DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 1060
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista, la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 31 luglio 1959 per i lavoratori dipendenti dalle aziende esercenti l'industria della canapa, del lino, delle fibre dure e dei semilavorati di canapa macerata, stigliatura canapa verde e grezzo;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 5 febbraio 1960 per i lavoratori dipendenti dalle aziende esercenti l'industria della canapa, del lino, delle fibre dure e dei semilavorati di canapa macerata, stigliatura canapa verde e grezzo;
Visti, per la zona di Biella:
- l'accordo collettivo 2 ottobre 1959, e relativa tabella, per gli addetti all'industria della canapa, del lino e delle fibre dure, dei semilavorati di canapa macerata e stigliatura canapa verde e grezzo, stipulato tra l'Unione Industriale Biellese e il Sindacato Provinciale Lavoratori Tessili - Camera del Lavoro, il Sindacato Provinciale Lavoratori Tessili - Unione Provinciale Sindacale Biellese, la Camera Sindacale Biellese - U.I.L.;
- l'accordo collettivo 26 marzo 1960, e relative tabelle, per il personale operaio dalle industrie liniere - canapiere, stipulato tra le medesime parti di cui all'accordo 2 ottobre 1959 che precede.
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 18 della provincia di Vercelli, in data 28 agosto 1961, degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato la autenticita';
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali sono stati stipulati, per la zona di Biella, l'accordo collettivo 2 ottobre 1959, relativo agli addetti all'industria della canapa, del lino e delle fibre dure, dei semilavorati di canapa macerata e stigliatura canapa verde e grezzo, e l'accordo collettivo 26 marzo 1960, relativo al personale operaio delle industrie liniere e canapiere, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi anzidetti annessi al presente decreto, purche' compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese della canapa, del lino e delle fibre dure, dei semilavorati canapa macerata e stigliatura canapa verde e grezzo della zona di Biella.
GRONCHI FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 153, foglio n. 59. - VILLA
Allegato
ACCORDO COLLETTIVO 2 OTTOBRE 1959 PER GLI ADDETTI ALL'INDUSTRIA DELLA CANAPA, DEL LINO E DELLE FIBRE DURE, DEI SEMILAVORATI DI CANAPA MACERATA E STIGLIATURA CANAPA VERDE E GREZZO DEL BIELLESE. Parte di provvedimento in formato grafico ACCORDO COLLETTIVO 26 MARZO 1960 PER IL PERSONALE OPERAIO DELLE INDUSTRIE LINIERE-CANAPIERE DEL BIELLESE. Parte di provvedimento in formato grafico
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