DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 1013
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitori 3 per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale i gennaio 1955, per il personale laureato e diplomato delle farmacie;
Visto l'accordo collettivo nazionale 15 marzo 1957, per il conglobamento delle voci delle retribuzioni del personale laureato e diplomato dipendente da farmacie;
Visto, per la provincia di Grosseto, l'accordo collettivo integrativo 10 giugno 1958, stipulato tra il Sindacato Farmacisti Proprietari e il Sindacato Farmacisti non Proprietari, la Confederazione italiana Sindacati Lavoratori;
Visto, per la provincia di Reggio Emilia, l'accordo collettivo integrativo 5 luglio 1957, stipulato tra l'Associazione dei Proprietari di Farmacia e il Sindacato Provinciale Farmacisti non Proprietari - C.I.S.L., l'Unione italiana del Lavoro, la Federazione Provinciale Lavoratori del Commercio - C.G.I.L. -, al quale ha aderito, in data 1 luglio 1960, la Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 3 della provincia di Grosseto, in data 9 maggio 1960, n. 11 e 22 della provincia di Reggio Emilia, in data 25 giugno 1960 e 20 ottobre 1960, del contratto e degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il lavoro 3 la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per I quale sono stati stipulati, per il personale laureato e diplomato dipendente dalle farmacie: - per la provincia di Grosseto, l'accordo collettivo integrativo 10 giugno 1958; - per la provincia di Reggio Emilia, l'accordo collettivo integrativo 5 luglio 1957; sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto e degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto. Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purche' con esse compatibili. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori laureati e diplomati dipendenti dalle farmacie delle province di Grosseto e Reggio Emilio.
GRONCHI FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 luglio 1962
Atti del Governo, registra n. 153, foglio n. 39. - VILLA
Allegato
ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 10 GIUGNO 1958 PER IL PERSONALE LAUREATO DIPENDENTE DALLE FARMACIE DELLA PROVINCIA DI GROSSETO Parte di provvedimento in formato grafico ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 5 LUGLIO 1957 PER IL CONGLOBAMENTO DELLE VOCI DELLA RETRIBUZIONE DEL PERSONALE LAUREATO E DIPLOMATO DIPENDENTE DALLE FARMACIE PRIVATE DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA Parte di provvedimento in formato grafico
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