DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 1067

Type DPR
Publication 1962-01-02
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visti, per la provincia di Firenze:

Visti, per la provincia di Firenze, escluso il mandamento di Prato:

Sindacato Vetro e Ceramisti -, il Sindacato Provinciale Vetro e Ceramica - U.I.L. -;

Visti, per il mandamento di Prato:

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino della provincia di Firenze, n. 7 in data 14 agosto 1960, n. 8 in data 14 agosto 1960, n. 5 in data 15 luglio 1960;

degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza, sociale; Decreta:

Articolo unico

I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' artigiane per le quali sono stati stipulati gli accordi ed i contratti collettivi sotto elencati sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi e dei contratti medesimi, annessi al presente decreto, purche' compatibili, per quanto riguarda le attivita' artigiane per le quali sono stati stipulati appositi contratti collettivi nazionali, con quelle concernenti la relativa disciplina nazionale: per la provincia di Firenze: - accordo collettivo 3 febbraio 1947 per i dipendenti dalle aziende artigiane esercenti la lavorazione del vetro; - accordo collettivo 4 aprile 1947 per le lavoratrici dipendenti dalle aziende artigiane esercenti la lavorazione del vetro ed affini; - accordo collettivo 4 febbraio 1947 per i dipendenti dalle aziende artigiane degli orafi e degli argentieri; - accordo collettivo 6 febbraio 1947 per i dipendenti dalle aziende artigiane edili e dei manufatti in cemento; - accordo collettivo 16 febbraio 1947 per i dipendenti dalle aziende artigiane di sartoria per uomo; - accordo collettivo 24 febbraio 1947 per i dipendenti dalle aziende artigiane di calzature a mano e a macchina, in serie; - accordo collettivo 27 febbraio 1947 per i dipendenti dalle aziende artigiane del cuoio artistico e delle pelletterie; - accordo collettivo 29 aprile 1947 per i dipendenti dalle aziende artigiane di mugnai; - accordo collettivo 17 giugno 1947 per i dipendenti dalle aziende artigiane di lavanderie, tintorie e stirerie; - accordo collettivo 27 giugno 1947 per i dipendenti dalle aziende artigiane di fabbricanti di fiale; - accordo collettivo 19 settembre 1947 per i dipendenti dalle aziende artigiane di pellicciai - accordo collettivo 7 ottobre 1947 per i dipendenti dalle aziende artigiane di maglierie; - accordo collettivo 11 novembre 1947 per i dipendenti dalle aziende artigiane di galvanoplastici; - accordo collettivo 30 dicembre 1948 per i lavoratori dipendenti dalle aziende artigiane; - contratto collettivo 30 dicembre 1948 per gli apprendisti dipendenti dalle aziende artigiane, allegato al predetto accordo pari data; - accordo collettivo 18 gennaio 1954 per i dipendenti dalle aziende artigiane fotografiche; - accordo collettivo 18 maggio 1959 per le lavoratrici dipendenti dalle aziende artigiane di sartorie di alta moda; - accordo collettivo 12 giugno 1959 per i dipendenti dalle aziende artigiane dei meccanici ed affini. per la provincia di Firenze, escluso il mandamento di Prato: - accordo collettivo 10 giugno 1954 per i dipendenti dalle aziende artigiane grafiche; - accordo collettivo 19 luglio 1954 per i dipendenti dalle aziende artigiane esercenti la lavorazione di materiali lapidei; - accordo collettivo 2 luglio 1946 per i dipendenti dalle aziende artigiane di restauratori di affreschi e d'opere d'arte; - accordo collettivo 26 giugno 1956 per i dipendenti dalle aziende artigiane di pittori e decoratori; - contratto collettivo 26 giugno 1956 e contratto collettivo pari data, per i dipendenti dalle aziende artigiane di pittori e decoratori, allegati al predetto accordo 26 giugno 1856; - l'accordo collettivo 24 luglio 1957 per i lavoratori dipendenti dalle aziende artigiane; - contratto collettivo 24 luglio 1957 per gli apprendisti dipendenti dalle aziende artigiane, allegato al predetto accordo pari data; - accordo collettivo 18 marzo 1958 per l'indennita' di contingenza ai dipendenti dalle aziende artigiane; - accordo collettivo 15 aprile 1959 per gli operai dipendenti dalle aziende artigiane della ceramica, porcellana, terracotte e gres ceramico; - accordo collettivo 24 giugno 1959 per i dipendenti dalle aziende artigiane del legno ed affini. per il mandamento di Prato: - accordo collettivo 6 agosto 1948 per i dipendenti dalle aziende artigiane del legno ed affini; - accordo collettivo 18 dicembre 1948 per la gratifica natalizia ai dipendenti dalle aziende artigiane del legno ed affini; - accordo collettivo 26 aprile 1951 e accordo collettivo pari data, per i dipendenti dalle aziende artigiane del legno ed affini. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane esercenti le attivita' indicate nei contratti ed accordi di cui al primo comma e nell'ambito di efficacia territoriale dai medesimi stabilito, nella provincia di Firenze e nel mandamento di Prato.

GRONCHI FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 14 luglio 1962

Atti del Governo, registro n. 155 foglio n. 9. - VILLA

Allegato

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