LEGGE 21 dicembre 1862, n. 1014
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1950, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto, per la provincia di Udine, l'accordo collettivo 29 luglio 1960, relativo ai mezzadri, stipulato tra la Unione Provinciale Agricoltori e il Sindacato Mezzadri della Federazione Provinciale Coltivatori Diretti, la Federazione Provinciale Mezzadri - C.I.S.L. -, la Federmezzadri di Udine e Pordenone - C.G.I.L., il Sindacato Provinciale Mezzadri - U.I.L. -;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 24 della provincia di Udine, in data 3 giugno 1961, dello accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti costituiti per l'attivita' per la quale e' stato stipulato, per la provincia di Udine, l'accordo collettivo 29 luglio 1960, relativo ai mezzadri, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i mezzadri della provincia di Udine.
GRONCHI FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 153, foglio n. 40. - VILLA
Allegato
ACCORDO COLLETTIVO 29 LUGLIO 1960 RELATIVO AI MEZZADRI DELLA PROVINCIA DI UDINE Parte di provvedimento in formato grafico
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