DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 1020

Type DPR
Publication 1962-01-02
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto l'accordo interconfederale 12 giugno 154, per il conglobamento e riassetto zonale delle retribuzioni per i settori industriali;

Visto l'accordo interconfederale 28 luglio 1954, e relative tabelle, integrativo dell'accordo interconfederale 12 giugno 1954;

Visto l'accordo interconfederale 17 febbraio 1958, per l'applicazione dell'accordo interconfederale 12 giugno 1954, sul conglobamento delle retribuzioni ed il riassetto zonale degli operai dipendenti dalle aziende industriali che prevalentemente fabbricano bigiotteria falsa, articoli ricordo ed affini, prodotti con qualsiasi materia prima;

Visti per la provincia di Milano:

Visto, per la provincia di Torino, l'accordo collettivo 17 maggio 1955, per i dipendenti da aziende fabbricanti bigiotteria falsa, articoli ricordo ed affini, stipulato tra l'Unione Provinciale Industriale e l'Unione italiana del Lavoro, l'Unione Sindacale Provinciale; al quale ha aderito l'Unione Provinciale del Lavoro della C.I.S.N.A.L.;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 6 della provincia di Milano, in data 22 giugno 1960, n. 16 della provincia di Torino, in data 15 maggio 1960, degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico

I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali sono stati stipulati: - per la provincia di Milano: l'accordo collettivo 20 dicembre 1954, relativo ai dipendenti dalle aziende produttrici di bigiotteria in galalite, pelle, legno e affini, e di fibbie e agganciature in genere; l'accordo collettivo 20 dicembre 1954, relativo ai dipendenti dalle aziende produttrici di bigiotteria in metallo; - per la provincia di Torino, l'accordo collettivo 17 maggio 1955, relativo ai dipendenti da aziende addette alla produzione di bigiotteria falsa, articoli ricordo ed affini; sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto, purche' compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale sul conglobamento ed il riassetto zonale delle retribuzioni per i settori industriali. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese produttrici di bigiotteria in metallo, galalite, pelle, legno ed affini, e di fibbie e agganciature in genere della provincia di Milano e dalle imprese produttrici di bigiotteria falsa, articoli ricordo ed affini della provincia di Torino.

GRONCHI FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 luglio 1962

Atti del Governo; registro n. 153, foglio n. 61. - VILLA

Allegato

ACCORDO COLLETTIVO 20 DICEMBRE 1954 PER I DIPENDENTI DA AZIENDE PRODUTTRICI DI BIGIOTTERIA IN GALALITE, PELLE, LEGNO ED AFFINI E DI FIBBIE E AGGANCIATURE IN GENERE DELLA PROVINCIA DI MILANO. Parte di provvedimento in formato grafico ACCORDO COLLETTIVO 20 DICEMBRE 1954 PER I DIPENDENTI DALLE AZIENDE PRODUTTRICI DI BIGIOTTERIA IN METALLO DELLA PROVINCIA DI MILANO Parte di provvedimento in formato grafico ACCORDO COLLETTIVO 17 MAGGIO 1955 PER I DIPENDENTI DALLE AZIENDE FABBRICANTI BIGIOTTERIA FALSA, ARTICOLI RICORDO ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI TORINO Parte di provvedimento in formato grafico

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