DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 1067
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visti, per la provincia di Firenze:
- l'accordo collettivo 3 febbraio 1947, per i dipendenti dalle aziende artigiane esercenti la lavorazione del vetro, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Artigiani e il Sindacato Lavoratori Vetro;
- l'accordo collettivo 4 aprile 1947, per le lavoratrici dipendenti dalle aziende artigiane esercenti la lavorazione del vetro ed affini, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Artigiani e la Camera Confederale del Lavoro;
- gli accordi collettivi: 4 febbraio 1947 per i dipendenti dalle aziende artigiane degli orafi ed argentieri, 6 febbraio 1947 per i dipendenti dalle aziende artigiane esercenti l'attivita' edile e dei manufatti in cemento, 16 febbraio 1947 per i dipendenti dalle aziende artigiane di sartoria per uomo, 24 febbraio 1947 per i dipendenti dalle aziende artigiane di calzature a mano e a macchina in serie, 27 febbraio 1947 per i dipendenti dalle aziende artigiane del cuoio artistico e delle pelletterie, 29 aprile 1947 per i dipendenti dalle aziende artigiane dei mugnai, 17 giugno 1947 per i dipendenti dalle aziende artigiane di lavanderie, tintorie e stirerie, 27 giugno 1947 per i dipendenti dalle aziende artigiane di fabbricanti di fiale, 19 settembre 1947 per i dipendenti dalle aziende artigiane di pellicciai, 7 ottobre 1947 per i dipendenti dalle aziende artigiane di maglierie, 11 novembre 1947 per i dipendenti dalle azienda artigiane di galvanoplastici, stipulati tra, l'Associazione Provinciale degli Artigiani e la Camera Confederale del Lavoro;
- l'accordo collettivo 30 dicembre 1948, per i lavoratori dipendenti dalle aziende artigiane, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Artigiani, l'Unione Autonoma Provinciale dell'Artigianato Fiorentino e la Camera Confederale del Lavoro, l'Unione Sindacati Liberi;
- il contratto collettivo 30 dicembre 1948, e relativa tabella, per gli apprendisti dipendenti da aziende artigiane, allegato al predetto accordo pari data;
- l'accordo collettivo 18 gennaio 1954, per i dipendenti dalle aziende fotografiche artigiane, stipulato tra l'Artigianato Fiorentino - Unione Autonoma Provinciale - e la Camera del Lavoro, l'Unione Provinciale - C.I.S.L. -, l'Unione italiana del Lavoro;
- l'accordo collettivo 18 maggio 1959, per le lavoratrici dipendenti dalle aziende artigiane di sartorie di alta moda, stipulato tra l'Artigianato Fiorentino e il Sindacato Provinciale Lavoratori Abbigliamento della Camera Confederale del Lavoro;
- l'accordo collettivo 12 giugno 1959, e relativa tabella, per i dipendenti da aziende artigiane dei meccanici ed affini, stipulato tra l'Artigianato Fiorentino - Unione Autonoma Provinciale -, l'Associazione Provinciale degli Artigiani e la Federazione Impiegati Operai Metallurgici, la Federazione italiana Metalmeccanici, l'Unione italiana del Lavoro, al quale ha aderito, in data 1 luglio 1959, la Unione Provinciale - C.I.S.N.A.L. -.
Visti, per la provincia di Firenze, escluso il mandamento di Prato:
- l'accordo collettivo 10 giugno 1954, per i dipendenti dalle aziende grafiche artigiane, stipulato tra l'Artigianato Fiorentino - Unione Autonoma Provinciale e la Camera del Lavoro, l'Unione Provinciale C.I.S.L., l'Unione italiana del Lavoro;
- l'accordo collettivo 19 luglio 1954, per i dipendenti dalle aziende artigiane esercenti la lavorazione di materiali lapidei, stipulato tra l'Artigianato Fiorentino - Unione Autonoma Provinciale - e la Federazione Provinciale Lavoratori Edili ed Affini, il Sindacato Provinciale dell'Edilizia - C.I.S.L. -, il Sindacato Provinciale Edili - U.I.L. -;
- l'accordo collettivo 2 luglio 1946, per i dipendenti dalle aziende artigiane di restauratori di affreschi e di opere d'arte, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Artigiani e la Camera Confederale del Lavoro;
- l'accordo collettivo 26 giugno 1956, per i dipendenti da aziende artigiane di pittori e decoratori, stipulato tra l'Artigianato Fiorentino - Unione Autonoma Provinciale - e la Federazione Provinciale Edili e Affini - F.I.L.E.A. -, l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -;
- il contratto collettivo 26 giugno 1956 ed il contratto collettivo pari data, relativi ai dipendenti dalle aziende artigiane di pittori e decoratori, allegati al suddetto accordo collettivo 26 giugno 1956;
- l'accordo collettivo 24 luglio 1957, per i lavoratori dipendenti dalle aziende artigiane, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Artigiani, l'Artigianato Fiorentino - Unione Autonoma Provinciale - e la Camera Confederale del Lavoro, l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, la Camera Confederale - U.I.L. -, al quale ha aderito, in data 24 luglio 1957, l'Unione Provinciale - C.I.S.N.A.L -;
- il contratto collettivo 24 luglio 1957, per gli apprendisti dipendenti dalle aziende artigiane, allegato al predetto accordo pari data;
- l'accordo collettivo 18 marzo 1958, e relative tabelle, per l'indennita' di contingenza ai dipendenti dalle aziende artigiane, stipulato tra le medesime parti di cui all'accordo 24 luglio 1957, al quale ha aderito, in data 19 aprile 1958, l'Unione Provinciale - C.I.S.N.A.L.;
- l'accordo collettivo 15 aprile 1959, e relative tabelle, per gli operai dipendenti dalle aziende artigiane della ceramica, porcellana, terracotte e gres ceramico, stipulato tra l'Artigianato Fiorentino - Unione Autonoma Provinciale -, l'Associazione Provinciale degli Artigiani e la Federazione Vetrai, Ceramisti ed Affini - C.G.I.L. -, l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L.
Sindacato Vetro e Ceramisti -, il Sindacato Provinciale Vetro e Ceramica - U.I.L. -;
- l'accordo collettivo 24 giugno 1959, per i dipendenti da aziende artigiane del legno ed affini, stipulato tra l'Artigianato Fiorentino - Unione Autonoma Provinciale -, l'Associazione Provinciale degli Artigiani e la Federazione Provinciale Lavoratori Legno Edili ed Affini - C.G.I.L. -, la Federazione italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini - C.I.S.L. -, l'Unione italiana del Lavoro.
Visti, per il mandamento di Prato:
- l'accordo collettivo 6 agosto 1948, per i dipendenti dalle aziende artigiane del legno ed affini, stipulato tra l'Artigianato Autonomo Pratese e la Camera del Lavoro;
- l'accordo collettivo 18 dicembre 1948, per la gratifica natalizia ai dipendenti dalla aziende artigiane del legno ed affini, stipulato tra le medesime parti di cui all'accordo 6 agosto 1948;
- l'accordo collettivo 26 aprile 1951, per i dipendenti dalle aziende artigiane del legno ed affini, stipulato tra l'Associazione Mandamentale dell'Artigianato, l'Artigianato Pratese e la Camera Confederale del Lavoro di Prato, la Confederazione italiana Sindacati Lavoratori di Prato;
- l'accordo collettivo 26 aprile 1951, per i dipendenti dalle aziende artigiane del legno ed affini stipulato tra le medesime parti di cui all'accordo collettivo 26 aprile 1951 che precede.
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino della provincia di Firenze, n. 7 in data 14 agosto 1960, n. 8 in data 14 agosto 1960, n. 5 in data 15 luglio 1960;
degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza, sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' artigiane per le quali sono stati stipulati gli accordi ed i contratti collettivi sotto elencati sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi e dei contratti medesimi, annessi al presente decreto, purche' compatibili, per quanto riguarda le attivita' artigiane per le quali sono stati stipulati appositi contratti collettivi nazionali, con quelle concernenti la relativa disciplina nazionale: per la provincia di Firenze: - accordo collettivo 3 febbraio 1947 per i dipendenti dalle aziende artigiane esercenti la lavorazione del vetro; - accordo collettivo 4 aprile 1947 per le lavoratrici dipendenti dalle aziende artigiane esercenti la lavorazione del vetro ed affini; - accordo collettivo 4 febbraio 1947 per i dipendenti dalle aziende artigiane degli orafi e degli argentieri; - accordo collettivo 6 febbraio 1947 per i dipendenti dalle aziende artigiane edili e dei manufatti in cemento; - accordo collettivo 16 febbraio 1947 per i dipendenti dalle aziende artigiane di sartoria per uomo; - accordo collettivo 24 febbraio 1947 per i dipendenti dalle aziende artigiane di calzature a mano e a macchina, in serie; - accordo collettivo 27 febbraio 1947 per i dipendenti dalle aziende artigiane del cuoio artistico e delle pelletterie; - accordo collettivo 29 aprile 1947 per i dipendenti dalle aziende artigiane di mugnai; - accordo collettivo 17 giugno 1947 per i dipendenti dalle aziende artigiane di lavanderie, tintorie e stirerie; - accordo collettivo 27 giugno 1947 per i dipendenti dalle aziende artigiane di fabbricanti di fiale; - accordo collettivo 19 settembre 1947 per i dipendenti dalle aziende artigiane di pellicciai - accordo collettivo 7 ottobre 1947 per i dipendenti dalle aziende artigiane di maglierie; - accordo collettivo 11 novembre 1947 per i dipendenti dalle aziende artigiane di galvanoplastici; - accordo collettivo 30 dicembre 1948 per i lavoratori dipendenti dalle aziende artigiane; - contratto collettivo 30 dicembre 1948 per gli apprendisti dipendenti dalle aziende artigiane, allegato al predetto accordo pari data; - accordo collettivo 18 gennaio 1954 per i dipendenti dalle aziende artigiane fotografiche; - accordo collettivo 18 maggio 1959 per le lavoratrici dipendenti dalle aziende artigiane di sartorie di alta moda; - accordo collettivo 12 giugno 1959 per i dipendenti dalle aziende artigiane dei meccanici ed affini. per la provincia di Firenze, escluso il mandamento di Prato: - accordo collettivo 10 giugno 1954 per i dipendenti dalle aziende artigiane grafiche; - accordo collettivo 19 luglio 1954 per i dipendenti dalle aziende artigiane esercenti la lavorazione di materiali lapidei; - accordo collettivo 2 luglio 1946 per i dipendenti dalle aziende artigiane di restauratori di affreschi e d'opere d'arte; - accordo collettivo 26 giugno 1956 per i dipendenti dalle aziende artigiane di pittori e decoratori; - contratto collettivo 26 giugno 1956 e contratto collettivo pari data, per i dipendenti dalle aziende artigiane di pittori e decoratori, allegati al predetto accordo 26 giugno 1856; - l'accordo collettivo 24 luglio 1957 per i lavoratori dipendenti dalle aziende artigiane; - contratto collettivo 24 luglio 1957 per gli apprendisti dipendenti dalle aziende artigiane, allegato al predetto accordo pari data; - accordo collettivo 18 marzo 1958 per l'indennita' di contingenza ai dipendenti dalle aziende artigiane; - accordo collettivo 15 aprile 1959 per gli operai dipendenti dalle aziende artigiane della ceramica, porcellana, terracotte e gres ceramico; - accordo collettivo 24 giugno 1959 per i dipendenti dalle aziende artigiane del legno ed affini. per il mandamento di Prato: - accordo collettivo 6 agosto 1948 per i dipendenti dalle aziende artigiane del legno ed affini; - accordo collettivo 18 dicembre 1948 per la gratifica natalizia ai dipendenti dalle aziende artigiane del legno ed affini; - accordo collettivo 26 aprile 1951 e accordo collettivo pari data, per i dipendenti dalle aziende artigiane del legno ed affini. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane esercenti le attivita' indicate nei contratti ed accordi di cui al primo comma e nell'ambito di efficacia territoriale dai medesimi stabilito, nella provincia di Firenze e nel mandamento di Prato.
GRONCHI FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 14 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 155 foglio n. 9. - VILLA
Allegato
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.