LEGGE 21 aprile 1862, n. 1010
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Viste l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 11 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo 15 gennaio 1959, per i lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane della provincia di Pavia, stipulato tra le Associazioni degli Artigiani e la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L., l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L.; cui ha aderito, in data 24 novembre 1959, la Confederazione italiana dei Sindacati Nazionali Lavoratori - C.I.S.N.A.L.;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 11 della provincia di Pavia, in data 30 settembre 1961, del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' artigiane per le quali e' stato stipulato, per la provincia di Pavia, il contratto collettivo 15 gennaio 1959, relativo ai lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto, purche' compatibili, per quanto riguarda le attivita' per le quali sono stati stipulati appositi contratti collettivi nazionali, con quelle concernenti la relativa disciplina nazionale della categoria. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane della provincia di Pavia.
GRONCHI FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 11 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 153, foglio n. 26. - VILLA
Contratto Collettivo
CONTRATTO COLLETTIVO 15 GENNAIO 1959 PER I LAVORATORI DIPENDENTI DALLE IMPRESE ARTIGIANE DELLA PROVINCIA DI PAVIA. Parte di provvedimento in formato grafico
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.