DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 maggio 1962, n. 1076
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonche' i decreti legislativi 17 luglio 1917, n. 691, 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589; Visto il regio decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 100, convertito nella legge 17 giugno 1929, n. 1056, che ha, costituito l'Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie, con sede in Venezia; Visti lo statuto del predetto Istituto, approvato con il citato regio decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 100, e le successive modificazioni ed integrazioni; Viste le deliberazioni in data 14 dicembre 1960 e 7 marzo 1962, del Consiglio di amministrazione dell'Istituto; Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio; Sulla proposta del Ministro per il tesoro; Decreta: E' approvato il nuovo statuto dell'Istituto federale delle casse di risparmio delle Venezie, con sede in Venezia, composto di 19 articoli, secondo il testo allegato al presente decreto.
SEGNI TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 29 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 157, foglio n. 71. - VILLA
Statuto dell'Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie-art. 1
ISTITUTO FEDERALE DELLE CASSE DI RISPARMIO DELLE VENEZIE Schema di statuto approvato dal Consiglio dell'Istituto nelle adunanze del giorno 14 dicembre 1960 e 7 marzo 1962 Art. 1. L'Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezia e' un Ente consorziale con personalita' giuridica propria e gestione autonoma. Esso e' la continuazione dell'istituto federale di credito per il Risorgimento delle Venezie, con tutti gli obblighi e diritti inerenti. L'istituto ha sede in Venezia ed e' costituito con la partecipazione delle Casse di risparmio di Bolzano, di Gorizia, di Padova e Rovigo, di Trento e Rovereto, della Marca Trivigiana, di Trieste, dell'Istria, di Udine, di Venezia, di Verona, Vicenza e Belluno. L'istituto ha durata di anni 30 a partire dal 1 gennaio 1959.
Statuto dell'Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie-art. 2
Art. 2. Oggetto dell'Istituto e': nel campo del credito ordinario il compimento di operazioni di carattere generale e di interesse notevole a favore di Societa', Imprese ed Enti pubblici operanti nelle regioni venete, o di carattere sussidiario o integratore dell'attivita' delle singole Casse di risparmio, consorziate, nonche' la partecipazione ad attivita' creditizie di carattere nazionale; nel campo del credito agrario il compimento di operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento agrario e di bonifica, previste dalle leggi, per il tramite della propria Sezione di credito agrario; l'assunzione di servizi nell'interesse delle Casse di risparmio partecipanti.
Statuto dell'Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie-art. 3
Art. 3. L'Istituto si vale del servizi delle Casse di risparmio partecipanti, le quali, nelle rispettive zone di competenza, costituiscono, per l'esercizio dell'attivita' dell'Istituto, le sue Direzioni compartimentali Nel caso di Casse operanti in piu' Province, le sedi delle Casse stesse site nei singoli capoluoghi di Provincia avranno ciascuna la funzione di Direzione compartimentale per la rispettiva Provincia. Le operazioni di carattere generale o di interesse notevole, come previsto dall'art. 2, riconosciute di competenza dell'Istituto dal Consiglio di amministrazione col voto favorevole di cinque sesti delle quote presenti, saranno effettuate dall'Istituto stesso.
Statuto dell'Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie-art. 4
Art. 4. L'Istituto federale delle casse di risparmio delle Venezie, per realizzare i propri scopi, puo': a) istituire Sezioni aventi speciali compiti, anche con assegnazione di patrimonio esclusivo e con organizzazione e funzionamento autonomi, previa autorizzazione dell'Organo preposto alla vigilanza sulle Aziende di credito; b) istituire propri uffici dipendenti a carattere integrativo o farsi promotore o gestore di Enti con funzione analoga a quella dei partecipanti, col consenso delle Casse competenti per territorio e previa autorizzazione dell'Organo preposto alla vigilanza sulle Aziende di credito; c) esercitare funzioni di compensazione fra le Casse stesse; d) operare con l'estero, con l'osservanza delle vigenti Disposizioni, sia per conto proprio, sia per conto delle Casse partecipanti; e) costituite con le Casse partecipanti particolari Consorzi ed eseguire con una o piu' di esse operazioni in partecipazione; di eseguire operazioni creditizie in sussidio o surrogazione delle singole Casse partecipanti, su richiesta o autorizzazione delle medesime. Per le operazioni di cui alle lettere e) ed f) potra' il Consiglio stabilire norme in ordine alla garanzia da parte delle Casse partecipanti stesse con l'osservanza da parte di queste ultime delle rispettive norme statutarie. In particolare l'Istituto puo' compiere le seguenti operazioni attive: 1) sconto e risconto di cambiali, mandati, delegazioni, cedole e titoli a scadenza, note di pegno; 2) mutui e sovvenzioni ad Enti, Societa' e privati, ipotecari e chirografari; 3) riporti finanziari, anticipazioni e sovvenzioni su pegno di valori e titoli di credito di cui al successivo n. 4), su pegno di merci, su ipoteca su navi; 4) acquisto di titoli a debito dello Stato, o garantiti dallo Stato, obbligazioni di Enti pubblici, di Istituti fondiari od agrari, di Enti nazionali e consorziali di pubblica utilita', di titoli emessi da Casse di risparmio, nonche' di azioni e obbligazioni di Istituti, Enti e Societa' di primissimo ordine; 5) partecipazione a istituzioni con fini di miglioramento agrario e di difesa dei prodotti agricoli e a Istituti di credito agrario e fondiario, ad Enti nazionali e regionali istituiti o approvati per legge che si propongano scopi di utilita' generale; 6) assunzione di servizi di corrispondenza e di rappresentanza per i propri partecipanti o nell'interesse degli stessi e per l'esercizio delle attivita' regionali di carattere consorziale; 7) tutte le altre operazioni attive che siano consentite dagli statuti delle Casse partecipanti. I crediti cambiari e quelli chirografari di cui ai punti 1) e 2) del presente articolo dovranno essere assistiti rispettivamente da almeno due firme o da fidejussione. Peraltro nel limite di fido di L. 50 milioni per ciascun beneficiario i crediti stessi potranno essere concessi con la sola obbligazione del debitore, niente per importi superiori cio' potra' avvenire previa autorizzazione da richiedersi di volta in volta all'Organo di vigilanza. L'istituto puo' compiere le seguenti operazioni passive: 1) ricevere depositi in conto corrente con le modalita' ed i limiti di cui all'art. 5; 2) riscontare il proprio portafoglio; 3) collocare in anticipazione titoli di sua proprieta'; 4) alienare titoli di scia proprieta' e cedere propri crediti; 5) assumere finanziamenti da Enti pubblici, nonche' da Enti finanziari e creditizi ed emettere, ove del caso, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, titoli obbligazionari.
Statuto dell'Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie-art. 5
Art. 5. E' inibita all'Istituto federale la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto qualsiasi forma; esso puo' solo ricevere depositi in conto corrente fruttifero, libero o vincolato da parte delle Casse di risparmio partecipanti e loro enti consortiti. La raccolta dei fondi potra' avvenire anche nei riguardi di soggetti con i quali l'Istituto federale abbia rapporti di finanziamento o di rappresentanza; in tal caso peraltro previa autorizzazione del Consiglio ed in caso di urgenza del presidente, salvo ratifica del Consiglio.
Statuto dell'Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie-art. 6
Art. 6. Il patrimonio dell'Istituto, e' formato: a) dal capitale; b) dalle riserve. Il capitale e' di lire due miliardi, e' costituito da n. 500 quote nominative indivisibili di L. 4 milioni ciascuna ed e' conferito dalle Casse di risparmio partecipanti nel modo seguente: 1. Cassa di risparmio della pro- vincia di Bolzano................... L. 176.000.000 (voti 44) 2. Cassa di risparmio di Gorizia " 40.000.000 (voti 10) 3. Cassa di risparmio di Padova e Rovigo..........................." 400.000.000 (voti 100) 4. Cassa di risparmio di Trento e Rovereto........................." 176.000.000 (voti 44) 5. Cassa di risparmio della Mar- ca Trivigiana......................" 160.000.000 (voti 40) 6. Cassa di risparmio di Trieste " 176.000.000 (voti 44) 7. Cassa di risparmio di Udine.. " 156.000.000 (voti 39) 8. Cassa di risparmio di Venezia " 276.000.000 (voti 69) 9. Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno.................." 436.000.000 (voti 109) 10. Cassa di risparmio dell'I- stria" 4.000.000 (voti 1)........... L. 2.000.000.000 (voti 500) Il capitale potra' essere aumentato con le modalita' previste dal successivo art. 12, salve peraltro le autorizzazioni da richiedersi a norma di legge. La responsabilita' dei partecipanti e' limitata alle quote da ciascuno conferite. Non e' ammessa la cessione di quote se non a favore di altro Ente partecipante. Tuttavia, la cessione od il trasferimento delle quote ad altro Ente partecipante non puo' avere luogo se non con il consenso unanime dei partecipanti. Il versamento delle quote sottoscritte dovra' essere effettuato sui richiesta del Consiglio di amministrazione entro il termine stabilito anche in piu' soluzioni. Se un eventuale aumento del capitale non e' integralmente sottoscritto nel termine previsto dalla deliberazione, i sottoscrittori sono liberati dall'obbligo assunto, a meno che nella deliberazione stessa non sia altrimenti disposto. Le riserve dell'Istituto sono formate dall'accantonamento della percentuale degli utili annuali stabilita dall'art. 18, nonche' dalle altre eventuali assegnazioni che fossero deliberate dal Consiglio di amministrazione in sede di approvazione dei bilanci, sulle residue disponibilita' degli utili stessi. In nessun caso le Casse potranno essere obbligate a conferire all'Istituto fondi o mezzi finanziari oltre alla rispettiva partecipazione determinata dal precedente secondo comma, od a delegare all'istituto operazioni di loro competenza. Nel caso di modifiche dello statuto, ancorche' deliberate ai sensi e con la maggioranza di cui al primo comma dell'art. 12, le quali comportino cambiamento della struttura, dell'oggetto o degli scopi dell'Istituto, come pure fusione con altro. Ente, e che immutino il presente comma e quello precedente, e' ammesso il recesso dall'Istituto da parte della Cassa dissenziente.
Statuto dell'Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie-art. 7
Art. 7. Organi dell'Istituto sono: a) la Presidenza ed il Comitato di presidenza; b) il Consiglio di amministrazione; c) il Collegio dei sindaci; d) la Direzione generale.
Statuto dell'Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie-art. 8
Art. 8. La Presidenza e' composta dal presidente e da due vice presidenti, nominati dal Consiglio di amministrazione a termini dei successivi articoli 12 e 13. La nomina del presidente e' approvata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. Il presidente rappresenta l'istituto ad ogni effetto di legge: egli convoca e presiede il Consiglio di amministrazione ed il Comitato di presidenza. Nei casi di urgenza provvede il presidente e le sue decisioni dovranno essere al piu' presto ratificate dal Consiglio. In caso di assenza o di impedimento del presidente, lo sotituisce il vice presidente piu' anziano nella carita e, in caso di nomina contemporanea dei due vice presidenti, il piu' anziano di eta'. Qualora sia assente anche il vice presidente piu' anziano, la rappresentanza spetta all'altro vice presidente, il quale a sua volta, ove sia pure assente, viene sostituito da altro consigliere designato dal Consiglio di amministrazione. Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il presidente fa prova dell'assenza o impedimento di questi. Il presidente, i due vice presidenti e il consigliere designato a sostituire i predetti in caso di loro contemporanea assenza, restano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il presidente, i due vice presidenti ed il consigliere designato a sostituire i predetti in caso di loro contemporanea assenza costituiscono il Comitato di presidenza. Al presidente ed al Comitato di presidenza il Consiglio puo' delegare, anche in via continuativa, taluni suoi compiti nell'ambilo dell'approvazione di operazioni di credito agrario.
Statuto dell'Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie-art. 9
Art. 9. Il Consiglio di amministrazione e' composto dal presidente e dai presidenti delle Casse di risparmio partecipanti. Tuttavia la Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno e quella di Padova e Rovigo sono rappresentate, oltre che dai loro presidenti, ciascuna da un altro amministratore, nominato dai rispettivi Consigli. Ad eccezione del presidente, il quale resta in carica per il periodo fissato dal precedente art. 8, i componenti del Consiglio di amministrazione restano tali finche' durano le loro cariche presso i Consigli di amministrazione delle Casse di risparmio partecipanti. In caso di vacanza, per qualsiasi motivo, nella carica di presidente di una delle Casse di risparmio, partecipanti, il suo posto) in seno al Consiglio di amministrazione dell'Istituto, fino a quando non sara' provveduto alla nomina del nuovo presidente, sara' preso da chi lo sostituisce a termini delle statuto della Cassa di risparmio interessata. Ai membri del Consiglio di amministrazione non e' dovuta retribuzione fissa; possono pero' essere loro corrisposte medaglie di presenza nella misura da fissarsi dal Consiglio stesso. Per quelli residenti fuori Venezia sono dovuti altresi' il rimborso delle spese di viaggio e una diaria, da determinarsi pure dal Consiglio di amministrazione.
Statuto dell'Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie-art. 10
Art. 10. Il Consiglio di amministrazione e' convocato dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi lo sostituisce, a termini del presente statuto, mediante avvisi da farsi recapitare almeno cinque giorni prima della convocazione, salvo i casi di riconosciuta urgenza. Negli avvisi debbono essere indicati gli argomenti da sottoporre a discussione. Assistono di norma alle sedute del Consiglio i direttori generali delle Casse di risparmio partecipanti. I verbali delle sedute consiliari saranno trasmessi entro quindici giorni dalla data della loro approvazione all'Organo preposto alla vigilanza sulle Aziende di credito. Il Consiglio deve essere convocato almeno una volta al mese.
Statuto dell'Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie-art. 11
Art. 11. Per la validita' delle riunioni del Consiglio di amministrazione e' necessaria la presenza di tanti consiglieri che rappresentino almeno la meta' del capitale e le deliberazioni relativo sono prese a maggioranza di voti, salvo quanto stabilito al successivo art. 12. Per qualsiasi deliberazione i voti sono computati nel modo che segue: a) ogni consigliere dispone di un voto per ogni quota di partecipazione al capitale versato dalla rispettiva Cassa; i due consiglieri rappresentanti delle Casse di Padova e Rovigo e di Verona, Vicenza e Belluno dispongono dei voti spettanti alla rispettiva Cassa nella misura che per ciascuno di essi verra' preventivamente deliberata all'inizio di ogni anno dal rispettivo Consiglio di amministrazione. In caso di assenza di uno dei due rappresentanti della Cassa, l'altro disporra' anche dei voti attribuiti all'assente; b) il presidente dell'Istituto dispone di quaranta voti se scelto fra persone non componenti il Consiglio; se scelto fra queste dispone dei soli voti della Cassa che rappresenta; c) in caso di parita' di voti nelle votazioni palesi prevale la meta', che comprende i voti del presidente, mentre nelle votazioni segrete la proposta si intende respinta.
Statuto dell'Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie-art. 12
Art. 12. Quando si tratti di deliberare su modifiche dello statuto, su aumento del capitale, su eventuale proroga della durata, su messa in liquidazione dell'Istituto, nonche' sugli argomenti di cui all'art. 4, lettere a), b), e) e n. 5, nonche' punto s°) dell'articolo stesso, alle adunanze del Consiglio di amministrazione sara' necessaria la presenza di almeno i cinque sesti dell'intero capitale e le relative deliberazioni dovranno essere prese con la maggioranza di oltre i quattro quinti dei voti presenti. Per la nomina del presidente, dei due vice presidenti e del direttore generale - nonche' per la di lui eventuale revoca - alla adunanza del Consiglio di amministrazione occorrera' la presenza di almeno i due terzi dell'intero capitale e la nomina stessa dovra' avere luogo mediante scrutinio segreto e con almeno tre quarti dei voti presenti.
Statuto dell'Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie-art. 13
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