DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 1066
Relazione al Presidente della Repubblica in merito al decreto legislativo recante norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti delle latterie sociali della Provincia di Venezia.
Signor Presidente,
l'unito decreto legislativo che mi onoro di sottoporLe, regola, in attuazione delle leggi 14 luglio 1959, n. 741, e 1 ottobre 1960, n. 1027, i rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali e' stato stipulato il contratto collettivo 1 gennaio 1951 relativo al trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle latterie sociali della provincia di Venezia.
L'art. 22 del contratto prevede la costituzione di Commissioni arbitrali, alla cui cognizione dovranno essere sottoposte le controversie eventualmente insorgenti nella applicazione del contratto medesimo.
Ad evitare dubbi interpretativi, deve escludersi che tali Commissioni costituiscono una giurisdizione speciale. In conseguenza deve ritenersi che le parti stipulanti potranno sempre avvalersi della facolta' di adire l'Autorita' giudiziaria ordinaria.
Il Ministro: SULLO
Roma, addi' 2 gennaio 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale 9 dicembre 1957, per i lavoratori dipendenti dalle aziende esercenti l'attivita' lattiero-casearia;
Visti, per la provincia di Venezia:
- il contratto collettivo 1 gennaio 1951, e relativa tabella, per i lavoratori dipendenti dalle latterie sociali, turnarie e padronali, stipulato tra l'Unione Provinciale delle Cooperative e il Sindacato Provinciale Tecnici Casari;
- il contratto collettivo 2 ottobre 1958, per i lavoratori dipendenti dalle latterie sociali, turnarie e padronali, stipulato tra il Consorzio Caseifici, l'Unione Provinciale delle Cooperative e la Categoria Tecnici Casari.
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 45 della provincia di Venezia, in data 29 luglio 1961, dei contratti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale: Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita', per la quale sono stati stipulati, relativamente ai lavoratori dipendenti dalle latterie sociali della provincia di Venezia, il contratto collettivo 1 gennaio 1951 e il contratto collettivo 2 ottobre 1958, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti collettivi anzidetti, annessi al presente decreto, purche' compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle latterie sociali della provincia di Venezia.
GRONCHI FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 14 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 155, foglio n. 2. - VILLA
Allegato
CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO 1 gennaio 1951 PER I LAVORATORI DIPENDENTI DALLE LATTERIE SOCIALI, TURNARIE E PADRONALI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA. Parte di provvedimento in formato grafico CONTRATTO COLLETTIVO 2 OTTOBRE 1958, PER I LAVORATORI DIPENDENTI DALLE LATTERIE SOCIALI, TURNARIE E PADRONALI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA Parte di provvedimento in formato grafico
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