LEGGE 20 febbraio 1862, n. 1009
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto l'accordo interconfederale 16 luglio 1960, e relative tabelle, sulla parita' di retribuzione tra lavoratori e lavoratrici;
Visto l'accordo interconfederale 14 luglio 1960, e relative tabelle, per l'applicazione all'indennita' di contingenza del predetto accordo interconfederale di pari data, ambedue stipulati tra la Confederazione Generale della Industria italiana, l'Associazione Sindacale Intersind e la Confederazione Generale italiana del Lavoro, la Confederazione italiana Sindacati Lavoratori, l'Unione italiana del Lavoro, ed, in pari data, tra la Confederazione Generale dell'Industria italiana, l'Associazione Sindacale Intersind e la Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori, nonche', in pari data, tra la Confederazione Generale dell'Industria italiana, l'Associazione Sindacale Intersind e la Confederazione italiana Sindacati Autonomi Lavoratori;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 183 in data 14 luglio 1961, degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali sono stati stipulati: l'accordo interconfederale 16 luglio 1960, relativo alla parita' di retribuzione tra lavoratori e lavoratrici; l'accordo interconfederale 16 luglio 1960, relativo all'applicazione all'indennita' di contingenza del predetto accordo di pari data; sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi interconfederali anzidetti, annessi al presente decreto. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese industriali.
GRONCHI FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 11 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 153, foglio n. 24. - VILLA
all. 1 - art. 1
ACCORDO INTERCONFEDERALE 16 LUGLIO 1960 PER LA PARITA DI RETRIBUZIONE TRA LAVORATORI E LAVORATRICI. ----> Parte di provvedimento in formato grafico <---- ACCORDO INTERCONFEDERALE 16 LUGLIO 1960 PER L'APPLICAZIONE ALLA INDENNITA' DI CONTINGENZA DELL'ACCORDO INTERCONFEDERALE 16 LUGLIO 1960. ----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
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