LEGGE 28 luglio 1962, n. 1002

Type Legge
Publication 1962-07-28
Ultimo aggiornamento 1962-08-02
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

PROMULGA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti Accordi internazionali relativi all'Associazione tra la Comunita' Economica Europea e la Grecia: a) Accordo istitutivo di un'Associazione tra la Comunita' Economica Europea e la Grecia con Protocolli, Atto finale e Scambio di Note, firmati in Atene il 9 luglio 1961 ed Atti connessi; b) Accordo relativo ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguir; per l'applicazione dello Accordo suddetto firmato in Atene il 9 luglio 1961 ed Atti connessi c) Accordo relativo al Protocollo finanziario allegato all'Accordo di cui alla lettera a) firmato in Atene il 9 luglio 1961 ed Atti connessi.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data agli Accordi internazionali indicati nell'articolo precedente a decorrere dal giorno della loro entrata in vigore in conformita' agli articoli 76, 6 e 5 degli Accordi rispettivamente indicati nelle lettere a), b) e c) dell'art. 1.

Art. 3

Il Governo e' autorizzato fino alla scadenza del periodo transitorio stabilito dall'art. 6 dell'Accordo di associazione, ad emanare, con decreti aventi valore di legge ordinaria e secondo i principi direttivi contenuti negli Accordi specificati all'art. 1 della presente legge, le norme necessarie a dare esecuzione agli obblighi derivanti dagli Accordi stessi.

Art. 4

All'onere di lire 75.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge per l'esercizio 1962-63, sara' fatto fronte a carico del fondo globale istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio stesso per provvedere agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

SEGNI FANFANI - PICCIONI - TAVIANI - BOSCO - LA MALFA - TRABUCCHI - TREMELLONI - GUI - RUMOR - MATTARELLA - COLOMBO - BERTINELLI - PRETI

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Accordo-art. 1

Accordo di Associazione tra la Comunita' Economica Europea e la Grecia PREAMBOLO Sua Maesta' il Re dei Belgi, Il Presidente della Repubblica federale di Germania, Il Presidente della Repubblica francese, Il Presidente della Repubblica italiana, Sua Altezza Reale la Granduchessa del Lussemburgo, Sua Maesta' la Regina dei Paesi Bassi, ed il Consiglio della Comunita' Economica Europea, da una parte, e sua Maesta' il Re degli Elleni, dall'altra, determinati a stabilire vincoli sempre piu' stretta fra il popolo greco ed i popoli riuniti nella Comunita' Economica Europea; decisi ad assicurare il costante miglioramento delle condizioni di vita in Grecia e nella Comunita' Economica Europea mediante un piu' rapido progresso economico ed un'armoniosa espansione degli scambi, nonche' a ridurre il divario tra l'economia greca e quella degli Stati membri della Comunita': prendendo in considerazione i particolari problemi che pone lo sviluppo dell'economia greca; riconoscendo che l'appoggio dato dalla Comunita' Economica Europea, agli sforzi del popolo greco diretti ad elevare il suo tenore di vita facilitera' ulteriormente l'adesione della Grecia alla Comunita'; decisi a rafforzare la salvaguardia della pace e della liberta' perseguendo in comune l'ideale che ha ispirato in Trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea; hanno deciso di stipulare un Accordo che crei un'Associazione tra la Comunita' Economica Europea e la Grecia, a norma dell'art. 238 del Trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea e a tal fine hanno designato come loro plenipotenziari: SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI: il sig. Paul-THenri Spaak, Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA: il dott. Gebbart Seelos, Ambasciatore ad Atene; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE: il sig. Maurice Couve de Murville, Ministro degli Affari Esteri; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA: il sig. Emilio Colombo, Ministro dell'Industria e del Commercio; SUA ALTEZZA REALE LA GRANDUCHESSA DEL LUSSEMBURGO: il sig. Eugene Schaus, Vicepresidente del Governo e Ministro degli Affari Esteri; SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI: il dott. II. R. van Houten, Segretario di Stato agli Affari Esteri; IL CONSIGLIO DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA: il prof. dott. Ludwig Erhard, Presidente in carica del Consiglio della Comunita' Economica Europea, Vice-cancelliere e Ministro degli Affari Economici della Repubblica federale di Germania; SUA MAESTA' IL RE DEI GRECI: il sig. P. Kanellopoulos, Vicepresidente del Consiglio dei Ministri il sig. A. Protopapadakis, Ministro del Coordinamento, il sig. E. Averoff-Tossizza, Ministro degli Affari Esteri; i quali, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto le disposizioni che seguono. Art.1. Con il presente Accordo e' istituita un'Associazione tra la Comunita' Economica Europea e la Grecia.

Accordo-art. 2

Art. 2. 1. - L'Accordo di Associazione ha lo scopo di promuovere un rafforzamento continuo ed equilibrato delle relazioni commerciali ed economiche tra le Parti, tenendo pienamente conto della necessita' di assicurare un piu' rapido sviluppo dell'economia greca. ed il miglioramento del livello dell'occupazione e del tenore di vita del popolo greco. 2. - Ai fini enunciati nel paragrafo precedente, la Associazione comporta, alle condizioni e secondo il ritmo previsto dal presente Accordo: a) la creazione di un'unione doganale; b) lo sviluppo di azioni comuni delle Parti e la armonizzazione delle loro politiche nei settori previsti dall'Accordo; c) la messa a disposizione dell'economia greca, nel quadro del Protocollo finanziario allegato all'Accordo, di risorse destinate a facilitare il suo piu' rapido sviluppo.

Accordo-art. 3

Art. 3. Per assicurare l'applicazione ed il progressivo sviluppo del regime di Associazione, le Parti Contraenti si riuniscono in un Consiglio di Associazione che agisce nei limiti delle attribuzioni conferitegli dall'Accordo.

Accordo-art. 4

Art. 4. Le Parti Contraenti adottano tutte le misure di carattere generale o particolare atto ad assicurare l'esecuzione degli obblighi che discendono dall'Accordo. Esse si astengono da qualsiasi misura che possa compromettere la realizzazione degli scopi dell'Accordo.

Accordo-art. 5

Art. 5. 1. - Nel campo di applicazione dell'Accordo e senza pregiudizio delle disposizioni particolari da esso previste, nessuna delle Parti Contraenti esercita e tollera discriminazioni fondate sulla nazionalita', in pregiudizio delle persone fisiche aventi la cittadinanza di un'altra Parte Contraente, quando siano stabilite sul territorio di una di esse. 2. - Per l'applicazione del precedente paragrafo le societa' costituite in conformita' alla legislazione di uno Stato membro della Comunita' o della Grecia ed aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attivita' principale sul territorio di una delle Parti Contraenti, sono equiparate alle persone fisiche. Per societa' si intendono le societa' di diritto civile o di diritto commerciale, ivi comprese le societa' cooperative, e le altre persone giuridiche contemplate dal diritto pubblico o privato, ad accezione delle societa' che non si prefiggono scopi di lucro. 3. - Il Consiglio di Associazione, quando se ne manifesti la necessita', prende ogni decisione atta ad eliminare le discriminazioni di cui al presente articolo.

Accordo-art. 6

Art. 6. L'Associazione e' fondata su un'unione doganale che, fatte salve le eccezioni previste dall'Accordo, si estende al complesso degli scambi di merci e comporta il divieto di dazi doganali all'importazione ed alla esportazione di qualsiasi tassa di effetto equivalente tra gli Stati membri della Comunita' e la Grecia, nonche' l'adozione da parte della Grecia della tariffa doganale comune della Comunita' nei suoi rapporti con i paesi terzi. Il periodo transitorio previsto per realizzare l'unione doganale e' fissato in dodici anni, fatte salve le eccezioni previste dal presente Accordo.

Accordo-art. 7

Art. 7. 1. - Le disposizioni del capitolo I, sezione I, e del capitolo II del presente titolo si applicano: a) alle merci prodotte negli Stati membri della Comunita' o in Grecia, comprese quelle ottenute in tutto od in parte da prodotti provenienti da paesi terzi che si trovino in libera pratica negli Stati membri o in Grecia; b) alle merci in provenienza da paesi terzi che si trovino in libera pratica negli Stati membri o in Grecia. 2. - Sono considerati in libera pratica negli Stati membri o in Grecia i prodotti provenienti da paesi terzi, per i quali siano state adempiute negli Stati membri o in Grecia le formalita' di importazione e siano stati riscossi i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente esigibili e che non abbiano beneficiato di un ristorno totale o parziale di tali dazi o tasse.

Accordo-art. 8

Art. 8. 1. - Le disposizioni del capitolo I, sezione I, e del capitolo II del presente titolo si applicano anche alle merci ottenute negli Stati membri della Comunita' o in Grecia, nella cui fabbricazione siano stati impiegati prodotti in provenienza da paesi terzi che non si trovavano il libera, pratica negli Stati membri o in Grecia. L'ammissione di dette merci al beneficio di queste disposizioni e' tuttavia subordinata alla riscossione, nello Stato di esportazione, di un prelievo la cui aliquota sia pari alla percentuale dei dazi della tariffa doganale comune previsti per i prodotti in provenienza da paesi terzi, impiegati nella loro fabbricazione. Questa percentuale, fissata dal Consiglio di Associazione per ogni periodo da esso prestabilito, e' in rapporto alla riduzione tariffaria concessa alle merci nello Stato di importazione. Il Consiglio di Associazione determina anche le modalita' di riscossione del prelievo, tenendo conto delle disposizioni vigenti, in materia, negli scambi tra gli Stati membri. 2. - Qualora dette disposizioni venissero modificate per gli scambi tra gli Stati membri, il Consiglio di Associazione fissera' le nuove disposizioni da applicarsi tra le Parti Contraenti.

Accordo-art. 9

Art. 9. Le Parti Contraenti determinano i metodi di collaborazione amministrativa per l'applicazione degli articoli 7 ed 8 tenuto conto dei metodi stabiliti dalla Comunita' per gli scambi di merci tra gli Stati membri.

Accordo-art. 10

Art. 10. 1. - Ciascuna Parte Contraente, la quale ritenga che delle disparita' derivanti dall'applicazione dei dazi doganali o delle restrizioni quantitative o di qualsiasi altra misura all'importazione di effetto equivalente, nonche' di ogni altra misura di politica, commerciale, minaccino di provocare deviazioni di traffico o causare difficolta' economiche nel suo territorio, adisce il Consiglio di Associazione, che all'occorrenza puo' raccomandare i metodi atti ad evitare i danni che possono risultarne. 2. - Se si manifestano deviazioni di traffico o difficolta' economiche e la Parte interessata ritiene necessaria un'azione immediata, puo' prendere essa stessa le necessarie misure di salvaguardia notificandole al Consiglio di Associazione, il quale puo' decidere se detta Parte debba modificarle o sopprimerle. 3. - Devono essere scelte con precedenza le misure che turbino il meno possibile il funzionamento dell'Accordo e lo sviluppo normale degli scambi. 4. - Tuttavia, entro il primo anno a decorrere dall'entrata in vigore dell'Accordo, ogni Parte Contraente ha facolta' di stabilire un elenco delle merci che rientrano nella categoria di cui all'articolo 7, paragrafo 1 b), per le quali, in conseguenza delle disparita' dei dazi doganali, essa ritenga che si possano temere deviazioni di traffico per cui non le sia, possibile applicare immediatamente le disposizioni del capitolo I, sezione I, e del capitolo II del presente titolo. Gli elenchi sono trasmessi al Consiglio di Associazione che li esamina periodicamente ai fini della loro graduale abolizione.

Accordo-art. 11

Art. 11. Durante il periodo transitorio previsto dall'art. 6, le Parti Contraenti procedono, nella misura. necessaria al buon funzionamento dell'Associazione, al riavvicinamento delle loro disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia doganale, tenendo conto dei riavvicinamenti gia' operati dagli Stati membri della Comunita'.

Accordo-art. 12

Art. 12. Le Parti Contraenti si astengono dall'introdurre tra loro nuovi dazi doganali o tasse di effetto equivalente all'importazione ed all'esportazione e dall'aumentare quelli che applicano nei loro rapporti commerciali reciproci alla data dell'entrata in vigore dell'Accordo.

Accordo-art. 13

Art. 13. I dazi doganali all'importazione e le tasse di effetto equivalente in vigore tra gli Stati membri della Comunita' da una parte e la Grecia dall'altra parte, sono progressivamente aboliti ad opera di questi alle condizioni stabilite negli articoli 14 e 15 dell'Accordo.

Accordo-art. 14

Art. 14. 1. - Per ogni prodotto, il dazio di base sul quale gli Stati membri della Comunita' devono operare le riduzioni successive e' costituito dal dazio applicato al 1 gennaio 1957, come previsto dell'art. 14, paragrafo 1 del Trattato che istituisce la Comunita'. 2. - Per ogni prodotto, il dazio di base sul quale la Grecia deve operare le successive riduzioni e' costituito dal dazio effettivamente applicato nei riguardi degli Stati membri alla data dell'entrata in vigore dell'Accordo. 3. - Il ritmo delle riduzioni che le Parti Contraenti devono effettuare e' determinato come segue: la prima riduzione si opera all'entrata in vigore dell'Accordo, la seconda, la- terza, la quarta, la quinta, la sesta e la settima riduzione, successivamente ogni diciotto mesi. L'ottava riduzione e le successive vengono effettuate ogni anno. 4. - Ogni riduzione si operera' mediante una diminuzione pari al 10 per cento del dazio di base di ciascun prodotto. 5. - Tuttavia, i dazi doganali o le tasse di effetto equivalente che gli Stati membri applicano nei riguardi della Grecia non possono in nessun caso essere inferiori a quelli che essi applicano tra di loro.

Accordo-art. 15

Art. 15. 1. - In deroga agli articoli 6 e 14, paragrafi 3 e 4, per le posizioni di tariffa che figurano nell'allegato I dell'Accordo e per le quali sembra necessario prolungare il periodo transitorio, la Grecia riduce i dazi di base nei confronti degli Stati membri della Comunita' nel corso di un periodo transitorio di ventidue anni, nel modo seguente: Una riduzione del 5 per cento su ogni dazio e' effettuata all'entrata in vigore dell'Accordo. Altre tre riduzioni, ciascuna del 5 per cento, si effettuano ogni trenta mesi. I dazi cosi' ridotti costituiscono i dazi di base per le riduzioni successive che si effettuano a decorrere dalla fine del decimo anno, secondo il ritmo ed alle condizioni previste dall'art. 14, paragrafi 3 e 4. 2. - La Grecia durante i primi due anni di applicazione dell'Accordo e fino a concorrenza di un importo pari in valore al 3 per cento delle sue importazioni in provenienza dalla Comunita' durante il 1958, ha la facolta' di modificare l'elenco di cui all'allegato I, purche' il valore totale rappresentato da detto elenco nel 1958 non venga aumentato. Le riduzioni dei dazi operate sui prodotti soggetti originariamente al regime di disarmo di cui all'art. 14 e successivamente passati nell'elenco di cui all'allegato I, sono mantenute a titolo provvisorio. Per i prodotti che figuravano originariamente in questo elenco e che ne sarebbero tolti, la Grecia applica immediatamente le riduzioni tariffarie gia' operate a norma delle disposizioni dell'art. 14.

Accordo-art. 16

Art. 16. 1. - A prescindere dalle disposizioni degli articoli 14 e 15, ciascuna Parte Contraente puo' sospendere interamente o parzialmente la riscossione dei dazi applicati sui prodotti importati dall'altra Parte Contraente, la quale deve esserne informata. 2. - Ciascuna Parte Contraente si dichiara disposta a ridurre i propri dazi doganali nei confronti dell'altra, secondo un ritmo piu' rapido di quello previsto dagli articoli 14 e 15, quando cio' le sia consentito dalla sua situazione economica generale o dalla situazione del settore interessato. Il Consiglio di Associazione rivolge opportune raccomandazioni a tal fine.

Accordo-art. 17

Art. 17. 1. - Le disposizioni degli articoli da 12 a 16 sono applicabili ai dazi doganali di carattere fiscale. 2. - Fin dall'entrata in vigore dell'Accordo, gli Stati membri della Comunita' e la Grecia rendono noti al Consiglio di Associazione i rispettivi dazi doganali di carattere fiscale. 3. - Gli Stati membri e la Grecia conservano la facolta' di sostituire tali dazi di carattere fiscale con una imposta interna, conforme alle disposizioni dell'art. 53 dell'Accordo. 4. - Quando il Consiglio di Associazione constata che la sostituzione di un dazio doganale di carattere fiscale incontra in Grecia gravi difficolta', autorizza questo paese a mantenere tale dazio, a condizione che la Grecia lo abolisca al piu' tardi entro sei anni dalla entrata in vigore dell'Accordo. L'autorizzazione deve essere richiesta entro due mesi dall'entrata in vigore dell'Accordo. In via provvisoria, la Grecia puo' mantenere i dazi in questione fino a che sia intervenuta una decisione del Consiglio di Associazione.

Accordo-art. 18

Art. 18. 1. - In deroga alle disposizioni degli articoli 6, 12 e 14, la Grecia ha la facolta', durante il periodo transitorio di cui all'articolo 6, di ripristinare, aumentare o introdurre dazi doganali all'importazione, allo scopo di favorire la creazione di nuove attivita' che contribuiscano allo sviluppo economico del paese ed al miglioramento del livello di occupazione e del tenore di vita del popolo greco. Queste misure possono essere prese a condizione che siano necessarie per tutelare una nuova industria di trasformazione non ancora esistente in Grecia all'entrata in vigore dell'Accordo e per favorirne lo sviluppo. Esse si possono applicare soltanto a una produzione particolare. 2. - Le misure tariffarie che rispondono alle condizioni elencate al paragrafo 1 non possono, per ciascuna delle posizioni cui si riferiscono, portare i dazi applicati alle importazioni in provenienza dalla Comunita', ad un livello di incidenza superiore al 25 per cento ad valorem. Il complesso delle misure tariffarie che saranno prese a norma del presente articolo non deve riferirsi a un valore globale di importazioni superiore al 10 per cento delle importazioni greche in provenienza dalla Comunita' nel 1958. Per ciascuno dei prodotti che saranno oggetto di queste misure tariffarie, l'importo da imputare sul valore globale del 10 per cento sopra citato e' costituito dalle importazioni del prodotto considerato in provenienza dalla Comunita' nel 1958. Salva contraria decisione del Consiglio di Associazione, il periodo di validita' di queste misure non puo' superare nove anni. 3. - La Grecia deve notificare al Consiglio di Associazione le misure che essa intende prendere; il Consiglio puo' fare in proposito le opportune raccomandazioni qualora non ricorrano le condizioni ne' le modalita' di cui al paragrafo 1. 4. - Allo scadere del periodo di validita' stabilito per ciascuna delle misure prese a norma del presente articolo, il dazio applicato deve essere soppresso se non esisteva anteriormente o deve essere riportato al livello precedente se si e' trattato di un aumento. In questo ultimo caso il dazio e' di nuovo sottoposto al regime di riduzioni tariffarie che gli era applicabile. Esso e' soppresso al piu' tardi allo scadere del periodo transitorio di cui all'articolo 15. Durante il periodo di validita' di ciascuna delle misure prese a norma dei precedenti paragrafi e per i prodotti oggetto di queste misure, la Grecia puo' sospendere l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 20. Tuttavia, la tariffa doganale comune per i prodotti considerati deve essere integralmente applicata al piu' tardi quando siano soppressi i dazi per questi stessi prodotti nei riguardi degli Stati membri. 5. - Il Consiglio di Associazione puo' decidere che la facolta' concessa alla Grecia dal paragrafo 1: a) puo' estendersi oltre il periodo transitorio di cui all'articolo 6; b) puo' comportare misure tariffarie che superino il limite del 10 per cento indicato nel paragrafo 2 del presente articolo; c) puo' comportare, Invece di un aumento o della instaurazione di dazi, la possibilita' di ripristinare contingenti sempreche' il contingente fissato non sia inferiore al 60 per cento delle importazioni del prodotto in questione in provenienza dagli Stati membri della Comunita' effettuate nell'anno precedente. Il valore delle importazioni in provenienza dagli Stati membri nell'anno 1958 dei prodotti oggetto di queste misure contingentarie deve essere imputato sull'importo globale di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Il Consiglio di Associazione fissa le modalita' di queste misure e le condizioni per la loro abolizione. 6. - Le misure tariffarie prese dalla Grecia, a norma delle disposizioni precedenti non possono in nessun castO portare i dazi applicabili alle importazione greche in provenienza dagli Stati membri ad un livello superiore ai dazi applicabili in Grecia alle importazioni in provenienza dai paesi terzi. 7. - Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai prodotti compresi nell'allegato I dell'Accordo.

Accordo-art. 19

Art. 19. Gli Stati membri della Comunita' e la Grecia aboliscono tra loro, al piu' tardi entro quattro anni a decorrere dall'entrata in vigore dell'Accordo, i dazi doganali all'esportazione e le tasse di effetto equivalente.

Accordo-art. 20

Art. 20. 1. - L'allineamento della tariffa doganale della Grecia, alla tariffa doganale comune si opera, durante il periodo transitorio di cui all'articolo O secondo le modalita' seguenti, prendendo come base i dazi effettivamente applicati dalla Grecia nei confronti dei paesi terzi alla data dell'entrata in vigore dell'Accordo: a) per quanto riguarda le posizioni tariffarie per le quali i dazi effettivamente applicati dalla. Grecia alla data dell'entrata in vigore dell'Accordo non si discostano di oltre il 15 per cento in piu' o in meno dai dazi della tariffa doganale comune, questi ultimi vengono applicati all'atto della terza riduzione dei dazi doganali prevista. dall'articolo 14; b) negli altri casi la Grecia applica alla stessa data dazi che riducono del 30 per cento la differenza tra l'aliquota effettivamente applicata alla data dell'entrata in vigore dell'Accordo e quella della tariffa doganale comune; c) questa differenza e' ridotta nuovamente del 30 per cento all'atto della. sesta riduzione dei dazi doganali prevista dall'articolo 14; d) la tariffa doganale comune si applica integralmente all'atto della decima riduzione dei dazi doganali prevista dall'articolo 14. 2. - In deroga al paragrafo precedente e per i prodotti che figurano nell'allegato I dell'Accordo, la Grecia opera l'allineamento della sua tariffa durante il periodo transitorio previsto dall'articolo 15, secondo le modalita' seguenti: a) dopo sette anni e mezzo dall'entrata in vigore dell'Accordo, la differenza tra i dazi effettivamente applicati alla data dell'entrata in vigore dell'Accordo e quelli della tariffa doganale comune viene ridotta di almeno il 20 per cento; b) per le posizioni tariffarie per le quali i dazi che risultano dalla applicazione della lettera a) del presente paragrafo non differiscono di oltre il 15 per cento in piu' o in meno dai dazi della tariffa doganale comune, questi ultimi dazi sono applicati all'inizio del quattordicesimo anno; negli altri casi la Grecia applica alla stessa data dazi che riducono del 30 per cento la differenza tra i dazi risultanti dall'applicazione della lettera a) del presente paragrafo e quelli della tariffa doganale comune; questa differenza e' ridotta nuovamente del 30 per cento all'inizio del diciottesimo anno; la tariffa doganale comune si applica integralmente alla fine del ventiduesimo anno. 3. - Per alcuni prodotti che non rappresentavano piu' del 5 per cento del valore delle sue importazioni totali del 1958, e previa consultazione del Consiglio di Associazione, la Grecia ha la facolta' di differire, sino al termine del periodo transitorio di cui all'articolo 15, le riduzioni dei dazi doganali nei confronti dei paesi terzi che essa dovrebbe operare a norma delle disposizioni dei paragrafi precedenti. Per alcuni prodotti che non rappresentavano piu' del 3 per cento del valore delle sue importazioni totali nel 1958, e previa consultazione del Consiglio di Associazione, la Grecia ha la facolta' di conservare, al termine del periodo transitorio previsto dall'articolo 15, i suoi dazi doganali nei confronti dei paesi terzi ad un livello superiore a quello previsto dalla tariffa doganale comune. Tuttavia, il mantenimento di un dazio doganale superiore a quello che figura nella tariffa doganale comune non deve pregiudicare la libera circolazione delle merci all'interno dell'Associazione. La Grecia, qualora acceleri l'allineamento della propria tariffa doganale alla tariffa doganale comune, si impegna a non variare sensibilmente la portata dei meccanismi dell'Accordo ed a tener conto della procedura. seguita in materia daLia Comunita'. Per quanto riguarda i prodotti che figurano nell'allegato I, tale acceleramento non puo' avvenire prima del termine del dodicesimo anno a decorrere dall'applicazione dell'Accordo, salvo preventivo accordo del Consiglio di Associazione. 4. - Per i dazi che sono stati oggetto dell'autorizzazione prevista dall'articolo 17, paragrafo 4, la Grecia e dispensata dall'applicare le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo. Allo scadere della autorizzazione, essa applica i dazi che risulterebbero dall'applicazione di queste disposizioni.

Accordo-art. 21

Art. 21. 1. - La Grecia ha la facolta' di concedere contingenti tariffari a dazi ridotti. o nulli, previo accordo del Consiglio di Associazione, al fine di facilitare l'importazione di taluni articoli in provenienza dai paesi con i quali la Grecia e' legata da accordi commerciali bilaterali, qualora l'esecuzione di detti accordi con tali paesi risenta in misura sensibile dell'applicazione dello disposizioni del presente Accordo. 2. - Il dazio di un contingente tariffario non puo' in nessun caso essere inferiore a quello effettivamente applicato dalla. Grecia alle importazioni in provenienza dalla Comunita'.

Accordo-art. 22

Art. 22. Fatte salve le disposizioni che seguono, sono vietate fra le Parti Contraenti le restrizioni quantitative alla importazione nonche' qualsiasi misura di effetto equivalente.

Accordo-art. 23

Art. 23. 1. - Le Parti Contraenti si astengono dall'introdurre fra loro nuove restrizioni quantitative all'importazione e qualsiasi misura di effetto equivalente. Tuttavia, tale obbligo si applica soltanto: a) per quanto riguarda gli Stati membri della Comunita', al livello di liberalizzazione consolidato nei loro rapporti reciproci; b) per quanto riguarda la Grecia, al 60 per cento delle sue importazioni private in provenienza dagli Stati membri, percentuale calcolata sulla base dell'anno di riferimento 1958. La percentuale e' portata al 75 e all'80 per cento delle stesse importazioni, rispettivamente cinque e dieci anno dopo l'entrata in vigore dell'Accordo. Al termine dei dieci anni, la Grecia si adoperera' per raggiungere un livello di liberalizzazione piu' elevato, che sara' consolidato nei riguardi degli Stati membri. 2. - Al momento dell'entrata in vigore dell'Accordo, gli Stati membri comunicano alla Grecia gli elenchi di liberalizzazione consolidati nei loro rapporti reciproci; tali elenchi vengono consolidati anche nei confronti della Grecia. 3. - Un anno dopo l'entrata in vigore dell'Accordo, la Grecia notifica alla Commissione della Comunita' lo elenco dei prodotti liberalizzati. Tale elenco viene consolidato nei riguardi degli Stati membri. Alla fine del quinto e del decimo anno, la Grecia notifichera' alla Commissione gli ulteriori elenchi dei prodotti che saranno consolidati nei riguardi degli Stati membri. 4. - La Grecia ha la facolta' di ripristinare restrizioni quantitative all'importazione dei prodotti liberalizzati ma non consolidati a norma del presente articolo. Tuttavia, all'atto del ripristino di tali restrizioni essa apre, nei confronti degli Stati membri, contingenti globali pari ad almeno il 75 per cento delle importazioni in provenienza dalla Comunita' effettuate durante l'anno precedente. Tali contingenti sono soggetti alle disposizioni del paragrafo 4 dell'articolo 26 dell'Accordo. 5. - In nessun caso la Grecia adotta nei riguardi degli Stati membri un trattamento favorevole di quello riservato ai paesi terzi.

Accordo-art. 24

Art. 24. Le Parti Contraenti si astengono, nei loro scambi reciproci, dal rendere piu' restrittivi i contingenti all'importazione e le misure di effetto equivalente esistenti alla data dell'entrata in vigore dell'Accordo.

Accordo-art. 25

Art. 25. 1. - Gli Stati membri della Comunita' procedono all'eliminazione delle restrizioni quantitative sulle importazioni provenienti dalla Grecia alle condizioni stabilite nei paragrafi seguenti. 2. - Un anno dopo l'entrata in vigore dell'Accordo, gli Stati membri aprono alla Grecia, per i prodotti non liberalizzati, contingenti per un importo pari a quello dei contingenti previsti negli accordi bilaterali esistenti a tale data, o in mancanza, alle importazioni effettuate in provenienza dalla Grecia durante il primo anno di applicazione dell'Accordo. 3. - Tre anni dopo l'entrata. in vigore dell'Accordo, gli stati membri aumentano i contingenti cosi' fissati, in modo da raggiungere, rispetto all'anno precedente, un incremento uguale almeno al 10 per cento del loro valore totale. Questo valore e' aumentato ogni anno nelle medesime proporzioni rispetto all'anno precedente. A decorrere dall'undicesimo anno dopo l'entrata in vigore dell'Accordo, ciascun contingente viene aumentato, ogni diciotto mesi, di almeno il 20 per cento rispetto al periodo precedente. 4. - Quando, per alcuni prodotti non liberalizzati, non sia stata effettuata durante il primo anno di applicazione dell'Accordo nessuna importazione dalla Grecia negli Stati membri, le modalita' di apertura e di ampliamento dei contingenti sono fissate di comune accordo. 5. - Tutte le restrizioni quantitative all'importazione applicate dagli Stati membri nei riguardi della Grecia devono essere abolite al piu' tardi entro ventidue anni a decorrere dall'entrata in vigore dell'Accordo.

Accordo-art. 26

Art. 26. 1. - La Grecia procede all'eliminazione delle restrizioni quantitative alle importazioni provenienti dagli Stati membri della Comunita' alle condizioni indicate nei paragrafi seguenti. 2. - Un anno dopo l'entrata in vigore dell'Accordo sono aperti dei contingenti globali, accessibili senza discriminazione agli Stati membri, all'importazione in Grecia di prodotti non liberalizzati. I contingenti sono fissati ad un importo pari a quello delle importazioni provenienti dagli Stati membri effettuate nel corso dell'anno precedente. 3. - Quando, per un prodotto non liberalizzato, le importazioni provenienti dagli Stati membri effettuate durante il primo anno di applicazione dell'Accordo non raggiungano il 7 per cento delle importazioni globali di tale prodotto, un anno dopo l'entrata in vigore dell'Accordo, sara' fissato un contingente pari al 7 per cento di dette importazioni. 4. - Tre anni dopo l'entrata in vigore dell'Accordo, la Grecia aumenta l'insieme dei contingenti globali cosi' fissati, in modo da raggiungere, rispetto all'anno precedente, un accrescimento di almeno il 10 per cento del loro valore totale. Ogni anno questo valore viene annientato nelle medesime proporzioni rispetto all'anno precedente. 5. - A decorrere dall'undicesimo anno dopo l'entrata in vigore dell'Accordo, ciascun contingente viene aumentato, ogni diciotto mesi, di almeno il 20 per cento rispetto al periodo precedente. 6. - Quando, per alcuni prodotti non liberalizzati, non sia stata effettuata nessuna importazione in Grecia durante il primo anno di applicazione dell'Accordo, le modalita' di apertura e di ampliamento dei contingenti sono fissate di comune accordo. 7. - Quando il Consiglio di Associazione constati che nel periodo di due anni consecutivi, le importazioni di un prodotto non liberalizzato sono state inferiori ai contingenti aperti, questi ultimi non possono essere considerati nel calcolo del valore complessivo dei contingenti globali. In tal caso, la Grecia abolisce il contingentamento all'importazione di tali prodotti dagli Stati membri. 8. - Tutte le restrizioni quantitative all'importazione in Grecia devono essere abolite al piu' tardi entro ventidue anni a decorrere dall'entrata in vigore dell'Accordo.

Accordo-art. 27

Art. 27. Gli Stati membri della Comunita' e la Grecia aboliscono tutte le misure di effetto equivalente a contingenti non oltre la fine del periodo transitorio di cui all'articolo 6. Il Consiglio di Associazione raccomanda i graduali adattamenti che si devono effettuare in tale periodo. Per tali adattamenti esso terra' conto delle regolamentazioni intervenute in materia fra gli Stati membri. Le Parti Contraenti si notificano reciprocamente, appena possibile e non oltre sei mesi dall'entrata in vigore dell'Accordo, tutti gli elementi di cui dispongono relativi alle misure di effetto equivalente ai contingenti.

Accordo-art. 28

Art. 28. 1. - Sono vietate fra le Parti Contraenti le restrizioni quantitative all'esportazione e qualsiasi misura di effetto equivalente. Gli Stati membri della Comunita' e la Grecia aboliscono nei loro rapporti reciproci, al piu' tardi alla fine del periodo transitorio di cui all'articolo 6, le restrizioni quantitative alla esportazione e qualsiasi misura di effetto equivalente. 2. - In deroga ai paragrafo precedente e per quanto riguarda i prodotti di base, la Grecia, previa consultazione del Consiglio di Associazione, puo' mantenere o introdurre restrizioni all'esportazione nella misura necessaria per promuovere lo sviluppo di determinate attivita' della. propria economia o per far fronte ad una eventuale penuria di prodotti alimentari di base. In questo caso la Grecia apre agli Stati membri un contingente globale, tenendo conto delle esportazioni degli anni precedenti e del normale sviluppo degli scambi determinato dall'attuazione dell'unione doganale.

Accordo-art. 29

Art. 29. Ciascuna Parte Contraente si dichiara disposta ad abolire nei confronti dell'altra le restrizioni quantitative all'importazione e all'esportazione secondo un ritmo piu' rapido di quello previsto dagli articoli precedenti, quando cio' le sia consentito dalla sua situazione economica generale e dalla situazione del settore interessato. Il Consiglio di Associazione rivolge raccomandazioni a tal fine alle Parti Contraenti.

Accordo-art. 30

Art. 30. Le disposizioni degli articoli precedenti lasciano impregiudicati i divieti o le restrizioni all'importazione, all'esportazione o al transito, giustificate da motivi di moralita' pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali, o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico e archeologico nazionale, o di tutela della proprieta' industriale e commerciale. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, ne' una restrizione dissimulata al commercio fra le Parti Contraenti.

Accordo-art. 31

Art. 31. 1. - Le Parti Contraenti procedono ad un progressivo riordinamento dei monopoli nazionali che presentano un carattere commerciale, in modo che venga esclusa alla fine dal periodo transitorio di cui all'articolo 15, qualsiasi discriminazione fra i cittadini degli Stati membri della Comunita' e i cittadini greci per quanto riguarda le condizioni relative all'approvvigionamento ed agli sbocchi. Le disposizioni del presente articolo si applicano a qualsiasi organismo per mezzo del quale uno Stato membro della Comunita' o la Grecia, de jure o de facto, controlla, dirige o influenza sensibilmente, direttamente o indirettamente le importazioni e le esportazioni. Tali disposizioni si applicano altresi' ai monopoli di Stato delegati. 2. - Le Parti Contraenti si astengono da qualsiasi nuova misura contraria ai principi enunciati nel paragrafo 1 o tale da limitare la portata degli articoli relativi all'abolizione dei dazi doganali e delle restrizioni quantitative fra le Parti Contraenti. 3. - Riguardo ai prodotti che formano oggetto di monopolio nazionale a carattere commerciale o di monopolio di Stato delegato in uno o piu' Stati membri, il ritmo delle misure previste dal paragrafo 1 deve essere adattato all'abolizione delle restrizioni quantitative per gli stessi prodotti, prevista dall'articolo dell'Accordo. 4. - Le modalita' e il ritmo per l'adattamento dei monopoli greci di cui al presente articolo e per la riduzione degli ostacoli agli scambi da parte degli Stati membri, sono fissati dal Consiglio di Associazione al piu' tardi -entro due anni dall'entrata in vigore dell'Accordo. Fino alla decisione del Consiglio di Associazione previsto dal comma precedente, gli Stati membri applicano ai prodotti che in Grecia formano oggetto di monopolio il trattamento previsto per gli stessi prodotti dei paesi terzi. 5. - Gli obblighi delle Parti Contraenti sussistono solamente in quanto siano compatibili con gli accordi internazionali esistenti. 6. - Le disposizioni dei precedenti paragrafi non si applicano ai prodotti agricoli compresi nell'allegato II dell'Accordo.

Accordo-art. 32

Art. 32. Il regime di Associazione comprende anche l'agricoltura e il commercio dei prodotti agricoli. Per prodotti agricoli si intendono i prodotti enumerati nell'elenco che costituisce l'allegato II del Trattato che istituisce la Comunita', come attualmente completato a norma dell'articolo 38, paragrafo 3 del Trattato. Tali prodotti sono elencati nell'allegato II dell'Accordo. Salvo contrarie disposizioni degli articoli da 33 a 43, le norme previste dall'Accordo sono applicabili ai prodotti agricoli.

Accordo-art. 33

Art. 33. Il funzionamento e lo sviluppo dell'Associazione, per quanto riguarda i prodotti agricoli, devono essere accompagnati dalla progressiva armonizzazione delle politiche agricole della Comunita' e della Grecia. Nello stabilire la politica agricola comune, la Comunita' tiene conto in modo efficace della particolare situazione, delle possibilita' e degli interessi dell'agricoltura greca. L'armonizzazione ha lo scopo di assicurare la parita' di trattamento dei prodotti degli Stati membri e dei medesimi prodotti della Grecia sui mercati delle Parti Contraenti; essa tiene conto altresi' delle finalita' stabilite dall'articolo 39 del Trattato che istituisce la Comunita'. L'armonizzazione delle politiche agricole della Comunita' e della Grecia deve essere attuata al piu' tardi alla fine del periodo transitorio previsto dall'articolo 15 e secondo le modalita' di cui agli articoli 35 e 36.

Accordo-art. 34

Art. 34. 1. - Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 33, secondo comma, la Grecia comunica alla Comunita' ogni elemento utile sulla sua, politica agricola, come pure sulla particolare situazione, le possibilita' e gli interessi dell'agricoltura, greca. 2. - La Comunita' comunica alla Grecia le proposte di politica agricola comune presentate dalla Commissione ad uno degli altri organi della Comunita', nonche' i pareri e le decisioni di detti organi in merito a queste proposte. Il Consiglio di Associazione decide in merito: - alle comunicazioni che la Comunita' deve fare in materia agricola, alla Grecia dopo che le organizzazioni comuni di mercato siano state sostituite alle organizzazioni nazionali; - alle comunicazioni che la Grecia deve fare in materia agricola alla Comunita'; - al momento in cui le comunicazioni devono essere effettuate. 3. - In seno al Consiglio di Associazione si svolgono consultazioni sulle proposte della Commissione e sui provvedimenti che la Comunita' e la Grecia intendono adottare per il settore agricolo.

Accordo-art. 35

Art. 35. Non appena la Comunita' abbia dichiarato che, per un determinato prodotto, le disposizioni essenziali riguardanti l'attuazione della politica agricola comune sono state determinate, per tutto o parte del periodo transitorio nell'ambito della Comunita', e la Grecia si sia dichiarata pronta a procedere all'armonizzazione, il Consiglio di Associazione decide: - le condizioni per questa armonizzazione: - le condizioni per l'abolizione delle restrizioni agli scambi fra la Comunita' e la Grecia; - le condizioni per l'applicazione della tariffa doganale comune da parte della Grecia. Nel determinare tali condizioni, il Consiglio di Associazione si ispira ai principi dell'organizzazione di mercato scelta dalla Comunita' per il prodotto considerato.

Accordo-art. 36

Art. 36. 1. - Se la dichiarazione della Comunita' di cui allo articolo 35 si riferisce alla determinazione delle disposizioni essenziali relative all'attuazione della politica agricola comune per tutto il periodo transitorio, entro due anni dalla dichiarazione il Consiglio di Associazione stabilisce il regime applicabile, alla scadenza di detto periodo, agli scambi del prodotto di cui trattasi fra le Parti Contraenti, qualora non sia intervenuta nel frattempo la decisione prevista dall'articolo 35. In mancanza della determinazione di tale regime da parte del Consiglio di Associazione, alla scadenza del suddetto periodo le Parti Contraenti sono libere di prendere qualsiasi provvedimento esse ritengano idoneo, a condizione che il regime applicato agli scambi del prodotto di cui trattasi sia almeno favorevole quanto quello applicabile alle importazioni dagli Stati che beneficiano del trattamento generale della nazione piu' favorita. Se le disposizioni indicate nella dichiarazione della Comunita' sono attuate prima della scadenza del periodo di due anni, il Consiglio di Associazione prende i provvedimenti necessari per salvaguardare tino alla scadenza di detto periodo le possibilita' di importazione esistenti per il prodotto di cui trattasi. 2. - Se la dichiarazione della Comunita' di cui all'articolo 35 si riferisce alla determinazione delle disposizioni essenziali relative all'attuazione della politica agricola comune per una parte del periodo transitorio, entro un anno dalla dichiarazione, il Consiglio di Associazione stabilisce il regime applicabile, alla scadenza di detto periodo, agli scambi del prodotto di cui trattasi fra le Parti Contraenti, qualora non sia intervenuta nel frattempo la decisione prevista dall'articolo 35. In mancanza della determinazione di tale regime da parte del Consiglio di Associazione, alla scadenza del suddetto periodo le Parti Contraenti so-no libere di prendere qualsiasi provvedimento esse ritengano idoneo, a condizione che il regime applicato agli scambi del prodotto di cui trattasi sia almeno favorevole quanto quello applicabile alle importazioni dagli Stati che beneficiano del trattamento generale della nazione piu' favorita. Se le disposizioni indicate nella dichiarazione della Comunita' sono attuate prima della scadenza del periodo di un anno, il Consiglio di Associazione prende i provvedimenti necessari per salvaguardare fino alla scadenza di detto periodo le possibilita' di importazione esistenti per il prodotto di cui trattasi. 3. - La scadenza dei termini stabiliti nei paragrafi precedenti non limita il potere del Consiglio di Associazione di prendere le decisioni previste dall'articolo 35.

Accordo-art. 37

Art. 37. 1. - Anche prima dell'armonizzazione delle politiche agricole della Comunita' e della Grecia, le Parti Contraenti applicano reciprocamente per i prodotti compresi nell'elenco di cui all'allegato III dell'Accordo, le disposizioni generali di cui agli articoli 14, 17, 25, 26 e 27 dell'Accordo sull'abolizione dei dazi doganali e dei contingenti all'importazione, nonche' delle tasse e delle misure di effetto equivalente. 2. - Per i prodotti agricoli non compresi nell'elenco di cui all'allegato III e in deroga agli articoli 13, 14, 15, 17, 25, 26 e 27 dell'Accordo, le Parti Contraenti: a) si astengono dall'introdurre fra loro nuovi dazi doganali o tasse di effetto equivalente, all'importazione e all'esportazione, e dall'aumentare quelli che esse applicano nei loro rapporti commerciali reciproci alla data dell'entrata in vigore dell'Accordo; b) si astengono dall'introdurre fra lo nuove restrizioni quantitative e misure di effetto equivalente, all'importazione e alla esportazione, o dal rendere piu' restrittivi i contingenti e le misure di effetto equivalente esistenti alla data dell'entrata, in vigore dell'Accordo; tuttavia l'obbligo di non introdurre nuove restrizioni quantitative e misure di effetto equivalente sussiste soltanto per i prodotti la cui liberalizzazione e' consolidata ai sensi delle disposizioni dell'articolo 23 e non reca pregiudizio alle disposizioni dell'articolo 28, paragrafo 2. 3. - Per i prodotti agricoli non compresi nell'elenco di cui all'allegato III: a) ciascuna Parte Contraente estende all'altra il beneficio delle concessioni tariffarie che essa accorda ai paesi terzi; b) se una Parte Contraente procede all'abolizione o alla riduzione delle restrizioni quantitative nei confronti dei paesi terzi, essa e' tenuta ad applicare il medesimo trattamento all'altra Parte Contraente. 4. - I regimi indicati nei paragrafi precedenti sono applicati fino alla decisione del Consiglio di Associazione prevista, dall'articolo 35 ovvero fino alla scadenza dei periodi di due anni e di un anno stabiliti rispettivamente nei paragrafi 1 e 2 dell'articolo 36.

Accordo-art. 38

Art. 38. 1. - Fino alla decisione del Consiglio di Associazione prevista. dall'articolo 35, ovvero fino alla scadenza dei periodi di due anni e di un anno stabiliti rispettivamente nei paragrafi 1 e 2 dell'articolo 36, la Grecia allinea, per i prodotti compresi nell'elenco costituente l'allegato III, i suoi dazi doganali sulla tariffa doganale comune secondo le modalita' e il ritmo previsti dall'articolo 20. 2. - Fino alla decisione del Consiglio di Associazione prevista dall'articolo 35, la Grecia ha la facolta' di differire l'applicazione della tariffa doganale comune per quanto riguarda i prodotti agricoli non compresi nell'elenco dell'allegato III.

Accordo-art. 39

Art. 39. Le disposizioni degli articoli relativi alle regole di concorrenza sono applicabili alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli soltanto nella misura determinata dal Consiglio di Associazione, il quale si pronuncia dopo che siano state adottate le decisioni sull'applicazione delle regole di concorrenza alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli all'interno della Comunita'.

Accordo-art. 40

Art. 40. Il Consiglio di Associazione procede ogni anno ad un esame della situazione considerando fra l'altro le armonizzazioni gia' iniziate. Qualora, in seguito a tale esame, risultasse che gli scambi non si sviluppano in modo armonioso, il Consiglio di Associazione decide sui provvedimenti da adottare. Tali provvedimenti possono condurre in particolare: - ad una liberalizzazione complementare degli scambi secondo la procedura di cui all'articolo 35; - ad una revisione dell'elenco dell'allegato III.

Accordo-art. 41

Art. 41. 1. - Qualora la progressiva abolizione dei dazi doganali e delle restrizioni quantitative fra le Parti Contraenti sia suscettibile di condurre a prezzi tali da compromettere gli obiettivi fissati dall'articolo 39 del Trattato che istituisce la Comunita', e' data facolta' alla Comunita', dall'inizio dell'applicazione della politica agricola comune, e alla Grecia, a decorrere dall'entrata in vigore dell'Accordo, di applicare per determinati prodotti un sistema di prezzi minimi, al di sotto dei quali le importazioni possono essere: - o temporaneamente sospese o ridotte; - ovvero sottoposte alla clausola che tali importazioni avvengano a un prezzo superiore al prezzo minimo fissato per il prodotto in questione. Nel secondo caso, i prezzi minimi sono fissati a prescindere dai dazi doganali. 2. - Fino all'attuazione della politica agricola comune di cui al paragrafo precedente e qualora la progressiva abolizione dei dazi doganali e delle restrizioni quantitative tra le Parti Contraenti sia suscettibile di condurre a prezzi tali da compromettere gli obiettivi fissati dall'articolo 39 del Trattato che istituisce la Comunita', e' data facolta' agli Stati membri di applicare nei confronti della Grecia le precedenti disposizioni secondo i principi enunciati e le modalita' stabilite nell'articolo 68, paragrafo I dell'Accordo. 3. - Le misure prese a norma dei paragrafi precedenti devono tener conto dei criteri indicati nell'articolo 44, paragrafi 2 e 3 del Trattato che istituisce la Comunita'. 4. - Le disposizioni dei paragrafi precedenti rimangono in vigore fino al momento in cui interverra' la decisione del Consiglio di Associazione prevista dall'articolo 35 ovvero fino alla scadenza dei periodi di due anni e di un anno stabiliti rispettivamente nell'articolo 36, paragrafo 1 e 2.

Accordo-art. 42

Art. 42. Se uno Stato membro della Comunita' applica, a norma dell'articolo 44 del Trattato che istituisce la Comunita', prezzi minimi alle importazioni di un prodotto in provenienza dagli altri Stati membri, esso applica le medesime misure alle importazioni dello stesso prodotto in provenienza dalla Grecia. In tal caso, lo Stato membro informa la Grecia come gli altri Stati membri.

Accordo-art. 43

Art. 43. Quando un prodotto e' disciplinato da un'organizzazione di mercato o da qualsiasi regolamentazione interna di effetto equivalente, ovvero subisce direttamente o indirettamente gli effetti di una simile organizzazione esistente per altri prodotti, e quando la differenza dei prezzi delle materie prime utilizzate che ne risulta, causa pregiudizio sui mercato di uno o piu' Stati membri o della Comunita' da un lato, o su quello della Grecia dall'altro, la Parte Contraente interessata puo' applicare a tale prodotto una tassa di compensazione all'entrata, salvo che non sia applicata una tassa di compensazione all'uscita. L'ammontare e le modalita' di detta tassa sono fissati dal Consiglio di Associazione. Fino al momento in cui la decisione del Consiglio di Associazione diviene operante, le Parti Contraenti possono fissare l'ammontare e le modalita' di detta tassa.

Accordo-art. 44

Art. 44. La libera circolazione dei lavoratori, quale risulta dagli articoli 48 e 49 del Trattato che istituisce la Comunita', e' assicurato tra gli Stati membri e la Grecia, dalla data e secondo le modalita' che saranno fissate dal Consiglio di Associazione, non prima del termine del periodo transitorio previsto dall'articolo 6 dell'Accordo. Il Consiglio di Associazione puo' determinare il regime da applicare fino a, tale data al movimento dai lavoratori tra gli Stati membri e la Grecia, ispirandosi alle disposizioni relative alla libera circolazione dei lavoratori adottate in conformita' al capitolo 1, titolo III, della seconda parte del Trattato che istituisce la Comunita', e tenendo conto della situazione dell'occupazione in Grecia.

Accordo-art. 45

Art. 45. Il Consiglio di Associazione fissa le modalita' in base alle quali la Grecia puo' fruire delle misure risultanti dall'applicazione delle disposizioni degli articoli 50 e 128 del Tratta-to che istituisce la Comunita', concernenti rispettivamente lo scambio di giovani lavoratori e la formazione professionale.

Accordo-art. 46

Art. 46. Il Consiglio di Associazione puo' prevedere a beneficio della Grecia l'elaborazione e lo sviluppo di programmi di assistenza tecnica in materia di mano d'opera. Esso decide in merito all'eventuale finanziamento di questi programmi.

Accordo-art. 47

Art. 47. Le Parti contraenti facilitalo in modo progressivo ed equilibrato lo stabilimento dei cittadini degli Stati membri nel territorio greco e dei cittadini greci all'interno della Comunita' in conformita' degli articoli da 52 a 56 e dell'articolo 58 del Trattato che istituisce la Comunita', escluso quanto in essi disposto in merito ai termini ed alla procedura per l'attuazione della liberta' di stabilimento.

Accordo-art. 48

Art. 48. Il Consiglio di Associazione stabilisce il ritmo di attuazione e le modalita' di applicazione delle disposizioni dell'articolo precedente per le diverse categorie di attivita'; l'attuazione progressiva avviene dopo l'entrata in vigore delle direttive corrispondenti, previste dagli articoli da 52 a 56 del Trattato che istituisce la Comunita' e tenendo conto della particolare situazione economica e sociale della Grecia.

Accordo-art. 49

Art. 49. Il Consiglio di Associazione decide, durante il periodo transitorio previsto dall'articolo 6 dell'Accordo, quali siano le opportune disposizioni da prendere per facilitare le prestazioni di servizi tra la Comunita' e la Grecia.

Accordo-art. 50

Art. 50. 1. - Le disposizioni del Trattato che istituisce la Comunita' relative ai trasporti sono estese alla Grecia dal Consiglio di Associazione alle condizioni e alle modalita' da esso fissate, tenendo conto in particolare della situazione geografica della Grecia. 2. - Gli atti delle Istituzioni della Comunita' in esecuzione delle disposizioni del Trattato che istituisce la Comunita' stessa, applicabili ai trasporti, esclusi quelli marittimi ed aerei, possono essere estesi alla Grecia, secondo le modalita' fissate dal Consiglio di Associazione. 3. - Se il Consiglio della Comunita', a norma dell'articolo 84, paragrafo 2 del Trattato che istituisce la Comunita' stessa, prende una decisione concernente la navigazione marittima od aerea, spetta al Consiglio di Associazione decidere se, in quale misura e con quale procedura, potranno essere prese delle disposizioni per la navigazione marittima ed aerea greca.

Accordo-art. 51

Art. 51. Le Parti Contraenti riconoscono che i principi enunciati negli articoli 85, 86, 90 e 92 del Trattato che istituisce la Comunita' dovranno essere resi applicabili ai loro rapporti d'Associazione.

Accordo-art. 52

Art. 52. 1. - Entro due anni dall'entrata in vigore dell'Accordo, il Consiglio di Associazione determina le condizioni e le modalita' di applicazione dei principi enunciati nell'articolo precedente. 2. - Per l'applicazione del paragrafo 1 del precedente articolo, le Parti Contraenti riconoscono che per quanto riguarda gli aiuti di Stato durante i primi dieci anni del periodo transitorio previsto dall'articolo 15, la Grecia deve essere considerata come trovantesi nella situazione prevista dal paragrafo 3 a) dell'articolo 92 del Trattato che istituisce la Comunita' e che a questo titolo gli aiuti destinati a favorire il suo sviluppo economico sono considerati compatibili con l'Associazione purche' non alterino le condizioni degli scambi in una misura contraria all'interesse comune dell'Associazione. Al termine di detto periodo di dieci anni, il Consiglio di Associazione decide, tenendo conto della situazione economica della Grecia a quella data, se e' necessario prorogare le disposizioni previste dal comma precedente.

Accordo-art. 53

Art. 53. 1. - Nessuna Parte Contraente colpisce direttamente o indirettamente i prodotti dell'altra l'arte Contraente con imposizioni interne, di qualsiasi natura, superiori a quelle che colpiscono direttamente o indirettamente i prodotti nazionali similari. Nessuna Parte Contraente colpisce i prodotti dell'altra Parte Contraente con imposizioni interne intese a proteggere indirettamente altre produzioni. Le Parti Contraenti aboliscono, non oltre l'inizio del terzo anno dall'entrata in vigore dell'Accordo, le disposizioni esistenti al momento della sua entrata in vigore che siano contrarie alle norme di cui sopra. 2. - Negli scambi tra le Parti Contraenti, i prodotti esportati non possono beneficiare di alcun ristorno di Imposizioni interne che sia superiore al livello delle imposizioni ad essi applicate direttamente o indirettamente. 3. - Le Parti Contraenti che riscuotono l'imposta sulla cifra d'affari in base al sistema dell'imposta cumulativa a cascata possono. per quanto riguarda le imposizioni interne che applicano ai prodotti importati o i ristorni che accordano ai prodotti esportati, procedere alla fissazione di aliquote medie per prodotto o gruppo di prodotti, senza pregiudizio tuttavia dei principi enunciati nei paragrafi precedenti. 4. - Il Consiglio di Associazione vigila sull'applicazione delle precedenti disposizioni tenendo conto della esperienza acquisita dalle Parti Contraenti nel settore cui il presente articolo si riferisce.

Accordo-art. 54

Art. 54. Negli scambi tra le Parti Contraenti e riguardo alle imposizioni diverse dalie imposte sulla cifra d'affari, dalle imposte di consumo e dalle altre imposte indirette, si possono concedere esoneri e rimborsi all'esportazione e introdurre tasse di compensazione applicabili alle importazioni, soltanto qualora le misure progettate siano state preventivamente approvate per un periodo limitato dal Consiglio di Associazione.

Accordo-art. 55

Art. 55. Le Parti Contraenti possono adottare le misure di salvaguardia che ritengono necessarie per ovviare alle difficolta' derivanti sia dalla mancanza di decisioni del Consiglio di Associazione nelle materie previste dagli articoli 52 e 53, sia da una mancata applicazione delle misure adottate dal Consiglio di Associazione nelle stesse materie.

Accordo-art. 56

Art. 56. 1. - Qualora durante il periodo transitorio previsto dall'articolo 15 dell'Accordo, il Consiglio di Associazione, su domanda di una delle Parti Contraenti, constati l'esistenza di pratiche di dumping, esercitate nelle relazioni tra la Grecia e la Comunita', esso rivolge raccomandazioni all'autore o agli autori di tali pratiche per porvi termine. La parte lesa puo', dopo aver informato il Consiglio di Associazione, adottare le idonee misure di protezione qualora: a) il Consiglio di Associazione non abbia preso alcuna decisione a norma del primo comma entro tre mesi dalla presentazione della domanda; b) pur essendo state trasmesse le raccomandazioni previste dal comma precedente, le pratiche di damping continuino a sussistere. Quando le misure di protezione siano state prese nell'ipotesi di cui alla lettera a) del secondo comma, il Consiglio di Associazione puo', in qualsiasi momento, decidere che la Parte lesa debba sospenderle nella attesa che siano trasmesse le raccomandazioni di cui al primo comma. Quando le misure di protezione siano state prese nella ipotesi di cui alla lettera b) del secondo comma, il Consiglio di Associazione puo' raccomandare alla Parte lesa, su domanda di una Parte Contraente o d'ufficio, di sopprimere o modificare dette misure di protezione alle condizioni e secondo le modalita' da esso definite. I prodotti originari di una delle Parti Contraenti o che in essa si trovino in libera pratica e che siano stati esportati nell'altra Parte Contraente, sono ammessi alla reimportazione sul territorio della prima, senza che essi possano essere sottoposti ad alcun dazio doganale, restrizione quantitativa o misure di effetto equivalente. Il Consiglio di Associazione invia alle Parti Contraenti le raccomandazioni che ritiene utili allo scopo di completare le disposizioni del presente paragrafo o per assicurarne l'applicazione ispirandosi alla esperienza acquisita dalle Parti Contraenti nel settore considerato nel presente articolo.

Accordo-art. 57

Art. 57. Nei settori non soggetti alle disposizioni del presente Accordo e che abbiano una diretta incidenza sul funzionamento dell'Associazione o nei settori previsti da queste disposizioni quando esse non prescrivano una procedura specifica, il Consiglio di Associazione puo' rivolgere raccomandazioni alle Parti Contraenti invitandole a prendere misure volte al riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative.

Accordo-art. 58

Art. 58. 1. - Ogni Stato, parte dell'Accordo, attua la politica economica necessaria a garantire l'equilibrio della propria bilancia globale dei pagamenti e a mantenere la fiducia nella propria moneta, pur avendo cura di garantire la costante ed equilibrata espansione della propria economia accompagnata dalla stabilita' del livello dei prezzi. Esso attua la politica di congiuntura e in particolare la politica finanziaria e monetaria per raggiungere questi obiettivi. 2. - Gli Stati, parti dell'Accordo, si consultano regolarmente in seno al Consiglio di Associazione per coordinare le rispettive politiche in questi settori. 3. - In caso di necessita' il Consiglio di Associazione raccomanda agli Stati, parti dell'Accordo, le misure adatte a far fronte alla situazione.

Accordo-art. 59

Art. 59. Ogni Stato, parte dell'Accordo, considera la propria politica in materia di tassi di scambio come problema di interesse comune.

Accordo-art. 60

Art. 60 1. - In caso di difficolta' o di grave minaccia di difficolta' nella bilancia dei pagamenti della Grecia, provocate sia da uno squilibrio globale della bilancia, sia dal tipo di valuta di cui essa dispone, e suscettibili in particolare di compromettere la realizzazione degli obiettivi dell'Accordo, il Consiglio di Associazione procede senza indugio a un esame della situazione, nonche' della azione che la Grecia ha intrapresa o puo' intraprendere conformemente alle disposizioni dell'articolo 58, facendo appello a tutti i mezzi di cui essa dispone. Il Consiglio di Associazione indica le misure di cui raccomanda l'adozione dall'una e l'altra parte, per consentire alla Grecia di far fronte a queste difficolta'. Se l'azione intrapresa dalla Grecia e le misure consigliate dal Consiglio di Associazione non appaiono sufficienti ad appianare le difficolta' o minacce di difficolta' incontrate, la Grecia puo' prendere, a titolo conservativo, le necessarie misure di salvaguardia. 2. - In caso di difficolta' o di grave minaccia di difficolta' nella bilancia dei pagamenti di uno Stato membro, le Istituzioni della Comunita' ricorrono alla procedura prevista dall'articolo 108 del Trattato che istituisce la Comunita' stessa. Lo Stato membro in difficolta' puo' prendere le necessarie misure di salvaguardia alle condizioni previste dal Trattato. 3. - Tali misure di salvaguardia devono provocare il minor turbamento possibile nel funzionamento della Associazione e non andare oltre la portata strettamente indispensabile per ovviare alle difficolta' manifestatesi. Il Consiglio di Associazione deve essere informato delle misure di salvaguardia pregiudizievoli agli scambi ed ai pagamenti tra la Comunita' e la Grecia al piu' tardi alla data della loro entrata in vigore. Il Consiglio di Associazione procede entro sei mesi all'esame dell'incidenza di tali misure sul funzionamento dell'Accordo.

Accordo-art. 61

Art. 61. 1. - Gli Stati membri della Comunita' e la Grecia si impegnano ad autorizzare che vengano effettuati nella valuta dello Stato membro nel quale risiede il creditore od i beneficiari, i pagamenti relativi agli scambi di merci, di servizi e di capitali, nonche' i trasferimenti di capitali e di salari, nella misura in cui la circolazione delle merci, dei servizi, dei capitali e delle persone sia liberalizzata tra essi in applicazione dello Accordo. Le Parti Contraenti si dichiarano disposte a procedere alla liberalizzazione del loro pagamenti oltre quanto previsto dal comma precedente, nella misura in cui cio' sia consentito dalla loro situazione economica generale e, in particolare, dalla situazione della loro bilancia dei pagamenti. 2. - Nella misura in cui gli scambi di merci e di servizi ed i movimenti di capitale siano limitati unicamente da restrizioni sui relativi pagamenti, si applicano per analogia, ai fini di una graduale soppressione di tali restrizioni, le disposizioni relative all'abolizione delle restrizioni quantitative, alla prestazione di servizi e ai movimenti dei capitali. 3. - Le Parti Contraenti si impegnano a non rendere piu' restrittivo, salvo il preventivo consenso del Consiglio di Associazione, il regime da esse applicato ai trasferimenti relativi alle transazioni invisibili enumerate nell'allegato IV dell'Accordo. 4. - Ove necessario le Parti Contraenti si accordano sulle misure da adottare per rendere possibile la realizzazione dei pagamenti e dei trasferimenti di cui al presente articolo.

Accordo-art. 62

Art. 62. Le Parti contraenti si consultano al fine di facilitare i movimenti dei capitali tra gli Stati membri della Comunita' e la Grecia che possano favorire il raggiungimento degli obiettivi dell'Accordo. Le Parti Contraenti procurano di ricercare ogni mezzo capace di favorire gli investimenti in Grecia di capitali provenienti dai paesi della Comunita' che possano contribuire allo sviluppo dell'economia greca. I residenti di ciascuno Stato membro beneficiano di tutti i vantaggi, particolarmente in materia di cambi e in materia fiscale, accordati dalla Grecia ad un altro Stato membro o ad un paese terzo, relativi al trattamento dei capitali stranieri.

Accordo-art. 63

Art. 63. Le Parti Contraenti procurano di non introdurre nuove restrizioni di cambio pregiudizievoli ai movimenti dei capitali tra gli Stati membri della Comunita' e la Grecia ed ai pagamenti correnti relativi a questi movimenti, e di non rendere piu' restrittivo il regime esistente. Le Parti Contraenti semplificano, per tutto quanto possibile, le formalita' di autorizzazione e di controllo applicabili alla conclusione od all'esecuzione delle transazioni e dei trasferimenti di capitali e, all'occorrenza, si accordano per raggiungere questa semplificazione.

Accordo-art. 64

Art. 64. 1. - Le Parti Contraenti si accordano in seno al Consiglio di Associazione per assicurare, durante il periodo transitorio previsto dall'articolo 6, il coordinamento della politica commerciale delle Parti Contraenti verso i paesi terzi, specie nei settori indicati nell'articolo 113, paragrafo 1, del Trattato che istituisce la Comunita'. A questo scopo ogni Parte Contraente comunica, a richiesta dell'altra, qualsiasi informazione utile sugli accordi che essa conclude e che comportino disposizioni tariffarie e commerciali, nonche' sulle modifiche apportate al regime dei suoi scambi con l'estero. Ove queste modifiche o questi accordi abbiano una diretta e particolare incidenza sul funzionamento del presente Accordo, si procedera' ad una consultazione preliminare in seno al Consiglio di Associazione per tener conto degli interessi delle Parti Contraenti. 2. - Allo scadere del periodo transitorio previsto dall'articolo 6, la Comunita' e la Grecia rafforzano, in seno al Consiglio di Associazione, il coordinamento delle loro politiche commerciali per giungere all'instaurazione di una politica commerciale basata su principi uniformi. Nel caso di un accordo di adesione o di associazione alla Comunita', si dovra' tener pienamente conto dei reciproci interessi definiti dal presente Accordo; a questo scopo si svolgeranno adeguate consultazioni. Nel caso di un'associazione, la regolamentazione dei rapporti tra la Grecia ed il paese associato potra' essere oggetto di un accordo previa consultazione della Comunita'. Nel caso di un'adesione, diritti ed obblighi potranno sorgere per la Grecia, soltanto dopo la conclusione con essa di un Protocollo Addizionale. Ogni modifica che risulti necessaria al presente Accordo dovra' essere convenuta tra le Parti Contraenti. A questo scopo ciascuna di esse prendera' le misure necessarie conformemente alle rispettive norme costituzionali.

Accordo-art. 65

Art. 65. 1. - Per il raggiungimento degli obiettivi fissati dal presente Accordo e nei casi da questo previsti, il Consiglio di Associazione dispone di un potere di decisione. Ognuna delle due parti e' tenuta a prendere le misure necessarie all'esecuzione delle decisioni adottate. Il Consiglio di Associazione puo' inoltre formulare le raccomandazioni che ritenga utili. 2. - il Consiglio di Associazione esamina periodicamente i risultati raggiunti dal regime di Associazione, tenendo conto degli obiettivi dell'Accordo. 3. - Il Consiglio di Associazione si compone, da un lato, di membri dei Governi degli Stati membri, del Consiglio e della Commissione della Comunita' e, dell'altro, di membri del Governo greco. I membri del Consiglio di Associazione possono farsi rappresentare alle condizioni che saranno previste dal regolamento interno. 4. - Il Consiglio di Associazione delibera all'unanimita'.

Accordo-art. 66

Art. 66. La presidenza del Consiglio di Associazione e' esercitata a turno per la durata di sei mesi da un rappresentante della Comunita' e da. un rappresentante della Grecia. Il Consiglio di Associazione stabilisce il proprio regola mento interno. Esso puo' decidere di costituire qualunque comitato qualificato ad assisterlo nell'adempimento dei suoi compiti e in particolare un comitato che assicuri la continuita' di cooperazione necessaria al buon funzionamento dell'Accordo. Il Consiglio determina i compiti e le competenze di questi comitati.

Accordo-art. 67

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