DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 1006

Type DPR
Publication 1962-01-02
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visti gli accordi collettivi interconfederali 24 novembre 1954 e 9 novembre 1955, relativi alle controversie mezzadrili;

Visti per la Toscana:

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 4 della provincia di Firenze, in data 15 luglio 1960, degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico

I rapporti costituiti per l'attivita' per la quale sono stati stipulati, per la Toscana: - l'accordo collettivo 24 luglio 1958, relativo alla trattazione delle controversie individuali mezzadrili; - l'accordo collettivo 24 luglio 1958, relativo alle prestazioni di lavoro effettuate dai coloni mezzadri per conto del concedente; sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi collettivi anzidetti, annessi al presente decreto, purche' compatibili con quelli concernenti la disciplina nazionale della categoria. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i mezzadri della Toscana.

GRONCHI FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 11 luglio 1962

Atti del Governo, registro n. 153, foglio n. 22. - VILLA

Allegato

ACCORDO COLLETTIVO 24 LUGLIO 1958, RELATIVO ALLA TRATTAZIONE DELLE CONTROVERSIE INDIVIDUALI MEZZADRILI NELLA TOSCANA. Parte di provvedimento in formato grafico ACCORDO COLLETTIVO 24 LUGLIO 1958 RELATIVO ALLE PRESTAZIONI DI LAVORO EFFETTUATE DAI COLONI MEZZADRI PER CONTO DEL CONCEDENTE NELLA TOSCANA. Parte di provvedimento in formato grafico

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