DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 1035
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visti, per le zone dell'Alta e Bassa Ossola:
- l'accordo collettivo 9 giugno 1948, e relative tabelle, per i lavoratori dipendenti dalle aziende artigiane, stipulato tra l'Associazione Artigiani Zona Ossola e la Camera del Lavoro di Domodossola;
- l'accordo collettivo 23 settembre 1959, per i lavoratori dipendenti dalle aziende artigiane, stipulato tra l'Associazione Artigiani dell'Ossola e la Camera Confederale del Lavoro, la C.I.S.L., la Camera Sindacale Provinciale U.I.L.;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 11 della provincia di Novara, in data 22 settembre 1961, degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali sono stati stipulati, per le zone dell'Alta e Bassa Ossola, gli accordi collettivi 9 giugno 1948 e 23 settembre 1959, relativi ai lavoratori dipendenti dalle aziende artigiane, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto, purche' compatibili, per quanto riguarda le attivita' artigiane per le quali sono stati stipulati appositi contratti collettivi nazionali, con quelle concernenti la relativa disciplina nazionale. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane delle zone dell'Alta e Bassa Ossola.
GRONCHI FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 153, foglio n. 36. - VILLA
Accordo
ACCORDO COLLETTIVO 9 GIUGNO 1948 PER I LAVORATORI DIPENDENTI DALLE AZIENDE ARTIGIANE DELLE ZONE DELL'ALTA E BASSA OSSOLA. Parte di provvedimento in formato grafico ACCORDO COLLETTIVO 23 SETTEMBRE 1959 PER I LAVORATORI DIPENDENTI DALLE AZIENDE ARTIGIANE DELLE ZONE DELL'ALTA E BASSA OSSOLA Parte di provvedimento in formato grafico
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