. 14, paragrafo 1 del Trattato che istituisce la Comunita'. 2. - Per ogni prodotto, il dazio di base sul quale la Grecia deve operare le successive riduzioni e' costituito dal dazio effettivamente applicato nei riguardi degli Stati membri alla data dell'entrata in vigore dell'Accordo. 3. - Il ritmo delle riduzioni che le Parti Contraenti devono effettuare e' determinato come segue: la prima riduzione si opera all'entrata in vigore dell'Accordo, la seconda, la- terza, la quarta, la quinta, la sesta e la settima riduzione, successivamente ogni diciotto mesi. L'ottava riduzione e le successive vengono effettuate ogni anno. 4. - Ogni riduzione si operera' mediante una diminuzione pari al 10 per cento del dazio di base di ciascun prodotto. 5. - Tuttavia, i dazi doganali o le tasse di effetto equivalente che gli Stati membri applicano nei riguardi della Grecia non possono in nessun caso essere inferiori a quelli che essi applicano tra di loro.

Accordo-art. 15

Art. 15. 1. - In deroga agli articoli 6 e 14, paragrafi 3 e 4, per le posizioni di tariffa che figurano nell'allegato I dell'Accordo e per le quali sembra necessario prolungare il periodo transitorio, la Grecia riduce i dazi di base nei confronti degli Stati membri della Comunita' nel corso di un periodo transitorio di ventidue anni, nel modo seguente: Una riduzione del 5 per cento su ogni dazio e' effettuata all'entrata in vigore dell'Accordo. Altre tre riduzioni, ciascuna del 5 per cento, si effettuano ogni trenta mesi. I dazi cosi' ridotti costituiscono i dazi di base per le riduzioni successive che si effettuano a decorrere dalla fine del decimo anno, secondo il ritmo ed alle condizioni previste dall'art. 14, paragrafi 3 e 4. 2. - La Grecia durante i primi due anni di applicazione dell'Accordo e fino a concorrenza di un importo pari in valore al 3 per cento delle sue importazioni in provenienza dalla Comunita' durante il 1958, ha la facolta' di modificare l'elenco di cui all'allegato I, purche' il valore totale rappresentato da detto elenco nel 1958 non venga aumentato. Le riduzioni dei dazi operate sui prodotti soggetti originariamente al regime di disarmo di cui all'art. 14 e successivamente passati nell'elenco di cui all'allegato I, sono mantenute a titolo provvisorio. Per i prodotti che figuravano originariamente in questo elenco e che ne sarebbero tolti, la Grecia applica immediatamente le riduzioni tariffarie gia' operate a norma delle disposizioni dell'art. 14.

Accordo-art. 16

Art. 16. 1. - A prescindere dalle disposizioni degli articoli 14 e 15, ciascuna Parte Contraente puo' sospendere interamente o parzialmente la riscossione dei dazi applicati sui prodotti importati dall'altra Parte Contraente, la quale deve esserne informata. 2. - Ciascuna Parte Contraente si dichiara disposta a ridurre i propri dazi doganali nei confronti dell'altra, secondo un ritmo piu' rapido di quello previsto dagli articoli 14 e 15, quando cio' le sia consentito dalla sua situazione economica generale o dalla situazione del settore interessato. Il Consiglio di Associazione rivolge opportune raccomandazioni a tal fine.

Accordo-art. 17

Art. 17. 1. - Le disposizioni degli articoli da 12 a 16 sono applicabili ai dazi doganali di carattere fiscale. 2. - Fin dall'entrata in vigore dell'Accordo, gli Stati membri della Comunita' e la Grecia rendono noti al Consiglio di Associazione i rispettivi dazi doganali di carattere fiscale. 3. - Gli Stati membri e la Grecia conservano la facolta' di sostituire tali dazi di carattere fiscale con una imposta interna, conforme alle disposizioni dell'art. 53 dell'Accordo. 4. - Quando il Consiglio di Associazione constata che la sostituzione di un dazio doganale di carattere fiscale incontra in Grecia gravi difficolta', autorizza questo paese a mantenere tale dazio, a condizione che la Grecia lo abolisca al piu' tardi entro sei anni dalla entrata in vigore dell'Accordo. L'autorizzazione deve essere richiesta entro due mesi dall'entrata in vigore dell'Accordo. In via provvisoria, la Grecia puo' mantenere i dazi in questione fino a che sia intervenuta una decisione del Consiglio di Associazione.

Accordo-art. 18

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