DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 1062

Type DPR
Publication 1962-01-02
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visti, per il mandamento di Prato:

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 5 della provincia di Firenze, in data 15 luglio 1960, degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico

I rapporti costituiti per l'attivita' per la quale sono stati stipulati, per il Mandamento di Prato, gli accordi economici 12 giugno 1959 e 10 luglio 1959, relativi alle tariffe per le operazioni di tessitura laniera svolte dalle aziende artigiane per conto delle aziende industriali, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto. Le tariffe cosi' stabilite sono inderogabili, per il mandamento di Prato, nei confronti di tutti i tessitori artigiani che eseguono la tessitura laniera per conto delle imprese industriali.

GRONCHI FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 luglio 1962

Atti del Governo, registro n. 153, foglio n. 34. - VILLA

Allegato

ACCORDO ECONOMICO 12 GIUGNO 1959, PER IL MANDAMENTO IDI PRATO, CONCERNENTE LE TARIFFE PER LE OPERAZIONI DI TESSITURA LANIERA SVOLTE DALLE AZIENDE ARTIGIANE PER CONTO DELLE AZIENDE INDUSTRIALI. Parte di provvedimento in formato grafico ACCORDO ECONOMICO 10 LUGLIO 1959, PER IL MANDAMENTO DI PRATO CONCERNENTE LE TARIFFE PER LE OPERAZIONI DI TESSITURA LANIERA SVOLTE DALLE AZIENDE ARTIGIANE PER CONTO DELLE AZIENDE INDUSTRIALI. Parte di provvedimento in formato grafico

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