LEGGE 21 dicembre 1862, n. 1061

Type Legge
Publication 1862-12-21
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 31 agosto 1947, per il personale non impiegatizio dipendente da imprese esercenti servizi ausiliari del traffico e di trasporti complementari;

Visto, per la provincia di Roma, il contratto collettivo 30 marzo 1960, per i lavoratori operai dipendenti da aziende di pulimento, stipulato tra l'Unione Provinciale Aziende di Pulimento e la Federazione italiana Lavoratori Ausiliari dell'Impiego - C.G.I.L. -, la Unione italiana Lavoratori Trasporti e Ausiliari del Traffico - U.I.L. -;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 15 della provincia di Roma, in data 25 luglio 1961, del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico

I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali e' stato stipulato, per la provincia di Roma, il contratto collettivo 30 marzo 1960, relativo ai lavoratori operai dipendenti da aziende di pulimento, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto, purche' compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori operai dipendenti dalle imprese esercenti servizi di pulimento della provincia di Roma. Il presente decreto, munito del sigillo della Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 luglio 1962 Atti del Governo, registro n. 153, foglio n. 57. - VILLA

Allegato

CONTRATTO COLLETTIVO 30 MARZO 1960 PER I LAVORATORI OPERAI DIPENDENTI DA AZIENDE DI PULIMENTO DELLA PROVINCIA DI ROMA. Parte di provvedimento in formato grafico

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